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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/09/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. designato dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 3390 / 2019 di RG cui è riunita quella segnata al n.
3503 / 2020 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27.01.2025,
tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.to Domenico Chianese, elett.te dom.ti come in atti, OPPONENTE
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Landolfi, elett.te dom.ti come in atti, OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da
Pagina 1 nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice: giudicare secundum alligata et probata.
E comunque in breve, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data
15.06.2019, il , in persona del Sindaco Parte_1 pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 833/2019 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 29.04.2019 (RG 2015/2019) ad istanza del , con il quale è stato ingiunto il pagamento Controparte_2 della somma di € 17.815,00 oltre interessi e competenze legali. Ancora, con specifico riferimento al procedimento n. 3503 / 2020 di RG riunito a quello recante il n. 3390 / 2019 di RG con provvedimento del Presidente del Tribunale reso in data 07.04.2021, con successivo atto di citazione notificato a mezzo PEC in data
10.08.2020, sempre il , in persona del Parte_1
Sindaco pro-tempore, proponeva altra opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1003/2020 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 07.07.2020 (RG
2564/2020) ad istanza sempre del , con il quale è Controparte_2 stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.906,00 oltre interessi e competenze legali.
Rileva l'opponente in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
nel merito affermava la infondatezza della pretesa monitoria e la non debenza delle somme ingiunte.
Curava la costituzione in giudizio il , impugnando l'atto di Controparte_3 citazione in opposizione e chiedendone il rigetto.
La trattazione dei 2 procedimenti veniva affidata al medesimo Giudice, dott.
Stefano Riccio, precedente giudicante, che su istanza dell'opponente disponeva la riunione dei procedimenti con provvedimento del 24.06.2021.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc e depositate le relative memorie, a seguito di differimenti la causa veniva assegnata allo scrivente, dott. Silvio La
Rana, che, all'udienza del 29 gennaio 2024 tenutasi in modalità telematica, si riservava concedendo termine per note. A scioglimento della riserva il Giudice
Pagina 2 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2025 nella quale sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
Questioni preliminari in rito.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione proposta dal . Parte_1
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite n. 23227 del
15/11/2016 e n. 16032 del 07/07/2010, ha statuito che “la controversia avente a oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal al , per le Pt_1 CP_2 prestazioni svolte da quest'ultimo, con riferimento al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e per il pagamento delle quote consortili, trattandosi di pretese pecuniarie nascenti da un rapporto obbligatorio nell'ambito del quale le questioni dedotte sono di natura meramente patrimoniale, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo” pertanto, può agevolmente affermarsi, in base a detto principio giurisprudenziale che questo giudicante fa proprio, che “appartiene alla cognizione del g.o. la domanda con cui un consorzio obbligatorio, istituito nella regione Campania per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, chiede ad uno dei comuni che ne fanno parte il pagamento di somme, a titolo di corrispettivi dovuti per l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e a titolo di quote consortili”.
Si osserva altresì che è pur vero che l'Ente Consortile è in fase di liquidazione e che pertanto ragionevolmente sono state messe in atto attività dismissive del patrimonio in vista della cessazione delle sue funzioni, ma ciò non implica la possibilità di recesso del consorziato Comune.
In sintesi, Il si trova in stato di liquidazione ai sensi Controparte_2 della legge n.26/2010 e, a tutt'oggi, alcun soggetto risulta pienamente subentrato nelle relative attività e funzioni, quale consorzio obbligatorio.
In buona sostanza è pacifico che la gestione commissariale consortile sia ancora in essere e che la fase transitoria termini solo con l'effettiva e completa attivazione della fase ordinaria da parte dei soggetti subentranti ex lege;
altrettanto certo è che fino alla definitiva chiusura della fase liquidatoria, non è possibile recedere dal
. CP_2
L'Ente consortile, dunque, avviando una fase volta all'espletamento delle attività necessarie alla cessazione delle sue funzioni, pur mutando il suo scopo in tal senso rispetto a quello originariamente previsto, fino a quando non sarà intervenuto ex lege il passaggio delle funzioni dai Consorzi agli ATO, con individuazione delle modalità di svolgimento associato del servizio pubblico, non
Pagina 3 può essere posta in discussione l'obbligatorietà della partecipazione per i Comuni;
diversamente operando - ove si ammettesse la possibilità di recesso per ciascun consorziato - l non sarebbe posto nelle condizioni di completare Controparte_4
l'attività imposta per legge.
Nel merito.
La proposta opposizione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
All'uopo si osserva che la Corte di Cassazione SS.UU. 7 luglio 2010, ord. n.
16032, (v. anche , Sez. I, Sent. 30/12/2022, n. 3745) ha Parte_2 evidenziato, in relazione ad altro dell'ambito salernitano, che Controparte_3
“La con la L.R. 10 febbraio 1993, n. 13, ha previsto Controparte_5
l'istituzione di consorzi obbligatori per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei vari bacini territoriali”.
Con il D.L. 11 maggio 2007, conv. Nella L. 5 luglio 2007, n. 87, è stato, poi, disposto, all'art. 4, che i comuni della regione Campania siano obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, art. 6.
Ebbene, all'atto di adesione del al consegue il rispetto delle Pt_1 CP_2 norme che disciplinano l'attività consortile, la cui accettazione il ha Pt_1 espresso con l'adesione allo Statuto.
Ora, lo statuto del in oggetto, sottoscritto dal è CP_2 Pt_1 espressamente qualificato quale “Convenzione per la costituzione del ”, CP_2 vincolando gli aderenti al rispetto delle clausole contenute nello stesso statuto, ivi comprese, per quel che qui interessa, il pagamento delle rispettive quote di partecipazione.
Quanto poi alla costituzione del , va sottolineato che benché il CP_2
svolga un'attività connotata dai caratteri tipici di un pubblico servizio, CP_2
l'obbligo di aderirvi deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell'appartenenza al ed i relativi obblighi (in CP_2 particolare, quello di pagamento dei contributi consortili), senza riservare all'autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati (in questo senso v. anche S.U., ord. 15.2.2006 n. 3275).
La partecipazione al da parte dei Comuni consorziati è obbligatoria. CP_2
Con l'adesione al , ogni Comune è chiamato a provvedere al riparto CP_2 delle spese sin tanto che il vincolo associativo permane. Il venir meno degli obblighi partecipativi e contributivi sottende, coerentemente al tenore dello Statuto, lo scioglimento del . Lo scioglimento dal vincolo consortile, pertanto, è CP_2 Pagina 4 sottratto alla libera ed unilaterale disponibilità delle parti e, quindi, ogni determinazione contraria è da ritenersi illegittima e priva di efficacia.
L'obbligo di versare le quote consortili sussiste fino a quando i Comuni resteranno soci, ovvero fino a quando non saranno completate le procedure di liquidazione, indipendentemente dai servizi che il svolge o ha svolto in loro favore. CP_2
In buona sostanza il è un consorzio obbligatorio, i cui 20 comuni CP_3 resteranno soci fino al completamento delle procedure di liquidazione, indipendentemente dai servizi che il svolge o abbia svolto in loro favore, CP_2 essendo obbligati in base alle leggi costitutive dei consorzi e dello Statuto
Consortile, fino al totale trasferimento delle competenze al nuovo soggetto indicato dall'ATO provinciale, costituito ai sensi della legge Campania n. 14/2016, CP_5
e comunque fino a quando non saranno completate tutte le attività necessarie per la liquidazione del , come previsto dalla legge, onde consentire al CP_2 liquidatore, al termine delle attività di sua competenza, di ribaltare ai comuni consorziati eventuali residui attivi e/o passivi scaturenti dall'attività svolta dal dalla sua costituzione al termine della liquidazione. CP_2
Pertanto, alla stregua dell'attuale quadro normativo, può agevolmente affermarsi che i Comuni non possono ritenersi esonerati dall'obbligo di versare le quote consortili, a nulla rilevando la mancata esecuzione del servizio.
Va infine rilevato che recente giurisprudenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in analoghi giudizi di opposizione ad ingiunzione per quote consortili, ha ritenuto fondata l'azione monitoria e respinto l'impugnativa (cfr. sentenze Tribunale Nocera
Inferiore n.2638/2023, n.1798/2024, n.2340/2024, n.2603/2024, 280/2025).
In conclusione, nel caso che ci occupa, quindi, dall'istruttoria espletata, è emerso senza alcun dubbio il diritto del ad ottenere il Controparte_1 riconoscimento delle proprie spettanze.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Pagina 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro il Parte_1
1 in liquidazione nel procedimento n. 3390/2019 di RG cui è Controparte_1 riunito quello recante il n. 3503/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione per tutto quanto esposto in parte motiva.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 833/2019 reso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 29.04.2019 (RG 2015/2019) il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 17.815,00 oltre interessi e competenze legali, ed il decreto ingiuntivo n. 1003/2020 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 07.07.2020
(RG 2564/2020) con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di €
8.906,00 oltre interessi e competenze legali.
