Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 13.5.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 434/2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Olbia, via IV novembre n. 10/A presso e nello studio dell'avv. Marco Tramoni, c.f.
, che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
E
(p. iva ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 il dottor rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Palmas (CF CP_2
- - ) e nel suo studio C.F._3 Email_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini n. 6,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento illegittimità sanzione disciplinare.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Ritenere e dichiarare illegittima
[...]
1
relativa al procedimento disciplinare attivato con nota prot. 331 del 23.06.2017, con motivi in via autonoma tra loro, per violazione dei criteri di imputazione soggettiva, falsa applicazione dell'art.7 legge 20 maggio 1970, ovvero per falsa applicazione e mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ovvero per illegittimità della sanzione disciplinare perché costituente comportamento mobbizzante, ovvero perché inflitta senza dare atto delle specifiche difese addotte dal lavoratore;
b) conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessun comportamento negligente è stato posto in essere dal sig. ed Parte_1 ordinare la cancellazione della sanzione dal fascicolo personale dipendente;
c) per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le CP_1 tre ore di paga all'odierno ricorrente e la ripetizione delle somme indebitamente trattenute al lavoratore oltre interessi e rivalutazione monetaria. d) con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Che con nota prot. 331 del 23.06.2017, inoltrata a mezzo racc. A/R e avente ad oggetto
“contestazione disciplinare”, la ha comunicato al lavoratore CP_1
l'inosservanza di specifici doveri di cui agli artt. 7 e 11 del Regolamento Gestione
Autoparco e dell'art. 7 comma h) del Codice Disciplinare Aziendale per aver causato un danno al mezzo aziendale condotto dal ricorrente nella giornata del 22.06.2017, (doc.
1);
- Che con provvedimento prot. 342 del 29.06.2017, nonostante le osservazioni fornite dal lavoratore, la ha comminato la sanzione della multa pari a tre ore di CP_1
minimo tabellare corrispondenti ad euro 13,42 trattenute nella retribuzione del mese successivo, oltre al recupero delle somme necessarie per la riparazione del mezzo danneggiato “secondo modalità e forme da comunicare al lavoratore con successivo avviso”, (doc. 2);
- Che con nota prot. 414 del 31.07.2017 la ha reso edotto il ricorrente circa CP_1
la misura delle spese occorrenti per le riparazioni, complessivamente quantificate in euro 1.055,06;
- Che la suddetta somma sarebbe stata restituita dal ricorrente mediante singole trattenute mensili pari ad euro 100,00;
- Di avere la qualifica di operaio disinfestatore;
- Che ai sensi dell'art. 2104 c.c., in forza del quale il prestatore di lavoro deve usare la
“diligenza” richiesta dalla natura della prestazione dovuta, non può pretendersi la
2 capacità di eseguire manovre in spazi angusti e limitati né attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi professionali;
- Che la sanzione disciplinare è stata irrogata al lavoratore al fine di addebitargli il risarcimento del danno subito dal mezzo;
- Che l'art. 7 L. 300/70 non contempla il risarcimento del danno tra le misure sanzionatorie che il datore di lavoro può adottare nell'esercizio del potere disciplinare;
- Che né l'art. 7 né l'art. 11 del regolamento di Gestione Autoparco individuano un obbligo di risarcimento e/o di refusione delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati a carico del lavoratore conducente;
- La carenza di motivazione della sanzione;
- L'illegittimità della sanzione in quanto costituente comportamento mobbizzante;
- La sproporzione della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno in considerazione della vetustà del mezzo e delle sue caratteristiche.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha CP_1
avanzato domanda riconvenzionale al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di parte ricorrente nella causazione del sinistro e la sua condanna al risarcimento del danno.
Pertanto, ha così concluso: “in via principale, a) rigettare il ricorso proposto dal signor
perché infondato in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, b) accertare Parte_1
e dichiarare che il sinistro verificatosi in Olbia, via Amba Alagi n. 3 in data 22 giugno 2017, come meglio descritto in narrativa, è avvenuto per fatto e colpa del signor;
Parte_1
c) condannare conseguentemente il signor per le motivazioni Parte_1
gradatamente esposte in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dalla nella CP_1 misura di € 1.055,60 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
in ogni caso,
d) condannare ai sensi dell'art. 96, comma 3, Cod. Proc. Civ., il signor al Parte_1
pagamento in favore della di una somma equitativamente determinata;
e) con CP_1
vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del ricorrente e l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettersi ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta.
3 Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità
a sé dell'inadempimento (cfr. Cass. 18375/2006 e 17711/2022).
