TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/05/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4376/2024
IL TRIBUNALE DI MODENA Sezione Prima Civile Riunto in camera di consiglio, nella seguente composizione:
- Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente;
- Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
- Dr. Eugenio Bolondi Giudice;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4376/2024 promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. ZUCCHI PAOLA giusta procura in atti;
RICORRENTE Contro
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'AVV. ZUCCHI PAOLA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale, ricorso congiunto.
MOTIVAZIONE IQ nato a [...] – Francia il 31.10.1969e, Parte_2 cittadino francese residente in [...]e nata a [...] – Parte_1
Francia il 31.03.1967, cittadina italiana, e residente in [...]hanno introdotto un giudizio volto ad ottenere una pronuncia di separazione consensuale. Hanno allegato: he hanno contratto matrimonio in data 1.08.2003 in Comune di Scandiano registrato al Comune di Scandiano con atto N. 28 Parte II Serie A Ufficio1 in regime di separazione dei beni (doc.1); Che dal matrimonio è nata in data [...] a [...], Che la famiglia ha vissuto Per_1 stabilmente a Modena. Che è cittadina Italiana(doc.2) Che Parte_1 hanno trasferito la residenza in Nizza Bd. Luois n.2 per ragioni di lavoro CP_2
(doc.3). Con provvedimento del 7 febbraio 2025 il G.I. ha assegnato un termine alle parti volto ad evidenziare quale fosse il criterio di collegamento tra quelli indicati nell'art. 3, Regolamento UE il 2019/1111, che consentisse di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice italiano a decidere la separazione e il divorzio tra i coniugi. Con note di trattazione scritta depositate in data 3 marzo 2025 i ricorrenti hanno allegato e prodotto un accordo con il quale hanno scelto di applicare al caso di specie la giurisdizione italiana, ciò essendo in linea con gli interessi della figlia minore nata Italia, cittadina italiana che in Italia ha Per_1 conservato relazioni con i compagni di scuola, insegnanti ed amici (argomento ex art. 10 del Regolamento UE 2019/1111). Ciò premesso, sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra i coniugi non sussiste la giurisdizione del Tribunale adito. Invero, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue 1111/2019 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il Regolamento (UE) 1111/2019 prevede all'art.3, par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. In particolare, l'art. 3 sopra citato, disciplinante la competenza generale, dispone che: Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini. Le parti al momento del deposito del ricorso e all'attualità sono entrambe residenti in [...], conseguentemente, trattandosi di una domanda congiunta la competenza a decidere sul caso di specie spetta all'Autorità francese. Anche per quanto concerne la domanda inerente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore non può ritenersi sussistente la a giurisdizione del giudice italiano in quanto non sono soddisfatte le condizioni di cui all' art. 10, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1111/2019 il quale stabilisce che: “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti: a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti 5 e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore”. Nel caso di specie, non può dirsi che la minore ha un legame sostanziale con l'Italia in quanto nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente, condizione questa necessaria e non alternativa (essendo previsto un criterio alternativo solo il punto ii) e III) individuabile dalla congiunzione
“o”). In relazione, poi, alla legge applicabile alle domande sulla responsabilità genitoriale, comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, va rilevato che, fermo restando il disposto dell' art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell' art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218 il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996. Tale convenzione indica, inderogabilmente, quale legge applicabile quella di residenza abituale del minore, che nel caso di specie si trova in Francia e quindi va applicata la legge Francese Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia, sussiste parimenti non sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano in quanto sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, l'articolo 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. L'art.4 comma 3 del citato Protocollo, che contiene norme speciali a favore di taluni creditori, tra cui, in particolare, dei figli nei confronti dei genitori (cfr. art.4, comma 1, lettera c) stabilisce che “Nonostante l'articolo 3, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”; dal momento che la residenza abituale dei genitori, debitori dell'obbligazione, non si trova in ove è stato instaurato il presente giudizio, non può essere applicata la legge italiana. Nulla con riferimento alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti in epigrafe, dispone nel seguente modo: Visto l'art. 37 c.p.c.
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello dell'Autorità Francese;
- nulla con riferimento alle spese. Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 29 aprile 2025 Il Giudice est. Francesca Cerrone Il Presidente Eleonora Ramacciotti
IL TRIBUNALE DI MODENA Sezione Prima Civile Riunto in camera di consiglio, nella seguente composizione:
- Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente;
- Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
- Dr. Eugenio Bolondi Giudice;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4376/2024 promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. ZUCCHI PAOLA giusta procura in atti;
RICORRENTE Contro
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'AVV. ZUCCHI PAOLA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale, ricorso congiunto.
MOTIVAZIONE IQ nato a [...] – Francia il 31.10.1969e, Parte_2 cittadino francese residente in [...]e nata a [...] – Parte_1
Francia il 31.03.1967, cittadina italiana, e residente in [...]hanno introdotto un giudizio volto ad ottenere una pronuncia di separazione consensuale. Hanno allegato: he hanno contratto matrimonio in data 1.08.2003 in Comune di Scandiano registrato al Comune di Scandiano con atto N. 28 Parte II Serie A Ufficio1 in regime di separazione dei beni (doc.1); Che dal matrimonio è nata in data [...] a [...], Che la famiglia ha vissuto Per_1 stabilmente a Modena. Che è cittadina Italiana(doc.2) Che Parte_1 hanno trasferito la residenza in Nizza Bd. Luois n.2 per ragioni di lavoro CP_2
(doc.3). Con provvedimento del 7 febbraio 2025 il G.I. ha assegnato un termine alle parti volto ad evidenziare quale fosse il criterio di collegamento tra quelli indicati nell'art. 3, Regolamento UE il 2019/1111, che consentisse di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice italiano a decidere la separazione e il divorzio tra i coniugi. Con note di trattazione scritta depositate in data 3 marzo 2025 i ricorrenti hanno allegato e prodotto un accordo con il quale hanno scelto di applicare al caso di specie la giurisdizione italiana, ciò essendo in linea con gli interessi della figlia minore nata Italia, cittadina italiana che in Italia ha Per_1 conservato relazioni con i compagni di scuola, insegnanti ed amici (argomento ex art. 10 del Regolamento UE 2019/1111). Ciò premesso, sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra i coniugi non sussiste la giurisdizione del Tribunale adito. Invero, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue 1111/2019 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il Regolamento (UE) 1111/2019 prevede all'art.3, par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. In particolare, l'art. 3 sopra citato, disciplinante la competenza generale, dispone che: Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini. Le parti al momento del deposito del ricorso e all'attualità sono entrambe residenti in [...], conseguentemente, trattandosi di una domanda congiunta la competenza a decidere sul caso di specie spetta all'Autorità francese. Anche per quanto concerne la domanda inerente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore non può ritenersi sussistente la a giurisdizione del giudice italiano in quanto non sono soddisfatte le condizioni di cui all' art. 10, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1111/2019 il quale stabilisce che: “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti: a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti 5 e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore”. Nel caso di specie, non può dirsi che la minore ha un legame sostanziale con l'Italia in quanto nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente, condizione questa necessaria e non alternativa (essendo previsto un criterio alternativo solo il punto ii) e III) individuabile dalla congiunzione
“o”). In relazione, poi, alla legge applicabile alle domande sulla responsabilità genitoriale, comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, va rilevato che, fermo restando il disposto dell' art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell' art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218 il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996. Tale convenzione indica, inderogabilmente, quale legge applicabile quella di residenza abituale del minore, che nel caso di specie si trova in Francia e quindi va applicata la legge Francese Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia, sussiste parimenti non sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano in quanto sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, l'articolo 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. L'art.4 comma 3 del citato Protocollo, che contiene norme speciali a favore di taluni creditori, tra cui, in particolare, dei figli nei confronti dei genitori (cfr. art.4, comma 1, lettera c) stabilisce che “Nonostante l'articolo 3, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”; dal momento che la residenza abituale dei genitori, debitori dell'obbligazione, non si trova in ove è stato instaurato il presente giudizio, non può essere applicata la legge italiana. Nulla con riferimento alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti in epigrafe, dispone nel seguente modo: Visto l'art. 37 c.p.c.
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello dell'Autorità Francese;
- nulla con riferimento alle spese. Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 29 aprile 2025 Il Giudice est. Francesca Cerrone Il Presidente Eleonora Ramacciotti