CASS
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 5924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5924 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da ER LL n. a Caserta l’8/6/1989 Di TA AN n. a Capua il 30/7/1987 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 13/5/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NN MA De SA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Luca Sciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di S. MA Capua Vetere in data 28/6/2024 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6mila di multa la pena inflitta a ciascuno degli imputati con riguardo ai delitti di riciclaggio e ricettazione loro concorsualmente ascritti in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore degli imputati, Avv. Pasquale ID De MA, che -con unico atto- ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 la violazione degli artt. 56bis L. 689/81 e 599bis cod.proc.pen. per avere la Corte d’Appello omesso di valutare e motivare circa la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, espressamente richiesta dal difensore e procuratore speciale degli Penale Sent. Sez. 2 Num. 5924 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/01/2026 2 imputati nell’ambito del concordato assentito dal P.g. La sentenza impugnata, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte segnalato che il giudice a fronte della proposta di concordato deve accoglierla o rigettarla integralmente, si è erroneamente discostata dall’accordo delle parti, accogliendolo solo in relazione alla misura della pena e non esprimendosi sulla richiesta di sostituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura della censura proposta, consta che all’udienza del 13 maggio 2025, presente l’imputato ER, quest’ultimo e il difensore in veste di procuratore speciale del Di TA formulavano richiesta di concordato, precisando a verbale il computo finale della pena. Subito dopo il ER manifestava il consenso alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità e analoga dichiarazione rendeva il difensore per il Di TA, chiarendo, peraltro, che il medesimo si era personalmente espresso al riguardo in precedenza. Solo dopo il Procuratore generale prestava consenso in ordine alla “proposta di concordato così avanzata”. La scansione del verbale di udienza non lascia dubbi sul fatto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, sebbene verbalizzata in forma tronca con riferimento alla manifestazione di disponibilità degli imputati, subito dopo l’illustrazione del computo della pena e prima dell’espressione del consenso del P.G., costituisse parte integrante dell’accordo in ordine al quale la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi. 2. Questa Corte ha in proposito chiarito che la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01; in termini, Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 – 01; Sez. 6, n.23960 del 21/05/2025, Forte, Rv. 288295 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN MA De SA EL TO
udita la relazione del Cons. NN MA De SA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Luca Sciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di S. MA Capua Vetere in data 28/6/2024 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6mila di multa la pena inflitta a ciascuno degli imputati con riguardo ai delitti di riciclaggio e ricettazione loro concorsualmente ascritti in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore degli imputati, Avv. Pasquale ID De MA, che -con unico atto- ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 la violazione degli artt. 56bis L. 689/81 e 599bis cod.proc.pen. per avere la Corte d’Appello omesso di valutare e motivare circa la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, espressamente richiesta dal difensore e procuratore speciale degli Penale Sent. Sez. 2 Num. 5924 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/01/2026 2 imputati nell’ambito del concordato assentito dal P.g. La sentenza impugnata, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte segnalato che il giudice a fronte della proposta di concordato deve accoglierla o rigettarla integralmente, si è erroneamente discostata dall’accordo delle parti, accogliendolo solo in relazione alla misura della pena e non esprimendosi sulla richiesta di sostituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura della censura proposta, consta che all’udienza del 13 maggio 2025, presente l’imputato ER, quest’ultimo e il difensore in veste di procuratore speciale del Di TA formulavano richiesta di concordato, precisando a verbale il computo finale della pena. Subito dopo il ER manifestava il consenso alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità e analoga dichiarazione rendeva il difensore per il Di TA, chiarendo, peraltro, che il medesimo si era personalmente espresso al riguardo in precedenza. Solo dopo il Procuratore generale prestava consenso in ordine alla “proposta di concordato così avanzata”. La scansione del verbale di udienza non lascia dubbi sul fatto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, sebbene verbalizzata in forma tronca con riferimento alla manifestazione di disponibilità degli imputati, subito dopo l’illustrazione del computo della pena e prima dell’espressione del consenso del P.G., costituisse parte integrante dell’accordo in ordine al quale la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi. 2. Questa Corte ha in proposito chiarito che la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01; in termini, Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 – 01; Sez. 6, n.23960 del 21/05/2025, Forte, Rv. 288295 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN MA De SA EL TO