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opposta che liquida complessivamente in € 2.738,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 04/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. designato dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 3390 / 2019 di RG cui è riunita quella segnata al n.
3503 / 2020 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27.01.2025,
tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.to Domenico Chianese, elett.te dom.ti come in atti, OPPONENTE
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Landolfi, elett.te dom.ti come in atti, OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da
Pagina 1 nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice: giudicare secundum alligata et probata.
E comunque in breve, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data
15.06.2019, il , in persona del Sindaco Parte_1 pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 833/2019 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 29.04.2019 (RG 2015/2019) ad istanza del , con il quale è stato ingiunto il pagamento Controparte_2 della somma di € 17.815,00 oltre interessi e competenze legali. Ancora, con specifico riferimento al procedimento n. 3503 / 2020 di RG riunito a quello recante il n. 3390 / 2019 di RG con provvedimento del Presidente del Tribunale reso in data 07.04.2021, con successivo atto di citazione notificato a mezzo PEC in data
10.08.2020, sempre il , in persona del Parte_1
Sindaco pro-tempore, proponeva altra opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1003/2020 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 07.07.2020 (RG
2564/2020) ad istanza sempre del , con il quale è Controparte_2 stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.906,00 oltre interessi e competenze legali.
Rileva l'opponente in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
nel merito affermava la infondatezza della pretesa monitoria e la non debenza delle somme ingiunte.
Curava la costituzione in giudizio il , impugnando l'atto di Controparte_3 citazione in opposizione e chiedendone il rigetto.
La trattazione dei 2 procedimenti veniva affidata al medesimo Giudice, dott.
Stefano Riccio, precedente giudicante, che su istanza dell'opponente disponeva la riunione dei procedimenti con provvedimento del 24.06.2021.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc e depositate le relative memorie, a seguito di differimenti la causa veniva assegnata allo scrivente, dott. Silvio La
Rana, che, all'udienza del 29 gennaio 2024 tenutasi in modalità telematica, si riservava concedendo termine per note. A scioglimento della riserva il Giudice
Pagina 2 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2025 nella quale sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
Questioni preliminari in rito.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione proposta dal . Parte_1
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite n. 23227 del
15/11/2016 e n. 16032 del 07/07/2010, ha statuito che “la controversia avente a oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal al , per le Pt_1 CP_2 prestazioni svolte da quest'ultimo, con riferimento al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e per il pagamento delle quote consortili, trattandosi di pretese pecuniarie nascenti da un rapporto obbligatorio nell'ambito del quale le questioni dedotte sono di natura meramente patrimoniale, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo” pertanto, può agevolmente affermarsi, in base a detto principio giurisprudenziale che questo giudicante fa proprio, che “appartiene alla cognizione del g.o. la domanda con cui un consorzio obbligatorio, istituito nella regione Campania per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, chiede ad uno dei comuni che ne fanno parte il pagamento di somme, a titolo di corrispettivi dovuti per l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e a titolo di quote consortili”.
Si osserva altresì che è pur vero che l'Ente Consortile è in fase di liquidazione e che pertanto ragionevolmente sono state messe in atto attività dismissive del patrimonio in vista della cessazione delle sue funzioni, ma ciò non implica la possibilità di recesso del consorziato Comune.
In sintesi, Il si trova in stato di liquidazione ai sensi Controparte_2 della legge n.26/2010 e, a tutt'oggi, alcun soggetto risulta pienamente subentrato nelle relative attività e funzioni, quale consorzio obbligatorio.
In buona sostanza è pacifico che la gestione commissariale consortile sia ancora in essere e che la fase transitoria termini solo con l'effettiva e completa attivazione della fase ordinaria da parte dei soggetti subentranti ex lege;
altrettanto certo è che fino alla definitiva chiusura della fase liquidatoria, non è possibile recedere dal
. CP_2
L'Ente consortile, dunque, avviando una fase volta all'espletamento delle attività necessarie alla cessazione delle sue funzioni, pur mutando il suo scopo in tal senso rispetto a quello originariamente previsto, fino a quando non sarà intervenuto ex lege il passaggio delle funzioni dai Consorzi agli ATO, con individuazione delle modalità di svolgimento associato del servizio pubblico, non
Pagina 3 può essere posta in discussione l'obbligatorietà della partecipazione per i Comuni;
diversamente operando - ove si ammettesse la possibilità di recesso per ciascun consorziato - l non sarebbe posto nelle condizioni di completare Controparte_4
l'attività imposta per legge.
Nel merito.
La proposta opposizione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
All'uopo si osserva che la Corte di Cassazione SS.UU. 7 luglio 2010, ord. n.
