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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1311/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17097/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074883612000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T65050900361/2020 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6SIPPN001662021 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6SIPRN000072023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 856/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 09720249074883612000, asseritamente notificatale il 25/07/2024, che contiene l'invito al pagamento delle seguenti poste: • Cartella di pagamento 09720200215240506000, relativa a contravvenzioni al Codice della strada;
• atti relativi alla riscossione frazionata collegata alla impugnazione dell'avviso di accertamento emesso da questo Ufficio num. T6S050900361/2020 per l'anno di imposta 2016 (AUT6S0509003612020/1 B;
YPT6SIPPN001662021/1 D;
YPT6SIPRN000072023/1 H ). Con avviso di accertamento n.
T6S050900361/2020, asseritamente notificato in data 28/05/2020, l'Agenzia delle Entrate di Padova – Ufficio Controlli aveva accertato in capo alla sig.ra Ricorrente_1 un maggior reddito di capitale non dichiarato di
€ 333.717,26 per l'anno 2016. Tale avviso scaturiva a sua volta dall'atto n. TK503M203663/2019 emesso a carico della società R.T. S.r.l. (C.F.: P.IVA_1), con il quale veniva accertato un maggior reddito d'impresa pari a € 1.677.983,00. Con ricorso notificato in data 20/07/2020 la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. T6S050900361/2020 presso l'allora Commissione Tributaria
Provinciale di Padova. Con sentenza n. 159/02/2021, depositata il 18/03/2021, il ricorso è stato rigettato, confermando la validità dell'avviso di accertamento impugnato. All'esito della sentenza di primo grado,
l'Ufficio in data 19/10/2021 ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. T6SIPPN0016/2021. La Parte ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza predetta e il giudizio si è concluso con la pronuncia num. 1149/01/2022 depositata il 03/10/2022, con la quale l'allora Commissione
Tributaria Regionale del Veneto ha confermato la pronuncia di primo grado. All'esito della sentenza di secondo grado, l'Ufficio in data 17/02/2023 ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. T6SIPRN00007/2023. Oltre a tale procedimento avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
T6S050900361/2020 (che attualmente pende presso la Suprema Corte di Cassazione), la Parte ha incardinato presso la allora Commissione Tributaria Provinciale di Padova un ricorso per impugnare l'intimazione di pagamento n. T6SIPPN0016/2021. Questo ulteriore procedimento si è chiuso in primo grado con la sentenza definitiva 426/03/2022 depositata il 01/12/2022, che ha respinto il ricorso di parte.
La Parte, con ricorso presentato in data 23/10/2024, ha qui impugnato l'intimazione di pagamento
09720249074883612000, recante il carico dei tre atti di riscossione frazionata conseguenti all'avviso di accertamento T6S050900361/2020. La sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della intimazione di pagamento 09720249074883612000 eccependo:
1. la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, co. 1, L. 212/2020. Omessa allegazione;
2. la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione delle sanzioni, degli interessi e dei tributi sui ruoli esattoriali come recepito dalla L. 197/2022; 3. la nullità dell'intimazione di pagamento per errata indicazione degli importi a debito.
Si è costituita in giudizio l'ADE di Padova, la quale nel contrastare le tesi avverse ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato (tranne nella parte di esso che attiene invece a materia non rientrante in questa giurisdizione).
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Quanto alla cartella 09720200215240506000, relativa a contravvenzioni al Codice della strada, va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Riprendendo quanto già riportato in premessa, va rilevato che tutti gli atti riscossivi propri della c.d.
“riscossione frazionata” conseguente alla impugnazione dell'avviso di accertamento n. T6S050900361/2020 sono perfettamente noti alla Parte.
La conoscenza da parte dell'odierna Ricorrente delle sentenze predette permette ipso facto di affermare che la parte non possa contestare la riscossione conseguente alla impugnazione giudiziaria dell'avviso di accertamento de quo.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Parte non può lamentare una propria lesione del diritto alla difesa conseguente alla mancata allegazione, in unione alla intimazione, degli atti in essa richiamati, in quanto gli stessi le sono stati correttamente notificati e sono conseguenza prevista dalla legge della impugnazione proposta avverso l'avviso di accertamento T6S050900361/2020. L'atto di intimazione di pagamento impugnato consente di ricavare facilmente tutti gli elementi che ne determinano il contenuto.
