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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/09/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1370/ 2023 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Messina, Via G. Natoli n. 143, presso lo studio dell'Avv. Antonella Fasolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...]
in , Strada delle Fratte n. 2/I L. Strozzacapponi, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
pag. 1 in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 080 2022
9000968988/000 notificata in data 19.04.2022
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 20.04.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 080 2022 9000968988/000 notificata in data 19.04.2022 con cui gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.871,81 a titolo di contributi dovuti alla Controparte_2
elativi all'anno 2002.
[...]
A sostegno dell'opposizione eccepì la prescrizione del diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme in questione.
pag. 6 Entrambe le resistenti e Controparte_3 Controparte_2
regolarmente citate in giudizio non si sono costituite ed in questa sede se ne dichiara la contumacia.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
pag. 6 Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto.
In merito, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento.
Ed invero, la e la rimaste Controparte_3 Controparte_2
contumaci, sulle quali gravava il relativo onere, non hanno provato di aver notificato o comunicato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente l'intimazione di pagamento oggi impugnata;
manca, infatti, la prova della notifica di atti che avrebbero interrotto il termine di prescrizione in esame. Pertanto, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti di natura contributiva della contestati ed iscritti nella cartella in Controparte_2
questione relativi all'anno 2002 devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 080 2022 9000968988/000 notificata in data 19.04.2022, con cui è
pag. 6 stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.871,81 a titolo di contributi relativi all'anno 2022, devono essere Controparte_2
dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente Controparte_3
sulla scorta dell'atto impugnato.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza della Controparte_3
e della
[...] Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 080 2022
9000968988/000 notificata in data 19.04.2022 con cui è stato intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 2.871,81 a titolo di contributi della relativi all'anno 2002 e la annulla;
Controparte_2
pag.
6 - per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della Controparte_3
di agire in executivis nei confronti del ricorrente per il soddisfacimento
[...]
dei crediti di cui al predetto avviso di addebito;
condanna in solido la e la Controparte_3 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.769,00 oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Antonella Fasolo.
Così deciso in Termini Imerese in data 23 settembre 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12002 del 28 maggio 2014).