Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 3
In tema di permessi premio e di misure alternative alla detenzione, non sussiste alcuna incompatibilità tra l'art. 4 bis, comma primo, Ord. pen., così come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, e l'art. 30 ter, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, operando quest'ultima norma nel solo caso in cui il condannato per reati particolarmente gravi, cosiddetti di prima fascia, per l'attività di collaborazione già svolta o per l'impossibilità di fornirla utilmente, possa ritenersi affrancato dal divieto assoluto di fruizione.
In tema di permessi premio, l'art. 58 ter, comma secondo, ord. pen., pur riservando al Tribunale di sorveglianza la competenza in tema di accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia, non esclude che il magistrato di sorveglianza verifichi le condizioni di ammissibilità del beneficio richiesto, con la necessità di sospendere la decisione sul permesso premio e di rimettere l'accertamento della collaborazione con la giustizia al Tribunale solo nel caso in cui tale condizione non sia ritenuta manifestamente insussistente.
In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, mentre per la verifica della collaborazione cosiddetta inesigibile, fondata sulla limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso, è necessario fare riferimento all'accertamento di tale condizione operato nella sentenza di condanna dell'istante, per la collaborazione cosiddetta irrilevante, atteso l'intervenuto accertamento dei fatti e delle responsabilità, si deve fare riferimento alla sentenza irrevocabile che quell'accertamento abbia operato e non solo specificamente a quella di condanna dello stesso istante. (In specie relativa alla concessione di un permesso premio nei confronti di un condannato per omicidio e associazione di tipo mafioso, che, in considerazione del ruolo ricoperto nell'associazione criminale, avrebbe potuto collaborare con la giustizia ed era in condizione di offrire un contributo rilevante all'accertamento dei fatti).
Commentario • 1
- 1. Accertamento incidentale: il detenuto può richiederlo in autonomia?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 aprile 2024
1. La questione: la richiesta dell'accertamento da parte del detenuto Il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta nell'interesse di un detenuto, di accertamento della condotta di collaborazione, ex art. 58-ter Ord. pen., trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Pavia presso il quale pendeva un'istanza di permesso ulteriore, rispetto a quella già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, per impossibilità di ravvisare i presupposti della collaborazione cd. impossibile, rilevante ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.. Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa della condannata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 40044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40044 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/07/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2530
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 50014/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 23 ottobre 2011 del Tribunale di sorveglianza di Lecce nel procedimento n. 2279/2011;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. D'Angelo AN, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 23 ottobre 2012 e depositata il 22 novembre 2012, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da SO AN avverso il decreto di inammissibilità della sua domanda di permesso premio, emesso dal Magistrato di sorveglianza della sede in data 1 dicembre 2011. A ragione della decisione il Tribunale ha ritenuto fondata, in diritto, l'interpretazione dei limiti di ammissibilità del beneficio sostenuta dal Magistrato sulla base della lettura coordinata dell'art. 30 ter, comma 4, lett. e), e art. 4 bis, comma 1, della legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, con successive modificazioni (abbreviata in Ord. Pen.); e ha osservato, in fatto, che il SO, detenuto ininterrottamente dal 2 dicembre 1992, stava espiando condanna alla pena dell'ergastolo per delitti di mafia (omicidio e associazione per delinquere di tipo mafioso) e non aveva collaborato con la giustizia, ai sensi dell'art. 58 ter Ord. Pen., nè risultava versare nelle condizioni di non poter rendere un'utile collaborazione, sicché del tutto legittima doveva ritenersi la dichiarata inammissibilità del beneficio del permesso premio, accessibile ai condannati per delitti inclusi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 4 bis Ord. Pen. solo nel caso di prestata collaborazione con la giustizia o di impossibilità di un'utile collaborazione.
Al riguardo, il Tribunale ha richiamato la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce - Direzione distrettuale antimafia, in data 18 settembre 2010, in risposta a specifica richiesta del Magistrato di sorveglianza, che aveva riferito il ruolo tutt'altro che secondario rivestito dal SO nell'associazione mafiosa e il non avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, con riguardo al tempo dei reati per i quali l'istante era stato condannato insieme ad altri numerosi imputati, chiamati a rispondere di quarantasei omicidi consumati e dodici tentati, mentre molti altri analoghi delitti commessi nel medesimo periodo, con decine di persone scomparse, erano rimasti impuniti.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il SO tramite il difensore, avvocato Ladislao Massari del foro di Lecce, il quale deduce alcuni motivi di censura, non numerati, e prospetta altresì questione di illegittimità costituzionale.