Nel caso in disamina risulta provata la materialità del fatto, peraltro non contestato da parte ricorrente, ma da ciò non discende automaticamente la prova della sua negligenza.
L'accertamento della negligenza, infatti, non dipende dalla prova della verificazione di un evento - nel nostro caso il sinistro stradale - altrimenti dovendosi ammettere che la negligenza
è da ritenersi in re ipsa nella verificazione di qualsiasi incidente stradale. Al contrario, al fine di provare che l'evento è dipeso da una condotta negligente del lavoratore, devono essere allegate le modalità di causazione dell'evento, modalità denotanti una attività non diligente del danneggiante. Tale onere di allegazione grava sul datore di lavoro, con la conseguenza che in mancanza non può configurarsi alcuna responsabilità del dipendente.
Nel caso in disamina, parte datoriale nulla ha allegato al fine di far emergere la negligenza del ricorrente, né le dichiarazioni rese dai suoi testi, i quali non erano presenti al momento del sinistro, assumono valore in tal senso.
Viceversa, parte ricorrente ha allegato e provato le circostanze in cui il sinistro si è verificato e tali contingenze portano ad escludere che vi sia stata una sua condotta negligente.
Infatti, come emerge dalle dichiarazioni dei suoi due testi, e entrambi Tes_1 Tes_2
dipendenti della resistente dal 2004, pertanto, da ritenersi pienamente disinteressati e quindi credibili, il ricorrente ha effettuato la manovra a velocità moderata e l'area in cui è stata effettuata è particolarmente angusta.
Il , rispondendo al capitolo 6, ha inoltre dichiarato che si sono verificati altri episodi Tes_1
simili a causa delle caratteristiche del luogo: “Si è vero, perché́ saranno circa 70 – 80 metri quadri e nel parcheggio ci vanno 5 – 6 mezzi. Lo spazio per le manovre è molto ridotto. A.D.R:
Ci sono stati anche altri episodi simili, anche io ultimamente ho toccato un doblò, stavo uscendo e ho graffiato il cancello, anche se è una manovra banale, succede perché lo spazio è molto ristretto”. L' rispondendo al medesimo capitolo di prova ha dichiarato: “E' vero e Tes_2
ad oggi è ancora così; ADR) anche io effettuo la manovra con difficoltà perché lo spazio di manovra è limitato;
non ho mai avuto sinistri con il mezzo dell'azienda; ADR) per uscire dal parcheggio si procede lentissimi per la difficoltà di manovra.”.
Accertata la moderata velocità di percorrenza e la ristrettezza dello spazio di manovra,
a corroborare la tesi della non responsabilità del ricorrente sono le circostanze, confermate da entrambi i suoi testi, del sopraggiungere, durante l'uscita dal parcheggio, di un'altra auto che ha obbligato il mezzo che precedeva quello del ricorrente (mezzo a cui il ricorrente ha sbattuto) ad arrestarsi e che il fatto è accaduto alle 5:00 di mattina quando ancora era buio.
4 A fronte di tali risultanze probatorie, parte resistente nulla ha provato al fine di fornire elementi che potessero indurre a conclusioni diverse circa la diligenza della condotta tenuta dal lavoratore, ad esempio provando che la velocità era troppo elevata rispetto al tipo di manovra da eseguirsi, oppure che l'area era ben illuminata.
Per quanto sopra esposto, dunque, si ritiene non ravvisabile alcuna condotta negligente del ricorrente, con la conseguenza che risultano illegittime sia la sanzione disciplinare della multa, sia la pretesa al risarcimento del danno. Infatti, ai sensi dell'art. 4 del codice disciplinare
“il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... in caso di rottura, di danneggiamento e di smarrimento del materiale di cui sopra dovuto a negligenza o colpa del lavoratore, è dovuto da parte di quest'ultimo il relativo risarcimento equivalente al costo della riparazione e/o sostituzione, fatta salva la facoltà in capo all'azienda di adottare sanzioni disciplinari”, pertanto, riscontrata l'assenza di negligenza, il risarcimento non è dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 scaglione fino a euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara che nessun comportamento negligente è stato posto in essere dal ricorrente nella causazione del sinistro del 22.6.2017;
2) Per l'effetto:
- dichiara illegittima la sanzione disciplinare della multa di tre ore di minimo tabellare corrispondenti a euro 13,42 irrogata al ricorrente con provvedimento prot. 342 del 29.06.2017;
- ordina la restituzione al ricorrente della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la cancellazione della sanzione dal fascicolo personale del dipendente;
- ordina la restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute dalla resistente a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente,
che liquida in euro 650,00 per esborsi e compensi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
5 Tempio Pausania, 20/05/2025
Il giudice
Ugo Iannini
6