Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1311
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità/illegittimità intimazione per violazione art. 7, co. 1, L. 212/2020 (omessa allegazione)

    La Corte ritiene che la ricorrente non possa lamentare la lesione del diritto alla difesa per mancata allegazione degli atti, in quanto gli stessi le sono stati correttamente notificati e sono conseguenza prevista dalla legge della impugnazione proposta avverso l'avviso di accertamento. L'atto di intimazione di pagamento impugnato consente di ricavare facilmente tutti gli elementi che ne determinano il contenuto.

  • Rigettato
    Nullità/illegittimità intimazione per intervenuta prescrizione

    L'eccezione è infondata poiché i tributi erariali sono attualmente sottoposti a giudizio pendente e solo all'esito di giudizio definitivo si applicherà il termine di prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Nullità intimazione per errata indicazione degli importi a debito

    Vi è piena rispondenza tra gli importi dedotti in accertamento e le successive fasi della riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio.

  • Rigettato
    Contestazione avviso di accertamento

    Il ricorso originario è stato rigettato in primo grado e la sentenza confermata in appello.

  • Rigettato
    Contestazione avviso di accertamento

    L'intimazione di pagamento relativa a tale atto è stata respinta in primo grado.

  • Rigettato
    Contestazione avviso di accertamento

    L'intimazione di pagamento relativa a tale atto è stata respinta in primo grado.

  • Altro
    Difetto di giurisdizione

    Viene dichiarato il difetto di giurisdizione per la parte del ricorso che attiene a materia non rientrante nella giurisdizione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1311
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1311
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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