16032, (v. anche , Sez. I, Sent. 30/12/2022, n. 3745) ha Parte_2 evidenziato, in relazione ad altro dell'ambito salernitano, che Controparte_3
“La con la L.R. 10 febbraio 1993, n. 13, ha previsto Controparte_5
l'istituzione di consorzi obbligatori per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei vari bacini territoriali”.
Con il D.L. 11 maggio 2007, conv. Nella L. 5 luglio 2007, n. 87, è stato, poi, disposto, all'art. 4, che i comuni della regione Campania siano obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, art. 6.
Ebbene, all'atto di adesione del al consegue il rispetto delle Pt_1 CP_2 norme che disciplinano l'attività consortile, la cui accettazione il ha Pt_1 espresso con l'adesione allo Statuto.
Ora, lo statuto del in oggetto, sottoscritto dal è CP_2 Pt_1 espressamente qualificato quale “Convenzione per la costituzione del ”, CP_2 vincolando gli aderenti al rispetto delle clausole contenute nello stesso statuto, ivi comprese, per quel che qui interessa, il pagamento delle rispettive quote di partecipazione.
Quanto poi alla costituzione del , va sottolineato che benché il CP_2
svolga un'attività connotata dai caratteri tipici di un pubblico servizio, CP_2
l'obbligo di aderirvi deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell'appartenenza al ed i relativi obblighi (in CP_2 particolare, quello di pagamento dei contributi consortili), senza riservare all'autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati (in questo senso v. anche S.U., ord. 15.2.2006 n. 3275).
La partecipazione al da parte dei Comuni consorziati è obbligatoria. CP_2
Con l'adesione al , ogni Comune è chiamato a provvedere al riparto CP_2 delle spese sin tanto che il vincolo associativo permane. Il venir meno degli obblighi partecipativi e contributivi sottende, coerentemente al tenore dello Statuto, lo scioglimento del . Lo scioglimento dal vincolo consortile, pertanto, è CP_2 Pagina 4 sottratto alla libera ed unilaterale disponibilità delle parti e, quindi, ogni determinazione contraria è da ritenersi illegittima e priva di efficacia.
L'obbligo di versare le quote consortili sussiste fino a quando i Comuni resteranno soci, ovvero fino a quando non saranno completate le procedure di liquidazione, indipendentemente dai servizi che il svolge o ha svolto in loro favore. CP_2
In buona sostanza il è un consorzio obbligatorio, i cui 20 comuni CP_3 resteranno soci fino al completamento delle procedure di liquidazione, indipendentemente dai servizi che il svolge o abbia svolto in loro favore, CP_2 essendo obbligati in base alle leggi costitutive dei consorzi e dello Statuto
Consortile, fino al totale trasferimento delle competenze al nuovo soggetto indicato dall'ATO provinciale, costituito ai sensi della legge Campania n. 14/2016, CP_5
e comunque fino a quando non saranno completate tutte le attività necessarie per la liquidazione del , come previsto dalla legge, onde consentire al CP_2 liquidatore, al termine delle attività di sua competenza, di ribaltare ai comuni consorziati eventuali residui attivi e/o passivi scaturenti dall'attività svolta dal dalla sua costituzione al termine della liquidazione. CP_2
Pertanto, alla stregua dell'attuale quadro normativo, può agevolmente affermarsi che i Comuni non possono ritenersi esonerati dall'obbligo di versare le quote consortili, a nulla rilevando la mancata esecuzione del servizio.
Va infine rilevato che recente giurisprudenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in analoghi giudizi di opposizione ad ingiunzione per quote consortili, ha ritenuto fondata l'azione monitoria e respinto l'impugnativa (cfr. sentenze Tribunale Nocera
Inferiore n.2638/2023, n.1798/2024, n.2340/2024, n.2603/2024, 280/2025).
In conclusione, nel caso che ci occupa, quindi, dall'istruttoria espletata, è emerso senza alcun dubbio il diritto del ad ottenere il Controparte_1 riconoscimento delle proprie spettanze.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Pagina 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro il Parte_1
1 in liquidazione nel procedimento n. 3390/2019 di RG cui è Controparte_1 riunito quello recante il n. 3503/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione per tutto quanto esposto in parte motiva.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 833/2019 reso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 29.04.2019 (RG 2015/2019) il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 17.815,00 oltre interessi e competenze legali, ed il decreto ingiuntivo n. 1003/2020 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 07.07.2020
(RG 2564/2020) con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di €
8.906,00 oltre interessi e competenze legali.
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opposta che liquida complessivamente in € 2.738,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 04/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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