CASS
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YANG YUSHUANG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore, Avv. Alessia Dominique Mastrovito, insisteva per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO Penale Sent. Sez. 2 Num. 4340 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/12/2024 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna di AN AN, riqualificando la condotta, inizialmente inquadrata come riciclaggio, in ricettazione. Si contestava all'imputato di avere ricevuto la somma di euro 215.600, provento di reati fiscali. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 143 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che non erano stati tradotti in cinese í decreti di citazione di entrambi i gradi di giudizio, generando la lesione del diritto dell'imputato alla conoscenza effettiva degli atti del processo. Si deduceva, a sostegno, che nel verbale di sequestro redatto dall'Agenzia delle Dogane dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma si dava atto del fatto che la lingua cìnese era l'unica conosciuta e compresa dall'imputato. 2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha accuratamente valutato il tema della conoscenza della lingua italiana rilevando (a) che il verbale di sequestro formato dall'Agenzia delle Dogane veniva consegnato in copia dopo «averlo fatto intendere nella lingua parlata italiana e cinese»; (b) che dallo stesso verbale emergeva una interlocuzione con il ricorrente avvenuta in lingua italiana;
(c) che l'imputato - dato invero decisivo - aveva lavorato e vissuto in Italia per trent'anni; (d) che nel verbale di identificazione del 30 maggio 2018 gli operanti avevano atto del fatto che l'imputato parlava e comprendeva la lingua italiana (pag. 3 della sentenza impugnata). Tali circostanze, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, venivano ritenute incompatibili con la mancanza di conoscenza della lingua italiana. 2.2. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero stati sufficientemente identificati ì reati presupposto;
si deduceva (a) che ì reati fiscali richiedevano l'accertamento della soglia di punibilità, (b) che le sentenze di merito non avrebbero fornito indicazioni sugli ipotetici autori di tali reati, (c) che non sarebbe stato considerato che lo stesso ricorrente avrebbe potuto concorrere nella consumazione dei reati fiscali ritenuti presupposto della ricettazione. 2.2.1. Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 - 01). Nel caso in esame, preso atto del fatto che il capo di imputazione faceva espresso riferimento ad una violazione finanziaria, il collegio ritiene che i "reati-presupposto" della 2 La Presidente ricettazione siano stati individuati, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, pacificamente irrilevante essendo al riguardo l'identificazione dei loro autori (cfr. Sez.2, n.29685 del 05/07/2011, Rv.251028 - 01). La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha rilevato, in maniera esaustiva e coerente, che non erano emersi collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata, e che era ragionevole desumere dalle circostanze di fatto che la somma sequestrata (occultata nei doppi fondi di tre zainetti) non fosse riconducibile a reati di natura finanziaria consumati dall'interessato, ma da terzi, tenuto conto delle seguenti circostanze: -il ricorrente era, da anni, legato al mondo del commercio gestito da persone di nazionalità cinese;
-l'attività di impresa da lui esercitata era cessata nel 1998, né alcuna altra attività economica risultava riconducibile al suo nucleo familiare in epoca successiva;
-nessun elemento probatorio era stato fornito in ordine all'esercizio di una attività economica di fatto, svolta in proprio e sconosciuta al fisco, ai cui guadagni fosse riconducibile l'importo rinvenuto. Le circostanze evidenziate rendono del tutto astratta l'ipotesi difensiva della riconduzione degli importi al prodotto della consumazione di reati fiscali da parte dell'interessato, condizione che escluderebbe la configurabilità a suo carico della ricettazione, mancando, per i motivi ben espressi nella pronuncia di merito, qualsiasi riscontro concreto di tale ipotesi difensiva. Quanto al tema delle soglie di punibilità dei reati fiscali, il cui mancato superamento escluderebbe la loro rilevanza penale del reato presupposto, la rilevante entità delle somme rinvenute in possesso del ricorrente esclude tale eventualità. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore, Avv. Alessia Dominique Mastrovito, insisteva per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO Penale Sent. Sez. 2 Num. 4340 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/12/2024 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna di AN AN, riqualificando la condotta, inizialmente inquadrata come riciclaggio, in ricettazione. Si contestava all'imputato di avere ricevuto la somma di euro 215.600, provento di reati fiscali. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 143 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che non erano stati tradotti in cinese í decreti di citazione di entrambi i gradi di giudizio, generando la lesione del diritto dell'imputato alla conoscenza effettiva degli atti del processo. Si deduceva, a sostegno, che nel verbale di sequestro redatto dall'Agenzia delle Dogane dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma si dava atto del fatto che la lingua cìnese era l'unica conosciuta e compresa dall'imputato. 2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha accuratamente valutato il tema della conoscenza della lingua italiana rilevando (a) che il verbale di sequestro formato dall'Agenzia delle Dogane veniva consegnato in copia dopo «averlo fatto intendere nella lingua parlata italiana e cinese»; (b) che dallo stesso verbale emergeva una interlocuzione con il ricorrente avvenuta in lingua italiana;
(c) che l'imputato - dato invero decisivo - aveva lavorato e vissuto in Italia per trent'anni; (d) che nel verbale di identificazione del 30 maggio 2018 gli operanti avevano atto del fatto che l'imputato parlava e comprendeva la lingua italiana (pag. 3 della sentenza impugnata). Tali circostanze, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, venivano ritenute incompatibili con la mancanza di conoscenza della lingua italiana. 2.2. Violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero stati sufficientemente identificati ì reati presupposto;
si deduceva (a) che ì reati fiscali richiedevano l'accertamento della soglia di punibilità, (b) che le sentenze di merito non avrebbero fornito indicazioni sugli ipotetici autori di tali reati, (c) che non sarebbe stato considerato che lo stesso ricorrente avrebbe potuto concorrere nella consumazione dei reati fiscali ritenuti presupposto della ricettazione. 2.2.1. Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 - 01). Nel caso in esame, preso atto del fatto che il capo di imputazione faceva espresso riferimento ad una violazione finanziaria, il collegio ritiene che i "reati-presupposto" della 2 La Presidente ricettazione siano stati individuati, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, pacificamente irrilevante essendo al riguardo l'identificazione dei loro autori (cfr. Sez.2, n.29685 del 05/07/2011, Rv.251028 - 01). La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha rilevato, in maniera esaustiva e coerente, che non erano emersi collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata, e che era ragionevole desumere dalle circostanze di fatto che la somma sequestrata (occultata nei doppi fondi di tre zainetti) non fosse riconducibile a reati di natura finanziaria consumati dall'interessato, ma da terzi, tenuto conto delle seguenti circostanze: -il ricorrente era, da anni, legato al mondo del commercio gestito da persone di nazionalità cinese;
-l'attività di impresa da lui esercitata era cessata nel 1998, né alcuna altra attività economica risultava riconducibile al suo nucleo familiare in epoca successiva;
-nessun elemento probatorio era stato fornito in ordine all'esercizio di una attività economica di fatto, svolta in proprio e sconosciuta al fisco, ai cui guadagni fosse riconducibile l'importo rinvenuto. Le circostanze evidenziate rendono del tutto astratta l'ipotesi difensiva della riconduzione degli importi al prodotto della consumazione di reati fiscali da parte dell'interessato, condizione che escluderebbe la configurabilità a suo carico della ricettazione, mancando, per i motivi ben espressi nella pronuncia di merito, qualsiasi riscontro concreto di tale ipotesi difensiva. Quanto al tema delle soglie di punibilità dei reati fiscali, il cui mancato superamento escluderebbe la loro rilevanza penale del reato presupposto, la rilevante entità delle somme rinvenute in possesso del ricorrente esclude tale eventualità. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore