TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 11159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11159/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASALUCE (CE) il 06/04/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLOPEDE FABIO, come da procura in atti.
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr.
[...]
, con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
4 - p. iva CP_2
e cod. fisc. - rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo P.IVA_1 P.IVA_2
Garzilli
OPPOSTA
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 358/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 05.07.2024 e notificatogli in data 8.7.2024, con cui la Controparte_1 gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 104.399,67, a
[...]
titolo di contributi previdenziali, maggiorazioni, sanzioni ed interessi per gli anni 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020, oltre le spese di procedura.
1 L'opponente ha evidenziato: il difetto di giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro attesa la asserita natura tributaria del credito;
il vizio di notifica del decreto ingiuntivo;
la mancanza dei presupposti per la tutela del credito in via monitoria;
la prescrizione del credito previdenziale della CP_1
La si è costituita in giudizio e ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare CP_1 inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; nel merito ha chiesto, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 19.6.2025 e disposta la sostituzione della predetta udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Sussiste, preliminarmente, la giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di causa vertente sull'omesso versamento di contributi previdenziali
(contributo di maternità, contributo minimo soggettivo e contributo minimo integrativo, ed accessori connessi).
In particolare, a fondamento della domanda monitoria, la deduceva: Pt_2
- che il RA , iscritto al Collegio dei Geometri di Caserta, era Parte_1 stato altresì iscritto – quale iscritto obbligatorio – alla con matricola n. 747143D (v. Pt_2 doc. “estratto contributivo”);
- che, per le annualità contributive 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il RA si era reso inadempiente nel versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, con conseguente applicazione delle sanzioni ed interessi in virtù della disciplina normativa vigente in subiecta materia e del Regolamento sulla Contribuzione (v. doc. in atti), risultando pertanto debitore della della complessiva somma di € 104.399,67, come Pt_2
da attestazione del credito versata in atti.
La parte opposta nel costituirsi ha dedotto la tardività dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., essendo stata proposta solo in data 16.9.2024, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo del 8.7.2024 e non applicandosi in materia la sospensione feriale dei termini.
L'eccezione è fondata.
Invero la giurisprudenza – come rilevato dalle sezioni unite della S. C. con sentenza 18 marzo 1999 n. 156 – è consolidata nel ritenere che la sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini
2 processuali nel periodo feriale – esclusione che, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del
1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore - rileva anche rispetto al termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
L'opponente ha, sul punto, evidenziato di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per nullità della notifica, essendo la stessa avvenuta all'indirizzo personale tratto dal registro pubblico INIPEC, che tuttavia non era utilizzato per lo svolgimento di una attività professionale né regolarmente monitorato, essendo stato attivato esclusivamente per finalità concorsuali e non riconducibile a un'attività professionale in essere.
Ha, inoltre, dedotto che, quando ha avuto fortuita conoscenza della predetta notifica, a seguito di tale scoperta, era stato colpito da malore in data 16.7.2024, come da certificazione medica agli atti e che tale situazione patologica era durata fino agli inizi del mese di settembre quando aveva potuto contattare il legale di fiducia per proporre opposizione.
La Cassa ha, invece, fatto leva sulla circostanza che il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato al RA all'indirizzo pec (iscritto nel Email_1
pubblico registro INI -PEC) in data 8 luglio 2024, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 641 c.p.c. veniva definitivamente a scadere il 17 agosto 2024.
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (C.C. 10386/12).
3 Nel caso di specie, per come dedotto dal medesimo opponente e provato dall'opposta, la notifica del decreto ingiuntivo risulta essere avvenuta in data 8.7.2024 all'indirizzo PEC tratto dal registro pubblico INIPEC. Email_1
Orbene, l'opponente non ha provato né di non aver avuto conoscenza del decreto monitorio per irregolarità della notificazione del 8.7.2024 né tantomeno di non aver potuto proporre una tempestiva opposizione per caso fortuito o forza maggiore (tali ultime due ipotesi, invero, nemmeno specificamente dedotte dall'istante).
Con riguardo alla notificazione a mezzo pec del decreto ingiuntivo, parte opposta non ha contestato, invero, che la pec dove è stata effettuata la notifica appartenesse a lui né che vi fossero difetti di funzionamento della casella di destinazione;
ha assunto, invece, che tale indirizzo pec non fosse collegato ad un'attività professionale in essere.
Tale assunto non trova alcun riscontro né in disposizioni di legge né tantomeno nel regolamento della CP_1
Né ritiene il giudicante che la mera cancellazione dalla costituisca fatto idoneo a CP_1
ritenere non più valido ed efficace il domicilio digitale riconducibile al professionista comunque iscritto ancora all'Albo (fatto pacifico in quanto non contestato).
Del resto, l'opponente non ha dimostrato che la sua casella di posta elettronica, ricondotta all'indirizzo pec in questione, non fosse più accessibile e/o utilizzabile né che dopo la cancellazione dalla abbia ricevuto le comunicazioni presso altro indirizzo né, infine, CP_1
che tale indirizzo PEC fosse stato effettivamente creato solo per fini concorsuali.
Difatti nulla vieta al professionista (come nel caso di iscrizione a diversi Albi professionali o anche per altre esigenze lavorative) di essere titolare di più pec ovvero di più domicili digitali;
è evidente che solo l'indirizzo comunicato al proprio ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni istituzionali.
Ne consegue che, proprio perché l'opponente era ancora iscritto all'Albo dei Geometri,
l'indirizzo PEC che la relativa Cassa poteva e doveva utilizzare era quello risultante dal
Registro INI-PEC.
Occorre, altresì, rilevare che l'opponente non ha dedotto di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo (anzi, dichiara di averne avuto conoscenza nel periodo feriale e di essere stato colto da malore improvviso– cfr. referto in atti); ciò che potrebbe, al più, rilevare è la impossibilità di proporre opposizione nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica, per motivi di salute, come genericamente allegato dall'istante.
4 Evidentemente, dunque, nel caso che qui occupa, ciò che va valutata è la sussistenza della forza maggiore che abbia impedito all'opponente l'opposizione tempestiva nei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 4 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, in tema di recupero crediti, ha stabilito che ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto.
Ciò che dunque rileva, nel caso in esame, non è la doglianza di non aver avuto conoscenza, per mezzo della notificazione, del decreto ingiuntivo, ma esclusivamente la diversa prospettazione – peraltro, nemmeno indicata in modo specifico dall'opponente - di una ipotesi di forza maggiore che abbia impedito la tempestiva opposizione.
È, tuttavia, evidente che la prova di tale situazione ostativa “assoluta” non è stata comunque fornita dall'opponente, il quale si è limitato a produrre soltanto due certificati medici rispettivamente del 16.7.2024 e del 7.8.2024, senza provare un effettivo impedimento alla proposizione dell'opposizione fino al termine ultimo del 19.8.2024, essendo stata – peraltro - l'opposizione proposta solo in data 16.9.2024.
Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto (del 8.7.2024).
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
opposta che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA.
Si comunichi
Aversa, 20.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11159/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASALUCE (CE) il 06/04/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLOPEDE FABIO, come da procura in atti.
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr.
[...]
, con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
4 - p. iva CP_2
e cod. fisc. - rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo P.IVA_1 P.IVA_2
Garzilli
OPPOSTA
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 358/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 05.07.2024 e notificatogli in data 8.7.2024, con cui la Controparte_1 gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 104.399,67, a
[...]
titolo di contributi previdenziali, maggiorazioni, sanzioni ed interessi per gli anni 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020, oltre le spese di procedura.
1 L'opponente ha evidenziato: il difetto di giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro attesa la asserita natura tributaria del credito;
il vizio di notifica del decreto ingiuntivo;
la mancanza dei presupposti per la tutela del credito in via monitoria;
la prescrizione del credito previdenziale della CP_1
La si è costituita in giudizio e ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare CP_1 inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; nel merito ha chiesto, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 19.6.2025 e disposta la sostituzione della predetta udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Sussiste, preliminarmente, la giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di causa vertente sull'omesso versamento di contributi previdenziali
(contributo di maternità, contributo minimo soggettivo e contributo minimo integrativo, ed accessori connessi).
In particolare, a fondamento della domanda monitoria, la deduceva: Pt_2
- che il RA , iscritto al Collegio dei Geometri di Caserta, era Parte_1 stato altresì iscritto – quale iscritto obbligatorio – alla con matricola n. 747143D (v. Pt_2 doc. “estratto contributivo”);
- che, per le annualità contributive 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il RA si era reso inadempiente nel versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, con conseguente applicazione delle sanzioni ed interessi in virtù della disciplina normativa vigente in subiecta materia e del Regolamento sulla Contribuzione (v. doc. in atti), risultando pertanto debitore della della complessiva somma di € 104.399,67, come Pt_2
da attestazione del credito versata in atti.
La parte opposta nel costituirsi ha dedotto la tardività dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., essendo stata proposta solo in data 16.9.2024, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo del 8.7.2024 e non applicandosi in materia la sospensione feriale dei termini.
L'eccezione è fondata.
