Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 40044
CASS
Sentenza 5 luglio 2013

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In tema di permessi premio e di misure alternative alla detenzione, non sussiste alcuna incompatibilità tra l'art. 4 bis, comma primo, Ord. pen., così come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, e l'art. 30 ter, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, operando quest'ultima norma nel solo caso in cui il condannato per reati particolarmente gravi, cosiddetti di prima fascia, per l'attività di collaborazione già svolta o per l'impossibilità di fornirla utilmente, possa ritenersi affrancato dal divieto assoluto di fruizione.

In tema di permessi premio, l'art. 58 ter, comma secondo, ord. pen., pur riservando al Tribunale di sorveglianza la competenza in tema di accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia, non esclude che il magistrato di sorveglianza verifichi le condizioni di ammissibilità del beneficio richiesto, con la necessità di sospendere la decisione sul permesso premio e di rimettere l'accertamento della collaborazione con la giustizia al Tribunale solo nel caso in cui tale condizione non sia ritenuta manifestamente insussistente.

In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, mentre per la verifica della collaborazione cosiddetta inesigibile, fondata sulla limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso, è necessario fare riferimento all'accertamento di tale condizione operato nella sentenza di condanna dell'istante, per la collaborazione cosiddetta irrilevante, atteso l'intervenuto accertamento dei fatti e delle responsabilità, si deve fare riferimento alla sentenza irrevocabile che quell'accertamento abbia operato e non solo specificamente a quella di condanna dello stesso istante. (In specie relativa alla concessione di un permesso premio nei confronti di un condannato per omicidio e associazione di tipo mafioso, che, in considerazione del ruolo ricoperto nell'associazione criminale, avrebbe potuto collaborare con la giustizia ed era in condizione di offrire un contributo rilevante all'accertamento dei fatti).

Commentario1

  • 1Accertamento incidentale: il detenuto può richiederlo in autonomia?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 aprile 2024

    1. La questione: la richiesta dell'accertamento da parte del detenuto Il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta nell'interesse di un detenuto, di accertamento della condotta di collaborazione, ex art. 58-ter Ord. pen., trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Pavia presso il quale pendeva un'istanza di permesso ulteriore, rispetto a quella già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, per impossibilità di ravvisare i presupposti della collaborazione cd. impossibile, rilevante ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.. Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa della condannata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 40044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40044
Data del deposito : 5 luglio 2013

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