CASS
Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2023, n. 46711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46711 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 46711 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/10/2023 1. La Corte d'appello di Brescia confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di una piscina con la consapevolezza della sua provenienza dal delitto di truffa. descritta in un capo b) non riportato in atti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, che sarebbe stato ritenuto senza una motivazione adeguata, anche tenuto conto del fatto che non potevano essere utilizzate le intercettazioni telefoniche non acquisite al fascicolo del dibattimento;
2.2. violazione di legge (art. 178 ess cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato espletamento dell'interrogatorio dell'imputato nel corso dell'udienza del 29 gennaio 2018, fissata per l'audizione dei testimoni del pubblico ministero;
all'esito di tale udienza il giudice aveva invitato le parti a discutere, invece di rinviare per effettuare l'interrogatorio richiesto dal ricorrente. A ciò si aggiungeva che TI, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avrebbe fornito dichiarazioni difensive nel corso delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaousi Rv. 235897) Si ribadisce, peraltro, che la valorizzazione del silenzio del detentore per la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione non implica l'inversione dell'onere della prova. Dato che l'elemento psicologico non può che dedursi dagli elementi "oggettivi" raccolti nel corso del processo per la prova della ricettazione è dirimente la "disponibilità" del bene provento di reato;
disponibilità altamente indicativa "anche" della consapevolezza della provenienza illecita del bene, ove la stessa sia manifesta e ove l'accusato non alleghi elementi verosimili indicativi della sua buona fede. Nel caso in esame, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche, la Corte di appello rilevava come l'incontestato possesso del bene in capo al ricorrente e la mancanza di giustificazioni in ordine a tale disponibilità consentissero di ritenere integrato il reato contestato (pag. 3 della sentenza impugnata). 2 1.2.11 secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto l'ipotetica violazione del diritto di difesa correlata al mancato espletamento dell'interrogatorio al termine dell'udienza fissata per l'esame dei testimoni del pubblico ministero integra una nullità generale a regime intermedio che quando si verifica alla presenza del difensore - come nel caso in esame - deve essere tempestivamente eccepita ai sensi degli artt. 182, comma 2 e 183 cod. proc. pen.. Invero dal verbale dell'udienza del 29 gennaio 2018 non risulta che tale eccezione si stata sollevata. L'eccezione, peraltro, non risulta specificamente dedotta neanche con l'atto di appello dato che in quella sede il profilo contestato non era la lesione del diritto di difesa, ma la quantificazione della pena nella misura in cui la stessa era stata giustificata con la costante assenza del ricorrente nel corso del processo (come si evince tra l'altro anche dalla motivazione della sentenza impugnata: pag. 4). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 202:3 L'estensore Il Presid te
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 46711 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/10/2023 1. La Corte d'appello di Brescia confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di una piscina con la consapevolezza della sua provenienza dal delitto di truffa. descritta in un capo b) non riportato in atti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, che sarebbe stato ritenuto senza una motivazione adeguata, anche tenuto conto del fatto che non potevano essere utilizzate le intercettazioni telefoniche non acquisite al fascicolo del dibattimento;
2.2. violazione di legge (art. 178 ess cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato espletamento dell'interrogatorio dell'imputato nel corso dell'udienza del 29 gennaio 2018, fissata per l'audizione dei testimoni del pubblico ministero;
all'esito di tale udienza il giudice aveva invitato le parti a discutere, invece di rinviare per effettuare l'interrogatorio richiesto dal ricorrente. A ciò si aggiungeva che TI, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avrebbe fornito dichiarazioni difensive nel corso delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaousi Rv. 235897) Si ribadisce, peraltro, che la valorizzazione del silenzio del detentore per la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione non implica l'inversione dell'onere della prova. Dato che l'elemento psicologico non può che dedursi dagli elementi "oggettivi" raccolti nel corso del processo per la prova della ricettazione è dirimente la "disponibilità" del bene provento di reato;
disponibilità altamente indicativa "anche" della consapevolezza della provenienza illecita del bene, ove la stessa sia manifesta e ove l'accusato non alleghi elementi verosimili indicativi della sua buona fede. Nel caso in esame, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche, la Corte di appello rilevava come l'incontestato possesso del bene in capo al ricorrente e la mancanza di giustificazioni in ordine a tale disponibilità consentissero di ritenere integrato il reato contestato (pag. 3 della sentenza impugnata). 2 1.2.11 secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto l'ipotetica violazione del diritto di difesa correlata al mancato espletamento dell'interrogatorio al termine dell'udienza fissata per l'esame dei testimoni del pubblico ministero integra una nullità generale a regime intermedio che quando si verifica alla presenza del difensore - come nel caso in esame - deve essere tempestivamente eccepita ai sensi degli artt. 182, comma 2 e 183 cod. proc. pen.. Invero dal verbale dell'udienza del 29 gennaio 2018 non risulta che tale eccezione si stata sollevata. L'eccezione, peraltro, non risulta specificamente dedotta neanche con l'atto di appello dato che in quella sede il profilo contestato non era la lesione del diritto di difesa, ma la quantificazione della pena nella misura in cui la stessa era stata giustificata con la costante assenza del ricorrente nel corso del processo (come si evince tra l'altro anche dalla motivazione della sentenza impugnata: pag. 4). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 202:3 L'estensore Il Presid te