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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15576/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091311250000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091311250000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13272/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la sig.ra Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione il 24.09.2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto , in virtu' di n. 3 cartelle così come indicate in ricorso, per Irpef e bollo auto , notificate il 29.12.2011, 6.06.2015 e 20.09.2023 , così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato per un importo totale di Euro 65.648,88.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione, dunque difetto di motivazione e violazione di legge, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
ADER ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle n. 3 cartelle alla base delli intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello
Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis,
Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento quanto all'eccepito difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso .Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ADER liquidate in
Euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 19.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15576/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091311250000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091311250000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13272/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la sig.ra Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione il 24.09.2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto , in virtu' di n. 3 cartelle così come indicate in ricorso, per Irpef e bollo auto , notificate il 29.12.2011, 6.06.2015 e 20.09.2023 , così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato per un importo totale di Euro 65.648,88.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione, dunque difetto di motivazione e violazione di legge, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
ADER ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle n. 3 cartelle alla base delli intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello
Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis,
Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento quanto all'eccepito difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso .Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ADER liquidate in
Euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 19.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti