Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01970/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2025, proposto da
Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato TO Fischi, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
AZ ET SC, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 5952/2017, pubblicata il 14.11.2017 e notificata in formula esecutiva al Comune di Palermo il giorno 08.07.2024;
- nonché della sentenza resa in grado di appello dalla Corte d’Appello di Palermo n. 1649/2023, pubblicata il 25.09.2023, notificata in formula esecutiva al Comune di Palermo il giorno 08.07.2024 e passata in giudicato come da attestazione del 28.07.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. AR NF e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Fratello, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. parte ricorrente, agendo in forza dei titoli di cui all’epigrafe, ha domandato a ) di ordinare all’Amministrazione intimata di ottemperare ai medesimi e, per l’effetto, di pagare quanto dovutole come spese di lite pari a complessivi € 7.472,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre a € 804,00 per spese documentate; b ) nonché di nominare un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell’eventualità di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata; c ) con vittoria di spese dell’odierno giudizio;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo meglio specificata in epigrafe (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed alla conseguente definitività dei capi attinenti alla condanna alle spese di lite rispettivamente di primo e di secondo grado, di cui ai titoli dei quali è stata chiesta l’ottemperanza; nonché al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Dirigente pro tempore del Dipartimento Enti locali dell’Assessorato regionale Enti Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che data la non particolare complessità delle questioni trattate ed in ragione della regola della soccombenza, le spese del giudizio devono essere poste a carico esclusivo del Comune di Palermo e liquidate come da dispositivo; restando invece compensate rispetto alla parte intimata, ma non costituita in giudizio, AZ ET SC;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Enti locali dell’Assessorato regionale Enti Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore della federazione ricorrente, liquidandole in € 1.403,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, compensandole nei confronti delle altre parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AL, Presidente
AR NF, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NF | TO AL |
IL SEGRETARIO