Invero la giurisprudenza – come rilevato dalle sezioni unite della S. C. con sentenza 18 marzo 1999 n. 156 – è consolidata nel ritenere che la sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini
2 processuali nel periodo feriale – esclusione che, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del
1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore - rileva anche rispetto al termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
L'opponente ha, sul punto, evidenziato di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per nullità della notifica, essendo la stessa avvenuta all'indirizzo personale tratto dal registro pubblico INIPEC, che tuttavia non era utilizzato per lo svolgimento di una attività professionale né regolarmente monitorato, essendo stato attivato esclusivamente per finalità concorsuali e non riconducibile a un'attività professionale in essere.
Ha, inoltre, dedotto che, quando ha avuto fortuita conoscenza della predetta notifica, a seguito di tale scoperta, era stato colpito da malore in data 16.7.2024, come da certificazione medica agli atti e che tale situazione patologica era durata fino agli inizi del mese di settembre quando aveva potuto contattare il legale di fiducia per proporre opposizione.
La Cassa ha, invece, fatto leva sulla circostanza che il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato al RA all'indirizzo pec (iscritto nel Email_1
pubblico registro INI -PEC) in data 8 luglio 2024, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 641 c.p.c. veniva definitivamente a scadere il 17 agosto 2024.
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (C.C. 10386/12).
3 Nel caso di specie, per come dedotto dal medesimo opponente e provato dall'opposta, la notifica del decreto ingiuntivo risulta essere avvenuta in data 8.7.2024 all'indirizzo PEC tratto dal registro pubblico INIPEC. Email_1
Orbene, l'opponente non ha provato né di non aver avuto conoscenza del decreto monitorio per irregolarità della notificazione del 8.7.2024 né tantomeno di non aver potuto proporre una tempestiva opposizione per caso fortuito o forza maggiore (tali ultime due ipotesi, invero, nemmeno specificamente dedotte dall'istante).
Con riguardo alla notificazione a mezzo pec del decreto ingiuntivo, parte opposta non ha contestato, invero, che la pec dove è stata effettuata la notifica appartenesse a lui né che vi fossero difetti di funzionamento della casella di destinazione;
ha assunto, invece, che tale indirizzo pec non fosse collegato ad un'attività professionale in essere.
Tale assunto non trova alcun riscontro né in disposizioni di legge né tantomeno nel regolamento della CP_1
Né ritiene il giudicante che la mera cancellazione dalla costituisca fatto idoneo a CP_1
ritenere non più valido ed efficace il domicilio digitale riconducibile al professionista comunque iscritto ancora all'Albo (fatto pacifico in quanto non contestato).
Del resto, l'opponente non ha dimostrato che la sua casella di posta elettronica, ricondotta all'indirizzo pec in questione, non fosse più accessibile e/o utilizzabile né che dopo la cancellazione dalla abbia ricevuto le comunicazioni presso altro indirizzo né, infine, CP_1
che tale indirizzo PEC fosse stato effettivamente creato solo per fini concorsuali.
Difatti nulla vieta al professionista (come nel caso di iscrizione a diversi Albi professionali o anche per altre esigenze lavorative) di essere titolare di più pec ovvero di più domicili digitali;
è evidente che solo l'indirizzo comunicato al proprio ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni istituzionali.
Ne consegue che, proprio perché l'opponente era ancora iscritto all'Albo dei Geometri,
l'indirizzo PEC che la relativa Cassa poteva e doveva utilizzare era quello risultante dal
Registro INI-PEC.
Occorre, altresì, rilevare che l'opponente non ha dedotto di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo (anzi, dichiara di averne avuto conoscenza nel periodo feriale e di essere stato colto da malore improvviso– cfr. referto in atti); ciò che potrebbe, al più, rilevare è la impossibilità di proporre opposizione nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica, per motivi di salute, come genericamente allegato dall'istante.
4 Evidentemente, dunque, nel caso che qui occupa, ciò che va valutata è la sussistenza della forza maggiore che abbia impedito all'opponente l'opposizione tempestiva nei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 4 luglio 2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, in tema di recupero crediti, ha stabilito che ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto.
Ciò che dunque rileva, nel caso in esame, non è la doglianza di non aver avuto conoscenza, per mezzo della notificazione, del decreto ingiuntivo, ma esclusivamente la diversa prospettazione – peraltro, nemmeno indicata in modo specifico dall'opponente - di una ipotesi di forza maggiore che abbia impedito la tempestiva opposizione.
È, tuttavia, evidente che la prova di tale situazione ostativa “assoluta” non è stata comunque fornita dall'opponente, il quale si è limitato a produrre soltanto due certificati medici rispettivamente del 16.7.2024 e del 7.8.2024, senza provare un effettivo impedimento alla proposizione dell'opposizione fino al termine ultimo del 19.8.2024, essendo stata – peraltro - l'opposizione proposta solo in data 16.9.2024.
Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto (del 8.7.2024).
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
opposta che si liquidano in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA.
Si comunichi
Aversa, 20.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
5