Vi è la piena rispondenza tra gli importi dedotti in accertamento e le successive fasi della riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Corti tributarie. Appare del tutto infondata l'eccezione circa la prescrizione di tributi erariali attualmente sottoposti ad un giudizio pendente, ai quali, come noto, solo all'esito di giudizio definitivo si applicherà il termine di prescrizione decennale.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara il difetto parziale di giurisdizione e nel resto rigetta il ricorso;
condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura che liquida in € 5.800, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17097/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074883612000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T65050900361/2020 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6SIPPN001662021 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6SIPRN000072023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 856/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 09720249074883612000, asseritamente notificatale il 25/07/2024, che contiene l'invito al pagamento delle seguenti poste: • Cartella di pagamento 09720200215240506000, relativa a contravvenzioni al Codice della strada;
• atti relativi alla riscossione frazionata collegata alla impugnazione dell'avviso di accertamento emesso da questo Ufficio num. T6S050900361/2020 per l'anno di imposta 2016 (AUT6S0509003612020/1 B;
YPT6SIPPN001662021/1 D;
YPT6SIPRN000072023/1 H ). Con avviso di accertamento n.
T6S050900361/2020, asseritamente notificato in data 28/05/2020, l'Agenzia delle Entrate di Padova – Ufficio Controlli aveva accertato in capo alla sig.ra Ricorrente_1 un maggior reddito di capitale non dichiarato di
€ 333.717,26 per l'anno 2016. Tale avviso scaturiva a sua volta dall'atto n. TK503M203663/2019 emesso a carico della società R.T. S.r.l. (C.F.: P.IVA_1), con il quale veniva accertato un maggior reddito d'impresa pari a € 1.677.983,00. Con ricorso notificato in data 20/07/2020 la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. T6S050900361/2020 presso l'allora Commissione Tributaria
Provinciale di Padova. Con sentenza n. 159/02/2021, depositata il 18/03/2021, il ricorso è stato rigettato, confermando la validità dell'avviso di accertamento impugnato. All'esito della sentenza di primo grado,
l'Ufficio in data 19/10/2021 ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. T6SIPPN0016/2021. La Parte ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza predetta e il giudizio si è concluso con la pronuncia num. 1149/01/2022 depositata il 03/10/2022, con la quale l'allora Commissione
Tributaria Regionale del Veneto ha confermato la pronuncia di primo grado. All'esito della sentenza di secondo grado, l'Ufficio in data 17/02/2023 ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. T6SIPRN00007/2023. Oltre a tale procedimento avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
T6S050900361/2020 (che attualmente pende presso la Suprema Corte di Cassazione), la Parte ha incardinato presso la allora Commissione Tributaria Provinciale di Padova un ricorso per impugnare l'intimazione di pagamento n. T6SIPPN0016/2021. Questo ulteriore procedimento si è chiuso in primo grado con la sentenza definitiva 426/03/2022 depositata il 01/12/2022, che ha respinto il ricorso di parte.
La Parte, con ricorso presentato in data 23/10/2024, ha qui impugnato l'intimazione di pagamento
09720249074883612000, recante il carico dei tre atti di riscossione frazionata conseguenti all'avviso di accertamento T6S050900361/2020. La sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della intimazione di pagamento 09720249074883612000 eccependo:
1. la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, co. 1, L. 212/2020. Omessa allegazione;
2. la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione delle sanzioni, degli interessi e dei tributi sui ruoli esattoriali come recepito dalla L. 197/2022; 3. la nullità dell'intimazione di pagamento per errata indicazione degli importi a debito.
Si è costituita in giudizio l'ADE di Padova, la quale nel contrastare le tesi avverse ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato (tranne nella parte di esso che attiene invece a materia non rientrante in questa giurisdizione).
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Quanto alla cartella 09720200215240506000, relativa a contravvenzioni al Codice della strada, va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Riprendendo quanto già riportato in premessa, va rilevato che tutti gli atti riscossivi propri della c.d.
“riscossione frazionata” conseguente alla impugnazione dell'avviso di accertamento n. T6S050900361/2020 sono perfettamente noti alla Parte.
La conoscenza da parte dell'odierna Ricorrente delle sentenze predette permette ipso facto di affermare che la parte non possa contestare la riscossione conseguente alla impugnazione giudiziaria dell'avviso di accertamento de quo.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Parte non può lamentare una propria lesione del diritto alla difesa conseguente alla mancata allegazione, in unione alla intimazione, degli atti in essa richiamati, in quanto gli stessi le sono stati correttamente notificati e sono conseguenza prevista dalla legge della impugnazione proposta avverso l'avviso di accertamento T6S050900361/2020. L'atto di intimazione di pagamento impugnato consente di ricavare facilmente tutti gli elementi che ne determinano il contenuto.
Vi è la piena rispondenza tra gli importi dedotti in accertamento e le successive fasi della riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Corti tributarie. Appare del tutto infondata l'eccezione circa la prescrizione di tributi erariali attualmente sottoposti ad un giudizio pendente, ai quali, come noto, solo all'esito di giudizio definitivo si applicherà il termine di prescrizione decennale.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara il difetto parziale di giurisdizione e nel resto rigetta il ricorso;
condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura che liquida in € 5.800, oltre oneri accessori di legge se dovuti.