Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
Sentenza breve 19 marzo 2026
Ordinanza collegiale 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 19/03/2026, n. 5250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5250 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2026, proposto da
Fattoria La Vialla di NN ON e NO Lo RA Soc. Agr. Semp., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greco e Ilenia Miranda, con domicilio eletto presso lo studio Michele Greco in Orbetello, via Buonarroti 16;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A. e Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Artea, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Puglia e Regione Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
nei confronti
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato da Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, quale gestore del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), avuto riguardo al mancato perfezionamento delle domande per le campagne 2023 e 2024 relative alla misura del P.S.R. 11 reg. UE n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 “Misura pagamenti agro-climatico-ambientali” (art. 28) ed alla misura SRA29 reg. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2.12.2021 “adesione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (art. 70) proposte dalla parte ricorrente per le unità produttive site in Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria, con particolare riferimento alla mancata adozione di ogni atto necessario per consentire l’erogazione dei pagamenti dovuti, tra cui l’atto di rimessione in termini per porre rimedio alla tardiva presentazione delle domande, dovuta unicamente al malfunzionamento e/o errore tecnico - informatico del S.I.A.N. accertato dal T.A.R. per il Lazio con la sentenza n. 14503 del 21 luglio 2025, oltre che sull’istanza di Fattoria La Vialla inviata per il tramite dell’Avv. Michele Greco il 30 ottobre 2025 contenente diffida ad assumere ogni iniziativa idonea a porre fine all’inadempimento
nonché per l’accertamento
del conseguente obbligo di Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di assumere ogni iniziativa utile e necessaria per la rimessione in termini della parte ricorrente e per il perfezionamento delle predette istanze e la conseguente erogazione dei pagamenti dovuti,
per la condanna
di Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ad assumere ogni iniziativa utile e necessaria per la rimessione in termini della parte ricorrente e per il perfezionamento delle ridette istanze e la conseguente erogazione dei pagamenti dovuti entro il termine di trenta giorni;
e per la nomina
di un Commissario ad acta con potere di sostituirsi alla P.A. nel caso l’Amministrazione persista nella sua inerzia oltre tale termine, ponendo i conseguenti costi a suo carico;
oltre che per la condanna
al risarcimento del danno per equivalente monetaria per l’ipotesi in cui Ag.E.A. persistesse nel proprio inadempimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ag.E.A. e della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premesso, in punto di fatto, che, con sentenza n. 14503/2025, di questa Sezione, pubblicata il 21 luglio 2025, l’Ag.E.A. è stata condannata, previo accertamento del relativo obbligo, a provvedere sulle istanze presentate dalla Fattoria La Vialla di NN ON e NO Lo RA Soc. Agr. Semp. (d’ora in poi Società ricorrente), in relazione alle domande per l’anno 2024, presentate per le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria, per l’accesso ai benefici economici previsti dalla misura del P.S.R. 11 Reg. U.E. n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 “Misura pagamenti agro-climatico-ambientali” (art. 28) ed alla misura SRA29 Reg. U.E. n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 “adesione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (art. 70), proposte per le unità produttive site in Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria, rimaste inevase a causa di un blocco telematico presente sul S.I.A.N., mentre, per quanto riguarda l’anno 2023, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per avere, nelle more, l’Amministrazione riscontrato la predetta istanza.
1.1. Ciò posto, con il presente ricorso, la Società ricorrente ha esposto che, successivamente lo “sblocco” delle pratiche per gli anni 2023 - 2024, le domande di accesso ai benefici de quibus presentate presso le Regioni Abruzzo e Marche erano state considerate “tardive”, non avendo considerato il sistema informatico che il mancato perfezionamento (tempestivo) delle relative istanze era stato impossibile a causa del dedotto malfunzionamento del S.I.A.N..
In particolare, sia la Regione Abruzzo che la Regione Marche, con e.mail del 14 ottobre 2025, avevano espressamente dichiarato che “ senza l’atto di perfezionamento di EA che le rimette in termini, le istanze sono entrambe non ricevibili ”; analogamente era accaduto per le domande presentate le Regioni Puglia e Umbria
Con apposita istanza presentata il 30 ottobre 2025, la Società ricorrente ha quindi ribadito quanto già evidenziato in precedenza circa il mancato perfezionamento delle procedure amministrative di che trattasi ed ha, quindi, diffidato l’Ag.E.A. ad assumere ogni iniziativa idonea a porre effettivo rimedio all’inadempimento, adottando un atto espresso di rimessione in termini delle domande 2023 e 2024, al fine di renderle eseguibili; avverso tale diffida non è seguito alcun riscontro dall’Amministrazione.
1.1. Tanto premesso, con ricorso ex art. 117 e 31 c.p.a., notificato il 2 gennaio 2026, tempestivamente depositato, la Società ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione, previo accertamento dell’inadempimento e del relativo obbligo, a provvedere sulla istanza - diffida presentata il 30 ottobre 2025, avente ad oggetto la rimessione in termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai benefici di che trattasi, oltre che la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento ed il risarcimento del danno per equivalente monetario, quantificato in complessivi Euro 245.796,24 (suddivisi in Euro 48.334,19 per il 2023 ed Euro 197.462,05). Tale ultima somma è stata, poi, corretta nel corso del giudizio sulla base di un diverso calcolo, nella misura di Euro 262.653,62 (suddivisi in Euro 48.334,19 per il 2023 ed Euro 214.319,43 per il 2024).
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo, sono stati lamentati “ violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 3 del Reg. U.E. n. 1305/2013 - violazione a falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. n. 74/2018 e dell’art. 2 del D.M. 19.3.2024 - eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento, efficacia, trasparenza nonché di collaborazione con il privato ”.
In particolare, l’Amministrazione - a seguito della citata pronuncia di questa Sezione - avrebbe dovuto dare seguito alle istanze presentate dalla parte ricorrente, reiterate da ultimo con la diffida del 30 ottobre 2025, non potendole considerate come “tardive”, dal momento che il mancato perfezionamento della procedura era dipesa dal blocco telematico sul S.I.A.N. .
1.2. Con apposita domanda risarcitoria, la Società ricorrente ha chiesto, per l’ipotesi di impossibilità di accedere ai benefici economici di che trattasi, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma, così come corretta rispetto a quella originariamente indicata, di Euro 262.653,62, suddivisi in Euro 48.334,19 per il 2023 ed Euro 214.319,43 per il 2024; ha, altresì, prospettato la possibilità di ulteriori pregiudizi economici ricollegati al possibile inadempimento degli obblighi su di essa gravanti, derivanti dai contratti di affitto dei fondi agricoli, che prevedono espressamente, tra le condizioni essenziali del rapporto, il trasferimento temporaneo dei diritti all’aiuto comunitario ed il conseguente uso degli stessi in favore dei proprietari.
1.3. La Società ricorrente ha, poi, chiesto l’eventuale riunione del presente giudizio con quello pendente innanzi a questo Sezione, recante n. 5561/2025 R.G., avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, proposta nell’ambito dell’originario giudizio sul silenzio - inadempimento, separata, previo mutamento del rito, con l’ordinanza n. 14551/2025.
1.4. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
2. In data 23 febbraio 2026, l’Avvocatura erariale si è costituita in giudizio nell’interesse dell’Ag.E.A. e della Regione Abruzzo.
3. Con memoria depositata il 2 marzo 2026, la Società ricorrente ha chiesto accogliersi il ricorso.
4. Con memoria depositata il 2 marzo 2026, la difesa erariale ha eccepito, in primo luogo, l’incompetenza territoriale del Giudice adito, in quanto la Società ricorrente avrebbe sede legale nella Regione Toscana, e, nel merito, ha rilevato che la domanda sarebbe inammissibile, dal momento che vi sarebbero stato alcuni pagamenti relativi alle domande suindicate e quindi non vi sarebbe alcun inadempimento.
5. Alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2026, fissata per la trattazione del ricorso con il rito speciale, all’esito di ampia discussione, il Presidente di questa Sezione ha disposto la separazione della domanda di risarcimento contenuta nel ricorso, previo mutamento del rito da speciale a ordinario ex art. 32 c.p.a., e la riunione della predetta domanda con il ricorso n. 5561/2025 R.G., stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva; all’esito, la domanda sul silenzio - inadempimento è stata introitata per la decisione.
6. Artea, la Regione Toscana, la Regione Marche, la Regione Puglia e la Regione Umbria, pur intimate, non si sono costituite in giudizio.
7. Il ricorso - regolare e tempestivo in rito - è fondato nei sensi e nei termini di seguito indicati.
7.1. In via preliminare, il Collegio dà atto della separazione della domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso e della sua riunione, previo mutamento del rito ex art. 32 c.p.a., con il ricorso rubricato al n. 5561/2025 R.G..