2.1. Il ricorrente denuncia, innanzitutto, la violazione dell'art. 30 ter Ord. Pen..
Ai fini dell'ammissione del condannato all'ergastolo, anche per delitti di mafia, al beneficio del permesso premio sarebbe richiesta esclusivamente l'avvenuta espiazione di almeno dieci anni di pena, sussistendo palese antinomia tra il disposto dell'art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen., in tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, e la norma di cui all'art. 30 ter, comma 4, lett. c), Ord. Pen., in tema di permesso premio. Quest'ultima, modificata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art.2, comma 27, lett. b), nel porre il limite minimo di almeno la metà
di pena espiata e, nel caso di condanna all'ergastolo, di almeno dieci anni, fa espresso riferimento ai condannati per i delitti previsti dal suddetto art. 4 bis, senza esigere ulteriori requisiti di ammissione al beneficio del permesso premio;
e, in base al criterio temporale che regola la successione delle leggi, sancito dall'art. 15 preleggi, dovrebbe prevalere, in quanto norma successiva, sul nuovo testo dell'art. 4 bis, di cui al precedente D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, che pone per i delitti elencati nel cit. articolo, comma 1, tra cui quelli di mafia, il divieto di concessione di tutti i benefici penitenziari, esclusa la liberazione anticipata, salvo il caso di collaborazione con la giustizia o di collaborazione inesigibile o irrilevante.
2.2. Il ricorrente deduce, altresì, la violazione degli artt. 4 bis e 58 ter Ord. Pen. e l'inosservanza dell'art. 666 c.p.p., comma 5. Il Magistrato di sorveglianza avrebbe illegittimamente esteso la sua cognizione al tema della collaborazione impossibile da parte del ricorrente, escludendola sulla base di una generica relazione della Procura distrettuale antimafia di Lecce, spettando, invece, l'accertamento della collaborazione o di situazione equivalente esclusivamente al Tribunale di sorveglianza, a norma dell'art. 58 ter, comma 2, Ord. Pen.; il Tribunale, poi, violando l'art. 665 c.p.p., comma 5, avrebbe affermato la possibilità di un'utile collaborazione con la giustizia, non resa dal SO, sulla base di mere presunzioni e in mancanza di specifiche allegazioni, sul punto, da parte della Procura della Repubblica di Lecce. In dissonanza dalla giurisprudenza di legittimità in materia, sarebbero stati completamente ignorati, invece, i requisiti fondamentali per l'accesso al beneficio del permesso premio, ossia i significativi progressi nel trattamento rieducativo compiuti dal SO nel corso della sua ultraventennale detenzione, attestati dagli operatori penitenziari, i quali, fin dal 2007, si erano espressi a favore della concessione del beneficio.
2.3. Il ricorrente prospetta, infine, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1, e art. 58 ter Ord. Pen., i quali delineano, a suo avviso, l'ergastolo "ostativo" a qualsiasi beneficio penitenziario, per le seguenti ragioni:
a) contrasto con l'art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dall'Italia nel 1989;
b) contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 3 della CEDU e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oggi parte integrante del Trattato di Lisbona;
c) contrasto con l'art. 27 Cost., comma 3, in tema di trattamento penitenziario individualizzato e funzione rieducativa della pena;
d) contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevole assimilazione del sicuro ravvedimento del condannato esclusivamente alla collaborazione con la giustizia, negandosi in tal modo qualsivoglia rilevanza al percorso di risocializzazione conseguente all'esecuzione della pena detentiva.
3. Il pubblico ministero presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 26 febbraio 2013, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza sia della denunciata violazione dell'art. 30 ter Ord. Pen., sia del vizio di motivazione in punto di esclusa ricorrenza della collaborazione impossibile o irrilevante con la giustizia.
4. Con memoria pervenuta il 6 giugno 2013 il SO personalmente prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 30 ter, 4 bis e 58 ter Ord. Pen., lamentando in particolare la carenza di motivazione in punto di impossibilità di una sua utile collaborazione con la giustizia, da riferire ai fatti contestati nel processo da lui subito e non ad una indefinita attività criminale, come invece sarebbe sostenuto nell'ordinanza impugnata, la quale avrebbe omesso il doveroso esame della sentenza di condanna, attestante l'integrale accertamento dei fatti in essa contestati e dei loro autori, e avrebbe fondato il proprio accertamento negativo della collaborazione impossibile sulla sola generica nota della Procura distrettuale antimafia di Lecce. Aggiunge il ricorrente che la lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 58 ter Ord. Pen. imporrebbe di limitare l'oggetto della collaborazione, ai fini della deroga al divieto di ammissione ai benefici nei confronti dei condannati per delitti previsti dall'art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen. - e, per converso, l'ambito della collaborazione impossibile perché irrilevante o inesigibile -, ai soli fatti oggetto della sentenza definitiva di condanna alla pena cui attiene il beneficio richiesto;
mentre, nel caso di specie, tali limiti sarebbero stati violati con la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorrente, infine, prospetta ulteriori profili di incostituzionalità delle norme applicate con riguardo al diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
1.1. Procedendo all'esame delle censure proposte secondo l'ordine logico-giuridico, deve essere innanzitutto declinata come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848; all'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, ratificato con L.25 ottobre 1977, n. 881; all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 12/12/2007, recepita dall'art. 1 del Trattato di Lisbona del 13/12/2007, ratificato con L. 2 agosto 2008, n. 130. La Corte costituzionale ha già chiarito, con riferimento al beneficio della liberazione condizionale, ma il ragionamento è estensibile ad ogni beneficio penitenziario, che la disciplina di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, con successive modificazioni, la quale subordina l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti ivi previsti, alla collaborazione con la giustizia, non preclude in modo automatico, assoluto e definitivo l'accesso alla misura, ma consente al condannato - che sia nelle condizioni oggettive e giuridiche di farlo - di scegliere se collaborare o non ed eventualmente di cambiare la propria scelta, sicché essa non si pone in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost., comma 3, considerato altresì che il divieto non opera nelle situazioni in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità rende comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia (v. sentenza n. 135 del 2003 che richiama le precedenti sentenze della stessa Corte cost. n. 306/1993, n. 357/1994 e n. 68/1995 sulla collaborazione impossibile perché inesigibile o irrilevante, puntualmente recepite nel comma 1 bis dell'art. 4 bis Ord. Pen., inserito dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 3, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n.38).
Del tutto generici sono, poi, i richiami alla pretesa violazione delle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come sopra precisate, che vietano la sottoposizione alla tortura e a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, essendo peraltro evidente che ad essi non può essere assimilata la pena dell'ergastolo non assolutamente ostativo - contrariamente alla tesi del ricorrente - ai benefici penitenziari, secondo il quadro normativo emergente dall'art. 4 bis, comma 1, e art. 58 ter Ord. Pen, nella lettura della Corte costituzionale di cui alla citata sentenza n. 135 del 2003. Risulta, inoltre, manifestamente infondata la denunciata irragionevolezza della disciplina in esame con riguardo al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., tenuto conto della gravità dei delitti di criminalità organizzata, oggetto di condanna, per cui è previsto il divieto di accesso ai benefici penitenziari, e della valorizzazione, quale deroga al divieto, del comportamento del singolo condannato che scelga di collaborare con la giustizia ovvero si trovi nell'impossibilità di farlo, senza che il requisito della collaborazione confligga col diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il principio per cui "nemo tenetur se detegere", essendo frutto della libera volontà dell'interessato, in ogni caso assistito dalle garanzie previste dagli artt. 197 bis e 210 c.p.p., a seconda della posizione processuale assunta dal collaborante, rispettivamente, dopo e prima della condanna.
1.2. Superate le questioni di incostituzionalità, va detto che l'ordinanza impugnata non ha violato l'art. 30 ter Ord. Pen.. Questa Corte ha già affermato che non sussiste alcuna incompatibilità tra l'art. 4 bis, comma 1, Ord. pen., come modificato dal D.L. n. 11 del 2009, convertito in L. n. 38 del 2009, cit., e l'art. 30 ter, comma 4, lett. c), Ord. Pen., come modificato dalla L. n. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 27, lett. b), operando quest'ultima norma - che ammette la concessione dei permessi premio ai condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis, commi 1, 1 ter e 1 quater dopo l'espiazione di almeno la metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni - nel solo caso in cui il condannato per i reati cosiddetti di prima fascia, di cui all'art. 4 bis, comma 1, per l'attività di collaborazione già svolta (nel qual caso è del tutto esente, a norma dell'art. 58 ter, comma 1, Ord. Pen., dai limiti di pena previsti dal medesimo comma 4 dell'art. 30 ter) o per l'impossibilità di fornirla utilmente, sia affrancato dal divieto di accesso a tutti i benefici penitenziari, tranne la liberazione anticipata, posto dal suddetto art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen. (Sez. 1, n. 38464 del 19/09/2012, dep. 03/10/2012, Musumeci, Rv. 252983, che richiama la conforme sentenza, non massimata, di questa Corte n. 17051 del 2012, ricorrente Caminiti).
