Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14504 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 59350 D.P.R. 26/4/1986 REGISTRAZIOUBBLICA ITALIANA ONE DEL POPOLO ITALIANO B LL. OGGETTO DEL DA A Imposta di registro: ESENTE SI TAB SEN agevolazioni;
145 04/02 AI TR PR MADI CASSAZIONE A acquisto 'prima casa' IA . N ATER M SEZIONE CI LE t composta dai Magistrati: R.G. N. 3228/98 Presidente CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco PAPA Cons. relatore Dott. Enrico Consigliere Cron.33838 ALTIERI Dott. Enrico Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud.
8.5.2002 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA D: CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 3228 R.G. 1998, proposto da N. 59350 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
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- Intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano in data 3 dicembre 1996, depositata col n. 87/111/96 il 18 febbraio 1997. 2 Uditi, nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002: 7 8 1 1 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di Bolzano, con avviso di liquidazione notificato il 19 settembre 1994, recuperò a tassazione l'imposta di -con relativa soprattassa neiregistro nella misura ordinaria confronti di AL LE, negando i benefici per l'acquisto della 'prima casa', di cui alla legge 118/1985, in relazione ad atto registrato il 2 gennaio 1986 (n. 97). La contribuente impugnò l'avviso, opponendo la decadenza dell'Ufficio, per decorso del triennio fissato nell'art. 76 del d.P.R. 131/1986, e la Commissione Tributaria di primo grado accolse il ricorso, in applicazione dell'analogo termine stabilito nell'art. 74 del d.P.R. 634/1972. L'appello dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione di secondo grado, che, con la sentenza precisata in epigrafe, ha ribadito l'opposta decadenza. Per la cassazione ricorre, con unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, mentre l'intimata non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione della legge 168/1982 ('recte': 118/1985), 40, 72, 74, 76 del d.P.R. 634/1972, 42, 74, 76, 78 t.u.r. (d.P.R. 131/1986) e 2946 c.c., l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza, per non aver considerato che la decadenza dell'azione della finanza, prevista nell'art. 74 del d.P.R. 634/1972 (ora: art. 76 del d.P.R. 131/1986) “è intesa a disciplinare l'imposta dipendente dal maggior valore accertato e non, per converso, il recupero del carico tributario per cui è contenzioso, che ricade nella prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.". Il ricorso è infondato. Questa Corte ha affermato che l'avviso di liquidazione della imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che indebitamente abbia goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato per l'acquisto della 'prima casa' (nel caso in esame, a mente dell'art. 2, comma 2, della legge 118/1985), è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. 634/1972 (corrispondente all'art. 76, comma 2. del successivo d.P.R. 131/1986), a partire dalla data in cui l'avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per l'enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione (Cass., Sez.un., 1196/2000). L'orientamento, definitivamente consolidatosi (v., fra le più recenti, Cass. 7010/2001, 1611 e 4528/2002), è condiviso dal collegio, in mancanza di nuove argomentazioni di segno 3 contrario, ad opera della ricorrente Amministrazione, che ripropone la tesi - come sopra superata - di applicabilità della prescrizione ordinaria. Al rigetto del ricorso non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
N 'N IS S IV VIUVINGIUL Rigetta il ricorso. VIN HVL FINISI TIV VA 'N Così deciso in Roma, l'8 maggio 2002. 9861/5/97 G DI PROIZVO Il Presidente II Cons. estensore Trico Papa- Francesco Cristarella Orestano - tino leta Оятие Окт E U Q I IL CANCELLIERE C1 T A Avristol Сыль Arnaldo Casang DEPOSITATO IN CANCE 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 шь Arnaldo Casang Ни +