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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
100/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 100/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto divorzio congiunto
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.12.1970, residente in [...] elettivamente domiciliato in
Sorrento (NA) alla via Fuorimura n.20 presso lo studio dell'avv. Virginia Ruggiero che lo rappresenta e la difende giusta procura in atti e (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Sant'Agnello (Na) il 28.07.1968 e residente in [...], elettivamente domiciliata a Piano di Sorrento (NA), in via San Michele, n. 8, presso lo studio dell'avv.
Marco Maria Canonico che la rappresenta e la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il P.M., in data 15.07.2025, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio, celebrato in Sant'Agnello in data 22.08.2002, nel corso del quale sono nati due figli: , nata a [...] in data [...], e nato a [...] Per_1 Per_2 in data 14.09.2004, entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti. Hanno allegato di essersi separati consensualmente come risulta dal decreto di omologa n. 1832/2006 depositato il
30/05/2006 (ove è stato previsto l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale ad ella assegnata e disciplinato il diritto di visita del padre, con obbligo a carico di quest'ultimo di versare euro 1.000,00 a titolo di mantenimento dei figli all'epoca minori e spese straordinarie ripartite al 50%) e che lo stato di separazione è proseguito ininterrottamente;
pertanto, hanno chiesto congiuntamente di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Hanno, altresì, allegato che, mentre è casalinga e non percepisce reddito, Controparte_1 Parte_1
lavora come autista con un reddito netto annuo di euro 55.000,00 ed è proprietario di
[...] un'auto Hyundai nonché di un motociclo Honda 125 ed utilizza un'auto aziendale.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita, su loro richiesta, dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sono stati richiesti chiarimenti alle parti in ordine alla seguente pattuizione relativa al mantenimento dei figli: “Si precisa, altresì, che detto contributo al mantenimento sarà versato dal sino alla data del 31/12/2028, ovvero, in caso di Pt_1 indipendenza economica dei figli, sino al raggiungimento della autonomia degli stessi. Il verificarsi di tali condizioni comporterà in automatico l'applicazione della modifica dei patti, senza ulteriori interventi giudiziali”; si è evidenziato alle parti che, prevedendo una rinuncia all'azione giudiziaria in caso di raggiungimento anticipato dell'indipendenza economica dei figli, le stesse non hanno circostanziato detto evento (raggiungimento autosufficienza economica) il cui avveramento, quindi, potrebbe essere opinabile tra le parti e fonte di conflitti.
Nelle note depositate per l'udienza del 25.06.2025, le parti hanno modificato parzialmente gli accordi e, viste le conclusioni rassegnate, la causa è stata rimessa in decisione al collegio disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Ciò detto, la domanda di divorzio va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione
(04.05.2006) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere recepite dal Tribunale.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 12.03.2025, così provvede:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello in data
22.08.2002 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. coniugi vivranno separati, liberi di fissare, ciascuno, la residenza nel territorio dello Stato, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli e oramai maggiorenni, sono collocati presso la madre. Per quanto Per_1 Per_2 riguarda l'affidamento ed il diritto di visita degli stessi, non sussistendo la necessità giuridica di regolamentarli, poiché maggiorenni, è lasciato al libero accordo tra i genitori.
Il sig. si impegna comunque moralmente e materialmente ad esercitare Parte_1 pienamente la sua potestà genitoriale, in comune accordo con la sig.ra , avendo riguardo CP_1 delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle difficoltà e delle aspirazioni dei figli, attraverso incontri stabili e duraturi nel tempo, con entrambi i figli, colloqui e comunicazioni costanti.
Il sig. garantisce che si impegnerà a partecipare e ad intervenire, qualora necessario, Pt_1 nella vita quotidiana dei propri figli, assicurando la propria presenza e la propria disponibilità nei confronti degli stessi, al fine di permettere una sana, serena e positiva crescita psico-fisica dei ragazzi e la maggior tutela possibile per il benessere degli stessi.
3. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli e essendo gli stessi non ancora Per_1 Per_2 autosufficienti economicamente, il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma complessiva di € 1.000,00 (500,00 a figlio). Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno uno di ogni mese e saranno rivalutate secondo gli indici ISTAT. Si precisa, altresì, che detto contributo al mantenimento sarà versato dal sino alla data del 31/12/2028, Pt_1 ovvero, in caso di indipendenza economica dei figli, sino al conseguimento dell'autonomia degli stessi, riconosciuta da ambo le parti, pacificamente, al raggiungimento di reddito minimo annuo pari ad € 9.000,00, per ogni figlio. Il verificarsi di tali condizioni comporterà in automatico l'applicazione della modifica dei patti, senza ulteriori interventi giudiziali.
4. Le spese straordinarie, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e nelle modalità, così come specificate nel protocollo d'intesa n. 1568/2021 tra Tribunale di Torre
Annunziata e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. allegato al ricorso.
5. Tali accordi inizieranno a decorrere dal giorno del deposito del ricorso.
3 6. Resta inteso che ogni modifica ai patti previsti dovrà essere stabilita di comune accordo fra i genitori.
7. Le parti, sin d'ora, si autorizzano reciprocamente al rilascio delle autorizzazioni dei documenti di espatrio di entrambi i figli e del rilascio dei rispettivi passaporti;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile) (atto n. 88 parte II serie
A dei registi di matrimonio del comune di Sant'Agnello dell'anno 2002).
D. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 100/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto divorzio congiunto
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.12.1970, residente in [...] elettivamente domiciliato in
Sorrento (NA) alla via Fuorimura n.20 presso lo studio dell'avv. Virginia Ruggiero che lo rappresenta e la difende giusta procura in atti e (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Sant'Agnello (Na) il 28.07.1968 e residente in [...], elettivamente domiciliata a Piano di Sorrento (NA), in via San Michele, n. 8, presso lo studio dell'avv.
Marco Maria Canonico che la rappresenta e la difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il P.M., in data 15.07.2025, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio, celebrato in Sant'Agnello in data 22.08.2002, nel corso del quale sono nati due figli: , nata a [...] in data [...], e nato a [...] Per_1 Per_2 in data 14.09.2004, entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti. Hanno allegato di essersi separati consensualmente come risulta dal decreto di omologa n. 1832/2006 depositato il
30/05/2006 (ove è stato previsto l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale ad ella assegnata e disciplinato il diritto di visita del padre, con obbligo a carico di quest'ultimo di versare euro 1.000,00 a titolo di mantenimento dei figli all'epoca minori e spese straordinarie ripartite al 50%) e che lo stato di separazione è proseguito ininterrottamente;
pertanto, hanno chiesto congiuntamente di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Hanno, altresì, allegato che, mentre è casalinga e non percepisce reddito, Controparte_1 Parte_1
lavora come autista con un reddito netto annuo di euro 55.000,00 ed è proprietario di
[...] un'auto Hyundai nonché di un motociclo Honda 125 ed utilizza un'auto aziendale.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita, su loro richiesta, dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sono stati richiesti chiarimenti alle parti in ordine alla seguente pattuizione relativa al mantenimento dei figli: “Si precisa, altresì, che detto contributo al mantenimento sarà versato dal sino alla data del 31/12/2028, ovvero, in caso di Pt_1 indipendenza economica dei figli, sino al raggiungimento della autonomia degli stessi. Il verificarsi di tali condizioni comporterà in automatico l'applicazione della modifica dei patti, senza ulteriori interventi giudiziali”; si è evidenziato alle parti che, prevedendo una rinuncia all'azione giudiziaria in caso di raggiungimento anticipato dell'indipendenza economica dei figli, le stesse non hanno circostanziato detto evento (raggiungimento autosufficienza economica) il cui avveramento, quindi, potrebbe essere opinabile tra le parti e fonte di conflitti.
Nelle note depositate per l'udienza del 25.06.2025, le parti hanno modificato parzialmente gli accordi e, viste le conclusioni rassegnate, la causa è stata rimessa in decisione al collegio disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Ciò detto, la domanda di divorzio va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione
(04.05.2006) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere recepite dal Tribunale.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 12.03.2025, così provvede:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello in data
22.08.2002 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. coniugi vivranno separati, liberi di fissare, ciascuno, la residenza nel territorio dello Stato, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli e oramai maggiorenni, sono collocati presso la madre. Per quanto Per_1 Per_2 riguarda l'affidamento ed il diritto di visita degli stessi, non sussistendo la necessità giuridica di regolamentarli, poiché maggiorenni, è lasciato al libero accordo tra i genitori.
Il sig. si impegna comunque moralmente e materialmente ad esercitare Parte_1 pienamente la sua potestà genitoriale, in comune accordo con la sig.ra , avendo riguardo CP_1 delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle difficoltà e delle aspirazioni dei figli, attraverso incontri stabili e duraturi nel tempo, con entrambi i figli, colloqui e comunicazioni costanti.
Il sig. garantisce che si impegnerà a partecipare e ad intervenire, qualora necessario, Pt_1 nella vita quotidiana dei propri figli, assicurando la propria presenza e la propria disponibilità nei confronti degli stessi, al fine di permettere una sana, serena e positiva crescita psico-fisica dei ragazzi e la maggior tutela possibile per il benessere degli stessi.
3. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli e essendo gli stessi non ancora Per_1 Per_2 autosufficienti economicamente, il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma complessiva di € 1.000,00 (500,00 a figlio). Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno uno di ogni mese e saranno rivalutate secondo gli indici ISTAT. Si precisa, altresì, che detto contributo al mantenimento sarà versato dal sino alla data del 31/12/2028, Pt_1 ovvero, in caso di indipendenza economica dei figli, sino al conseguimento dell'autonomia degli stessi, riconosciuta da ambo le parti, pacificamente, al raggiungimento di reddito minimo annuo pari ad € 9.000,00, per ogni figlio. Il verificarsi di tali condizioni comporterà in automatico l'applicazione della modifica dei patti, senza ulteriori interventi giudiziali.
4. Le spese straordinarie, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e nelle modalità, così come specificate nel protocollo d'intesa n. 1568/2021 tra Tribunale di Torre
Annunziata e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. allegato al ricorso.
5. Tali accordi inizieranno a decorrere dal giorno del deposito del ricorso.
3 6. Resta inteso che ogni modifica ai patti previsti dovrà essere stabilita di comune accordo fra i genitori.
7. Le parti, sin d'ora, si autorizzano reciprocamente al rilascio delle autorizzazioni dei documenti di espatrio di entrambi i figli e del rilascio dei rispettivi passaporti;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile) (atto n. 88 parte II serie
A dei registi di matrimonio del comune di Sant'Agnello dell'anno 2002).
D. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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