TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/06/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 23/2025 R.G. promosso da: rappresentata e difesa dall'Avv. Monica TRAVERSA, per Parte_1 procura in atti nei confronti di
con sede in Controparte_1
Peveragno (CN), Via don Giacomo Peirone n. 22,
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società debitrice, non costituita né comparsa all'udienza; sentita la ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
che infatti trattasi di società di capitali che esercita attività commerciale, risultando dalla visura camerale la gestione di una palestra con insegna YOUNIQUE STUDIO, sita in Cuneo via
Mameli 4/bis, e l'esercizio di “servizi personalizzati di attività sportiva, benessere psicofisico e personal training”; inoltre “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività
1 di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, e l'attività commerciale prevalga su tutte le altre attività esercitate” (Trib. Rieti 14/4/2022); ritenuto, quanto al presupposto oggettivo, che lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere, con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dalla documentazione in atti da cui emerge che: la società ricorrente è creditrice nei confronti della Tribù Servizi S.R.L. – Sportiva Dilettantistica in liquidazione della somma ad oggi ammontante ad € 10.772,59 , in forza di decreto ingiuntivo n. 12931/2020 (R.g. 22846/2020), del Tribunale di Milano, pubblicato in data 22.08.2020, notificato in data 16/09/2020 alla società debitrice, non opposto nel termine espressamente previsto dalla legge, e dichiarato esecutivo con decreto n.1326/2023 pronunciato dal Giudice in data 31/12/2022 e pubblicato il successivo 11.01.2023; in forza del predetto titolo esecutivo, la ricorrente ha notificato, in data 21/04/2023 atto di precetto per l'importo di € 9.908,69 e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi rimasto privo di seguito, nonchè altro atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 04/09/2024 sia presso la sede della società, regolarmente ritirato, sia presso la residenza del legale rappresentante pro tempore , sig. Per_1
senza che di esso si sia curato del relativo ritiro, per l'importo di € 10.772,59 (tenuto conto
[...] degli interessi moratori maturati), anche questo senza seguito alcuno;
ritenuto che
il mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, peraltro di non rilevante entità, renda evidente lo stato di persistente incapacità patrimoniale della Società resistente a fare fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni;
che lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato dal pignoramento mobiliare presso terzi con esito sostanzialmente negativo intrapreso dalla creditrice sulla scorta dell'atto di precetto per il credito in oggetto;
che inoltre dagli accertamenti di natura catastale, la società debitrice non è risultata titolare di alcun bene immobile;
rilevato altresì che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2012 ed inoltre la
Società risulta essere stata sciolta e posta in liquidazione in data 20/7/2020 senza che risulti depositato il bilancio di liquidazione;
che infine dagli atti dell'Ufficio del Registro risultano ulteriori decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società debitrice tra il 2016 e il 2022 per complessivi euro 228.597,90; ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società
[...]
; Controparte_1 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII, tenuto conto del credito complessivo oggetto dell'istanza, pari ad € 10.772,59, come da atto di precetto notificato il 4/09/2024, e degli ulteriori debiti scaduti e non pagati, contributivi e
2 verso l'Erario, risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio, pari ad euro 839.326,28; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di
[...]
(C.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Peveragno (CN), Via don Giacomo Peirone n. 22,
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il dott. , con studio Persona_2 in Revello, via Vittorio Emanuele III, n. 35; ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 21 ottobre 2025, alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, il 19/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Elefante Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 23/2025 R.G. promosso da: rappresentata e difesa dall'Avv. Monica TRAVERSA, per Parte_1 procura in atti nei confronti di
con sede in Controparte_1
Peveragno (CN), Via don Giacomo Peirone n. 22,
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società debitrice, non costituita né comparsa all'udienza; sentita la ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
che infatti trattasi di società di capitali che esercita attività commerciale, risultando dalla visura camerale la gestione di una palestra con insegna YOUNIQUE STUDIO, sita in Cuneo via
Mameli 4/bis, e l'esercizio di “servizi personalizzati di attività sportiva, benessere psicofisico e personal training”; inoltre “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività
1 di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, e l'attività commerciale prevalga su tutte le altre attività esercitate” (Trib. Rieti 14/4/2022); ritenuto, quanto al presupposto oggettivo, che lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere, con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dalla documentazione in atti da cui emerge che: la società ricorrente è creditrice nei confronti della Tribù Servizi S.R.L. – Sportiva Dilettantistica in liquidazione della somma ad oggi ammontante ad € 10.772,59 , in forza di decreto ingiuntivo n. 12931/2020 (R.g. 22846/2020), del Tribunale di Milano, pubblicato in data 22.08.2020, notificato in data 16/09/2020 alla società debitrice, non opposto nel termine espressamente previsto dalla legge, e dichiarato esecutivo con decreto n.1326/2023 pronunciato dal Giudice in data 31/12/2022 e pubblicato il successivo 11.01.2023; in forza del predetto titolo esecutivo, la ricorrente ha notificato, in data 21/04/2023 atto di precetto per l'importo di € 9.908,69 e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi rimasto privo di seguito, nonchè altro atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 04/09/2024 sia presso la sede della società, regolarmente ritirato, sia presso la residenza del legale rappresentante pro tempore , sig. Per_1
senza che di esso si sia curato del relativo ritiro, per l'importo di € 10.772,59 (tenuto conto
[...] degli interessi moratori maturati), anche questo senza seguito alcuno;
ritenuto che
il mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, peraltro di non rilevante entità, renda evidente lo stato di persistente incapacità patrimoniale della Società resistente a fare fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni;
che lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato dal pignoramento mobiliare presso terzi con esito sostanzialmente negativo intrapreso dalla creditrice sulla scorta dell'atto di precetto per il credito in oggetto;
che inoltre dagli accertamenti di natura catastale, la società debitrice non è risultata titolare di alcun bene immobile;
rilevato altresì che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2012 ed inoltre la
Società risulta essere stata sciolta e posta in liquidazione in data 20/7/2020 senza che risulti depositato il bilancio di liquidazione;
che infine dagli atti dell'Ufficio del Registro risultano ulteriori decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società debitrice tra il 2016 e il 2022 per complessivi euro 228.597,90; ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società
[...]
; Controparte_1 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII, tenuto conto del credito complessivo oggetto dell'istanza, pari ad € 10.772,59, come da atto di precetto notificato il 4/09/2024, e degli ulteriori debiti scaduti e non pagati, contributivi e
2 verso l'Erario, risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio, pari ad euro 839.326,28; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di
[...]
(C.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Peveragno (CN), Via don Giacomo Peirone n. 22,
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il dott. , con studio Persona_2 in Revello, via Vittorio Emanuele III, n. 35; ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 21 ottobre 2025, alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, il 19/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Elefante Dott.ssa Roberta Bonaudi
4