Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 504
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    L'Agente della Riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La notifica dell'intimazione di pagamento è intervenuta in data utile a interrompere la prescrizione, come dimostrato dalla documentazione allegata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'Agente della Riscossione ha indicato le causali dell'importo richiesto, fornendo una motivazione idonea a consentire alla contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, indicando anche il responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione di legge

    La Corte ha ritenuto che l'Agente della Riscossione abbia agito in conformità alla normativa vigente, fornendo adeguata motivazione e prova della regolarità degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 504
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 504
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo