Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/1999, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EREDE D'IC NI: DI ME UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO MAZZOLENI, giusta procura speciale per Notar Giovanni AC di Bergamo del 15/12/98 n.82258 di rep.;
- ricorrente -
contro
AR SI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CAROVITA 5, presso lo studio dell'avvocato RENZO NICOLINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SARDO GAETANO MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
OY ADRIATICO SPA, LI LUCA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 07145/96 proposto da:
OY ADRIATICO SPA, con sede in Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GINOULHIAC EUGENIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EREDE D'IC NI: DI ME UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO MAZZOLENI, giusta procura speciale per Notar Giovanni AC di Bergamo del 15/12/98 n.82258 di rep.;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
AR SI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CARAVITA 5, presso lo studio dell'avvocato RENZO NICOLINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SARDO GAETANO MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 210/95 della Corte d'Appello di BRESCIA, emessa il 21/12/94 e depositata il 15/03/95 (R.G. 605/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Rodolfo GAMBERINI MONGENET;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27.6.1985, AN D'AM conveniva davanti al Tribunale di Bergamo UC RE e la S.p.a. LO TI per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale. Esponeva il D'AM che l'11.2.1984, mentre si accingeva a superare, alla guida dell'auto Opel Ascona di sua proprietà, l'incrocio formato dalla strada provinciale Villa d'Almè - Bergamo e dalla Via Sigismondi, procedendo sulla detta strada provinciale in direzione di Bergamo, era venuto a collisione con l'auto Renault 5 condotta dal proprietario UC RE, il quale, provenendo dalla direzione opposta, aveva effettuato una manovra di svolta sinistra, così intersecando la traiettoria di marcia dell'auto dell'attore. I convenuti si costituivano e resistevano, deducendo che l'auto dell'attore aveva urtato la Renault quando questa era ferma al centro dell'incrocio, in attesa di svoltare a sinistra. Il RE proponeva domanda riconvenzionale ed a tal fine chiamava in causa la S.p.a. S.A.R.A., quale assicuratrice del D'AM, che si costituiva e resisteva.
Il tribunale, con sentenza del 7.11.1991, dichiarava esclusivo responsabile dell'incidente il RE e lo condannava al risarcimento dei danni in favore del D'AM nella misura complessiva di L. 49.867.000; rigettava la riconvenzionale;
condannava i convenuti al pagamento delle spese.
Proponevano appello il RE e la S.p.a. LO TI. Resistevano la S.p.a. S.A.R.A. ed il D'amico. Quest'ultimo proponeva appello incidentale sul quantum.
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 15.3.1995, in accoglimento parziale dell'appello principale, dichiarava la responsabilità concorrente del D'AM nella misura di 1/3;
rigettava l'appello incidentale;
condannava il D'AM a restituire alla S.p.a. LO TI 1/3 della somma percepita in virtù della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, con gli interessi dal giorno dell'avvenuta percezione;
condannava in solido il D'AM e la S.p.a. S.A.R.A. al pagamento della somma di L. 803.705, a titolo di risarcimento di 1/3 dei danni subiti dal RE;
provvedeva sulle spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D'AM, affidandolo a sei motivi. Hanno resistito, con controricorso, la S.p.a. S.A.R.A. e la S.p.a. LO TI. Quest'ultima ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi, al quale hanno resistito, con controricorso, il D'AM e la S.p.a. S.A.R.A. Hanno depositato memoria la S.p.a. LO TI e la S.p.a. S.A.R.A. Hanno depositato memoria gli eredi del D'AM, deceduto nelle more del giudizio di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n.5522/96
2. Con il primo motivo, denunciando difetto di motivazione, il ricorrente addebita alla corte d'appello di aver ravvisato il concorso di colpa del D'AM, nella produzione dell'incidente, nella misura di 1/3, sulla base della velocità eccessiva dal predetto tenuta, mai prospettata dai convenuti.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c. e difetto di motivazione, il ricorrente addebita alla corte d'appello di aver erroneamente desunto l'eccessiva velocità tenuta dal D'AM dalla gravità dei danni subiti dai veicoli.
2.1. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro intimamente connessi, e vanno disattesi.
2.1.1. Quanto alla prima censura, è sufficiente rilevare che, vertendosi in tema di scontro tra veicoli verificatosi ad un incrocio, la corte territoriale doveva valutare d'ufficio, alla stregua degli elementi acquisiti, la condotta dei conducenti dei due veicoli sotto il profilo dell'osservanza delle regole della circolazione e della comune diligenza e prudenza, e del tutto corretta si palesa quindi, con riferimento al D'AM, l'indagine volta ad accertare se il predetto avesse o meno osservato il precetto che impone di moderare particolarmente la velocità in corrispondenza di un incrocio (art. 102, comma 2, c.s.).
2.1.2. Del pari infondata è la seconda censura.
La corte territoriale ha invero desunto la velocità non particolarmente moderata dell'autovettura condotta dal D'AM dalla violenza della collisione, dimostrata dalla notevole gravità dei danni subiti dalle due autovetture, ed in particolare dall'Opel condotta dal predetto, che aveva riportato la rottura della traversa del motore, e non contrastata dal rilievo che l'Opel si era arrestata nel punto di impatto, non essendo tale circostanza indicativa di una velocità prudenziale, considerato che l'arresto era avvenuto contro un veicolo fermo.
Si tratta di apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di questa S.C. in quanto sorretto da adeguata motivazione.
3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt.112 e 116 c.p.c. Sostiene il ricorrente che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il primo motivo dell'appello incidentale, recante censura avverso il calcolo del danno patrimoniale futuro, in quanto effettuato dal tribunale con il metodo tabellare, senza procedere al necessario contemperamento equitativo, limitandosi a considerare solo la doglianza relativa alla quantificazione del reddito base in L. 12.000.000 annue.
Sostiene, inoltre, che il reddito annuo doveva essere determinato in misura superiore, tenuto conto del suo presumibile incremento.
3.1. Il motivo va disatteso sotto entrambi i profili.
3.1.1. In effetti la corte d'appello non ha specificamente esaminato la censura rivolta all'adozione del c.d. metodo tabellare. Va tuttavia rilevato che la critica rivolta al metodo adottato per la determinazione del risarcimento del danno da invalidità permanente non può essere che strumentale rispetto ad una richiesta di attribuzione di maggiore somma, poiché, diversamente, non vi sarebbe interesse a proporla.
Ora, poiché la corte d'appello ha ritenuto corretta la quantificazione del danno da invalidità permanente compiuta dal tribunale, e ne ha confermato l'importo (salva la riduzione proporzionale per effetto del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato), deve ritenersi che con tale statuizione abbia implicitamente manifestato anche la condivisione del metodo tabellare adottato dal tribunale per pervenire alla quantificazione del risarcimento, e per tale via pronunciato il rigetto delle censura. Del resto, l'adozione del calcolo tabellare puro costituisce uno dei possibili metodi di determinazione del danno da invalidità permanente che il giudice del merito ha facoltà di adottare (v., tra le tante, sent. 6941/93), sicché la doglianza si palesava intrinsecamente infondata.
3.1.1. Quanto alla misura del reddito, la corte d'appello ha ritenuto corretta la determinazione di un reddito medio di L. 12.000.000 compita dal tribunale, e la censura rivolta a tale statuizione è del tutto generica, poiché il ricorrente si limita a sostenere che il reddito doveva essere fissato in misura maggiore in via presuntiva.
4. Con il quarto motivo, denunciando difetto di motivazione, il ricorrente censura la quantificazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa nella misura del 20%.
4.1. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello ha ritenuto congrua la suindicata percentuale, già applicata dal tribunale, tenuto conto dell'età non più giovane del D'AM (anni 63).
Si tratta di apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di questa S.C. in quanto sorretto da congrua motivazione.
5. Con il quinto motivo, denunciando difetto di motivazione, il ricorrente deduce che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto non risarcibile il danno biologico da invalidità temporanea, nel caso di lesioni interamente guarite.
5.1. Il motivo va disatteso per difetto di interesse. La corte d'appello, pur muovendo dalla premessa che nel caso di lesioni interamente guarite non spetta il risarcimento del danno biologico, ha tuttavia ritenuto che, in difetto di appello da parte dei convenuti, la statuizione del tribunale, che aveva liquidato a titolo di danno biologico temporaneo la somma di L. 2.500.000, doveva essere tenuta ferma.
La censurata affermazione non si è quindi risolta in una statuizione contraria al danneggiato.
Nè vi è censura specifica avverso il denegato incremento della liquidazione.
6. Con il sesto motivo, denunciando violazione degli artt. 282, 283 c.p.c. e difetto di motivazione, il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia ritenuto di addebitargli un comportamento di mala fede, in ragione della sua consapevolezza circa l'eccessiva velocità tenuta in occasione dell'incidente.
Sostiene che non poteva immaginare, al momento della riscossione, esercitando un proprio diritto, che la corte d'appello gli avrebbe addebitato un concorso di colpa a causa dell'eccesso di velocità, non dedotto in primo grado dalle controparti.
6.1. Osserva il Collegio che la censura è rivolta a contestare il giudizio di mala fede formulato dalla corte, senza coinvolgere nell'impugnazione le statuizioni conseguenziali, sicché la doglianza si palesa priva di interesse.
Tuttavia, ove si ritenga, in via di interpretazione del motivo, che la censura sia implicitamente diretta avverso la statuizione della corte d'appello relativa alla decorrenza degli interessi sulle somme per le quali ha pronunciato condanna alla restituzione dalla data del pagamento, il motivo è infondato.
La decisione della corte territoriale, in punto di decorrenza degli interessi dalla data del pagamento, è infatti esatta in diritto, anche se erroneamente motivata, con riferimento a valutazioni incentrate sulla buona o mala fede dell'accipens e va quindi tenuta ferma, previa correzione della motivazione, ai sensi dell'art 384 c.p.c. Ed infatti, l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), sia perché si ricollega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti;
pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento, e non da quello della domanda (sent. n. 2841/89; n. 12662/92; n. 2106/93; n. 2372/93, n. 11315/98). Ricorso n.7145/96
7. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2733, 2735, 2054 c.c., nonché difetto di motivazione, la S.p.a. LO TI
censura la ricostruzione delle modalità dell'incidente e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dall'impugnata sentenza.
Sostiene che i giudici di appello non avrebbero adeguatamente considerato le dichiarazioni confessorie rese dal RE;
avrebbero immotivatamente ritenuto inattendibile la deposizione del teste Grassadonia;
avrebbero immotivatamente ritenuta non necessaria la richiesta di informazioni alla P.A.
7.1. Il motivo non è fondato.
La corte d'appello ha invero ritenuto, alla stregua delle risultanze istruttorie, ivi comprese le dichiarazioni rese dal RE, che quest'ultimo doveva essere dichiarato responsabile dell'incidente nella misura di 2/3 per avere effettuato una manovra di svolta a sinistra in un crocevia, senza dare la precedenza all'auto del D'AM che sopraggiungeva in senso inverso, e quindi dalla sua destra, e per essersi arrestato nell'area dell'incrocio senza lasciare spazio sufficiente al transito della predetta vettura, ponendo a questa un ostacolo invalicabile.
E tale accertamento, sorretto da congrua motivazione si sottrae al sindacato di questa S.C.
Del pari congruamente motivata, e quindi insindacabile, è l'affermata inattendibilità del teste Grassadonia, attribuita al lungo tempo decorso dal fatto, e desunta dal contrasto con le dichiarazioni rese dal RE, mentre il mancato ricorso alla richiesta di informazioni consegue palesemente alla ritenuta superfluità delle stesse, secondo l'apprezzamento discrezionale, e quindi insindacabile, del giudice di merito circa l'esaustività dell'istruttoria svolta.
8. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt.2056, 1223, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., e difetto di motivazione, la ricorrente incidentale censura la ritenuta incidenza dell'artrosi cervicale, aggravatasi dopo il sinistro, sull'esercizio dell'attività professionale di avvocato del D'AM.
8.1. Il motivo non è fondato.
La Corte d'appello ha invero ritenuto che l'artrosi cervicale, aggravata dalle lesioni subite nell'incidente, era idonea ad influire negativamente sull'esercizio dell'attività professionale di avvocato del D'AM, atteso che l'attività di studio di testi, di esame di documenti e di redazione di atti, che costituisce parte assai rilevante dell'esercizio dell'attività professionale di avvocato e si svolge in posizione seduta davanti ad una scrivania, impone l'utilizzo di parti del corpo direttamente interessate dall'artrosi cervicale.
E tale apprezzamento di fatto, in quanto sorretto da congrua motivazione, si sottrae al sindacato di questa S.C.
9. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Sussitono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1999