7.2. Ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, dal momento che, nel caso di specie, è emerso in modo evidente che la Società ricorrente lamenta il silenzio - inadempimento rispetto al mancato perfezionamento di distinte procedure amministrative aventi ad oggetto l’erogazione di benefici in favore di unità produttive presenti in varie Regioni (Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria); ne consegue, pertanto, che, venendo in rilievo un preteso inadempimento della Pubblica Amministrazione di carattere ultraregionale, deve ritenersi sussistente la competenza del T.A.R. Lazio, Sezione di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a..
7.2. Nel merito, la Società ricorrente si duole, in sintesi, del mancato perfezionamento della procedura relativa alla erogazione dei benefici economici di alla misura del P.S.R. 11 Reg. U.E. n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 “Misura pagamenti agro-climatico-ambientali” (art. 28) ed alla misura SRA29 Reg. U.E. n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 “adesione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (art. 70), nonostante lo sblocco del S.I.A.N., in ragione della rilevata “tardività” delle domande presentate per le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria; in particolare, successivamente alla sentenza n. 14503/2025 di questa Sezione, non si era potuto procedere con l’ iter amministrativo, dal momento che era stato comunicato alla Società ricorrente che “ senza l’atto di perfezionamento di EA che le rimette in termini, le istanze sono entrambe non ricevibili ”.
A fronte di tali deduzioni, l’Avvocatura erariale ha eccepito che, in realtà, non vi sarebbe alcun inadempimento, perché l’Amministrazione avrebbe proceduto ad erogare alcune delle somme (nel dettaglio, “ 34240776079 €. 1.484,42 erogato il 30/12/2025; 34240776152 €. 967,82 erogato il 30/12/2025 34240776178 €. 1.123,63 erogato il 30/12/2025 34240776186 €. 3.249,43 erogato il 30/12/2025. 2 La domanda n. 34240776160 è stata liquidata con importo pari a zero in quanto non ammissibile; le domande 34240776103 e 34240776111 sono in istruttoria; la domanda 34811259208 del 2023 è stata perfezionata l’11/11/2025 e risulta ricevibile, mentre da ultimo le domande 44812008793 e n. 44812008801 sono state perfezionate, una il 13/8/2025 e l’altra il 9/1/2026 e sono in istruttoria. ”.
7.3. Ritiene il Collegio che la domanda debba essere accolta nei seguenti termini.
Ed invero, sussiste, ancora oggi, il dedotto inadempimento, dal momento che non è emerso in modo pacifico che le domande presentate dalla Società ricorrente per il 2023 - 2024 siano state, per così dire, “rimesse in termini” dall’Ag.E.A. dopo lo sblocco del S.I.A.N., ed, in ogni caso, non è stato dimostrato in modo inequivoco che tutte le domande di pagamento siano state (positivamente o negativamente) riscontrate, avendo infatti la stessa Amministrazione riferito di aver dato (parziale) seguito soltanto ad alcune domande.
Ne consegue, pertanto, che, essendo ampiamente decorso il termine per provvedere di cui all’art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., anche a seguito della pubblicazione della sentenza n. 14503/2025 del 21 luglio 2025 di questa Sezione, con cui era stato ordinato di provvedere entro 30 giorni, l’Ag.E.A. deve essere condannata, entro l’ulteriore termine di 90 giorni (novanta), decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, a provvedere, mediante un provvedimento espresso e motivato, in relazione a tutte le domande di che trattasi, adottando all’uopo tutte le misure necessarie.
7.4. Va, allo stato, respinta la domanda di nomina di un Commissario ad acta , dal momento che non sono emersi elementi da cui desumere che l’Amministrazione rimanga oltremodo inerte, anche tenuto conto di quanto dichiarato dall’Avvocatura dello Stato circa il pagamento parziale di alcune delle domande presentate.
7.5. In conclusione, per le ragioni sopra brevemente illustrate, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Ag.E.A. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), previa separazione della domanda di risarcimento del danno, a seguito di mutamento del rito, e successiva riunione della stessa con il ricorso n. 5561/2025 R.G., definitivamente pronunciando sulla domanda ex artt. 117 e 31 c.p.a., contenuta nel ricorso come in epigrafe proposto, la accoglie, nei sensi e nei termini indicati nella motivazione, e per l’effetto, accertato e dichiarato il silenzio - inadempimento serbato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A., la condanna, previo accertamento del relativo obbligo, all’adozione di tutte le misure necessarie al perfezionamento delle istanze presentate dalla parte ricorrente per il conseguimento del benefici di che trattasi.
Condanna l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00) per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NE | AN Caminiti |
IL SEGRETARIO