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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/11/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1338/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa RI SA, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1338/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SS (CS) alla via Papa Urbano VIII n. 9 presso lo studio dell'Avv. Luigi Fraia, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa
PU e CI GR, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale) CP_1
Resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. per l'accertamento dello status di persona portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 23.11.2022 Parte_1 ha agito in giudizio per l'accertamento dello status di persona handicappata in situazione di
[...] gravità, ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, inutilmente invocato in sede amministrativa, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 920/2021 R.G.
2. L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dei commi 4, CP_1
5 e 6 dell'art. 445-bis c.p.c. in quanto controparte non avrebbe rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di deposito della CTU) e per introdurre il successivo giudizio di merito (ulteriori trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso); ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c. in quanto non contenente specifici motivi di contestazione della CTU redatta in via definitiva dal consulente nominato;
nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, concludendo per il rigetto.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 9.06.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 30.09.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente va evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
5. Ciò posto, nel caso di specie, il difensore di parte ricorrente assume che l'ausiliario nominato nella fase di istruzione preventiva ha valutato le menomazioni riscontrate alla luce dei criteri fissati per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza, tuttavia, riconoscere la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 ai fini dell'accertamento dello status di persona portatrice di handicap grave.
6. Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali con la nomina di altro ausiliario, nella consulenza tecnica depositata il 20.07.2025 la dott.ssa ha evidenziato che la ricorrente risulta Persona_1 essere affetta dalle seguenti patologie: “-Vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo. -
Spondiloartrosi diffuse al rachide in soggetto con discopatie multiple spondilolistesi L5-S1. -
Gonartrosi ginocchio destro con lieve limitazione funzionale e pregresso intervento di artroprotesi ginocchio sinistro. - Ipertensione arteriosa.”.
La consulente ha concluso, quindi, che: “la Sig.ra tanto alla data del Parte_1
23/12/2020 (epoca della presentazione della domanda amministrativa) tanto alla data del
08/06/2021 (epoca della valutazione clinica eseguita dalla Commissione Medica) essendo affetta da spondiloartrosi diffuse al rachide in soggetto con discopatie multiple spondilolistesi L5-S1; gonartrosi ginocchio destro con lieve limitazione funzionale e pregresso intervento di artroprotesi ginocchio sinistro ipertensione arteriosa non manifestava un quadro clinico tale da aver ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e tale che la situazione non assumeva assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge
104/1992. Ma successivamente il quadro clinico della ricorrente è peggiorato gradatamente in quanto subentrata la vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo che ha compromesso e ridotto l'autonomia personale della paziente, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. E la decorrenza di tale quadro clinico risale al giorno della visita peritale, ossia il 31 ottobre 2024, epoca in cui si è valutato il peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente per il manifestarsi del quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo.”.
7. Le conclusioni rassegnate dalla consulente tecnica d'ufficio possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, non contestate dalle parti (e, anzi, condivise dal sanitario dell' ), logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, CP_1 poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
8. Sicché dall'anzidetta data (31.10.2024) va riconosciuto, in capo alla ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992.
Tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario da una data successiva all'instaurazione del giudizio di merito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese dell'espletata CTU vanno poste definitivamente a carico dell' resistente e vengono CP_1 liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosce, in capo alla ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. n.
104/1992, a decorrere dal 31.10.2024;
- compensa tra le parti le spese della fase di ATP e del presente giudizio di merito;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. CP_1
Lamezia Terme, 10.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI SA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa RI SA, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1338/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SS (CS) alla via Papa Urbano VIII n. 9 presso lo studio dell'Avv. Luigi Fraia, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa
PU e CI GR, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale) CP_1
Resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. per l'accertamento dello status di persona portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 23.11.2022 Parte_1 ha agito in giudizio per l'accertamento dello status di persona handicappata in situazione di
[...] gravità, ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, inutilmente invocato in sede amministrativa, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 920/2021 R.G.
2. L' , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dei commi 4, CP_1
5 e 6 dell'art. 445-bis c.p.c. in quanto controparte non avrebbe rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di deposito della CTU) e per introdurre il successivo giudizio di merito (ulteriori trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso); ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c. in quanto non contenente specifici motivi di contestazione della CTU redatta in via definitiva dal consulente nominato;
nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, concludendo per il rigetto.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 9.06.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 30.09.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente va evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
5. Ciò posto, nel caso di specie, il difensore di parte ricorrente assume che l'ausiliario nominato nella fase di istruzione preventiva ha valutato le menomazioni riscontrate alla luce dei criteri fissati per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza, tuttavia, riconoscere la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 ai fini dell'accertamento dello status di persona portatrice di handicap grave.
6. Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali con la nomina di altro ausiliario, nella consulenza tecnica depositata il 20.07.2025 la dott.ssa ha evidenziato che la ricorrente risulta Persona_1 essere affetta dalle seguenti patologie: “-Vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo. -
Spondiloartrosi diffuse al rachide in soggetto con discopatie multiple spondilolistesi L5-S1. -
Gonartrosi ginocchio destro con lieve limitazione funzionale e pregresso intervento di artroprotesi ginocchio sinistro. - Ipertensione arteriosa.”.
La consulente ha concluso, quindi, che: “la Sig.ra tanto alla data del Parte_1
23/12/2020 (epoca della presentazione della domanda amministrativa) tanto alla data del
08/06/2021 (epoca della valutazione clinica eseguita dalla Commissione Medica) essendo affetta da spondiloartrosi diffuse al rachide in soggetto con discopatie multiple spondilolistesi L5-S1; gonartrosi ginocchio destro con lieve limitazione funzionale e pregresso intervento di artroprotesi ginocchio sinistro ipertensione arteriosa non manifestava un quadro clinico tale da aver ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e tale che la situazione non assumeva assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge
104/1992. Ma successivamente il quadro clinico della ricorrente è peggiorato gradatamente in quanto subentrata la vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo che ha compromesso e ridotto l'autonomia personale della paziente, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. E la decorrenza di tale quadro clinico risale al giorno della visita peritale, ossia il 31 ottobre 2024, epoca in cui si è valutato il peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente per il manifestarsi del quadro clinico di vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo.”.
7. Le conclusioni rassegnate dalla consulente tecnica d'ufficio possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, non contestate dalle parti (e, anzi, condivise dal sanitario dell' ), logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, CP_1 poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
8. Sicché dall'anzidetta data (31.10.2024) va riconosciuto, in capo alla ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992.
Tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario da una data successiva all'instaurazione del giudizio di merito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese dell'espletata CTU vanno poste definitivamente a carico dell' resistente e vengono CP_1 liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosce, in capo alla ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. n.
104/1992, a decorrere dal 31.10.2024;
- compensa tra le parti le spese della fase di ATP e del presente giudizio di merito;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. CP_1
Lamezia Terme, 10.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI SA