Articolo 9 della Legge 2 marzo 1963, n. 320
Articolo 8Articolo 10
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31 marzo 1963
Art. 9. Benefici fiscali

Rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie.
Entrata in vigore il 31 marzo 1963
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