Articolo 3 della Legge 23 marzo 2023, n. 33
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 marzo 2023
Art. 3.

Delega al Governo in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilita'

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignita' e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilita', anche con riferimento alla condizione di disabilita'.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane:
1) promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgere in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;
2) promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;
3) promozione di interventi di sanita' preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
4) promozione dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale e di volontariato, nonche' in attivita' di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di eta', svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie;
5) promozione di azioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilita' nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro;
6) promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarita' e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (cohousing intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilita' e accessibilita' sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;
7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie idonee a favorire la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane;
8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale in eta' avanzata e mantenere una buona qualita' di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacita' fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attivita' sportiva e la relazione con animali di affezione;
9) promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento come attivita' che agevolano la ricerca di tranquillita' fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale, come obiettivo ulteriore rispetto a quello della cura delle malattie ovvero delle infermita';
b) con riguardo agli interventi per la solidarieta' e la coesione tra le generazioni:
1) sostegno delle esperienze di solidarieta' e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale;
2) promozione di programmi di cittadinanza attiva volti alla coesione tra le generazioni a favore della collettivita' e delle comunita' territoriali, attraverso la partecipazione e con il supporto del servizio civile universale;
3) promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando:
3.1) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio, all'interno del curriculum dello studente anche ai fini del riconoscimento di crediti scolastici;
3.2) per gli studenti universitari, le attivita' svolte in convenzione tra le universita' e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari;
c) con riguardo agli interventi per la prevenzione della fragilita', in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione:
1) offerta progressiva della possibilita', per la persona anziana affetta da una o piu' patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacita' e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di equipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
2) all'esito della valutazione, svolgimento presso il PUA dell'attivita' di screening per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al continuum di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.
Entrata in vigore il 31 marzo 2023
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