1.3. L'ordinanza impugnata non ha neppure violato gli artt. 4 bis e 58 ter Ord. Pen., poiché il Magistrato di sorveglianza, competente con riguardo al richiesto permesso premio ai sensi del comma 1 dell'art. 30 ter Ord. Pen., non ha usurpato la competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza in materia di accertamento della collaborazione con la giustizia, ma, in applicazione dell'art. 666 c.p.p., comma 2, si è limitato a rilevare la manifesta infondatezza della domanda per difetto delle condizioni di legge, essendo il SO condannato per delitti cosiddetti di prima fascia, previsti dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 1, e non risultando la sua collaborazione con la giustizia ovvero l'impossibilità di essa. Il comma 2 dell'art. 58 ter Ord. Pen. riserva al Tribunale di sorveglianza la competenza in tema di accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia, come indicate nel comma 1 della stessa norma, ma non esclude che il Magistrato di sorveglianza, competente alla concessione dei permessi premio, possa e debba delibare sulle condizioni di ammissibilità del medesimo beneficio ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, cui rinvia l'art. 678 c.p.p., comma 1, in tema di procedimento di sorveglianza sia monocratico sia collegiale, con la necessità del Magistrato di sospendere la pronuncia sul permesso premio e di rimettere l'accertamento dell'allegata collaborazione con la giustizia al Tribunale di sorveglianza, funzionalmente competente, solo nel caso in cui tale condizione non sia ritenuta, come nel caso di specie, manifestamente insussistente (per un precedente in linea con quanto qui sostenuto, seppure la questione affrontata verteva principalmente sul carattere incidentale dell'accertamento della condotta di collaborazione da parte del competente Tribunale di sorveglianza e sulla non autonoma impugnazione del suo esito, indipendentemente dal provvedimento principale sul beneficio richiesto, nel caso esaminato corrispondente al permesso premio, e, perciò, emesso dal competente Magistrato di sorveglianza: Sez. 1, n. 4473 del 03/07/1996, dep. 12/08/1996, Brizuela, Rv. 205637).
La censura di incompetenza funzionale del Magistrato, ai sensi dell'art. 58 ter, comma 2, Ord. Pen., è, comunque, irrilevante avendo il competente Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo avverso il decreto di inammissibilità del Magistrato, esaminato il tema della collaborazione del SO, giungendo alle stesse conclusioni del giudice monocratico.
1.4. Deve essere, a questo punto, esaminato l'ulteriore rilievo di illegittimità e difetto di motivazione per avere il Magistrato, prima, e il Tribunale, poi, fondato la negazione della collaborazione impossibile esclusivamente sulla nota della Procura distrettuale antimafia di Lecce in data 18/09/2010, la quale avrebbe genericamente riferito il non integrale accertamento dei fatti criminali commessi dalla Sacra Corona Unita, associazione criminale in cui militava il SO, condannato come partecipe di essa e come autore di omicidio commesso per agevolarne le attività. Il Tribunale avrebbe arbitrariamente esteso l'ambito della collaborazione che il SO non avrebbe fornito, applicando la disposizione dell'art. 58 ter Ord. Pen. in modo generico e assolutamente discrezionale, tale da esporre qualsiasi condannato per delitti ostativi ad una verifica in tema di praticabilità o meno di una sua utile collaborazione con la giustizia del tutto svincolata dal processo e dai fatti oggetto della condanna in esecuzione, con tutte le aberranti conseguenze del caso, anche sul piano della violazione di principi costituzionali e, segnatamente, del diritto di difesa.
La censura è infondata nelle sue premesse.
Il principio secondo cui, in materia di misure alternative alla detenzione, la collaborazione con la giustizia, che sola giustifica la deroga al divieto di concessione di tali misure ai soggetti condannati per determinati reati, non può essere generica ne' limitata all'ammissione delle proprie responsabilità, ma deve essere specificamente riferita a fatti e reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio (Sez. 1, n. 43659 del 18/10/2007, dep. 23/11/2007, Miraglia, Rv. 238689; Sez. 1, n. 4689 del 23/09/1996, dep. 11/10/1996, Grassi, Rv. 205749), non risulta violato nel caso di specie.
La nota della Procura della Repubblica di Lecce - Direzione distrettuale antimafia del 18 settembre 2010, il cui contenuto è riportato nell'ordinanza impugnata, non fa riferimento a fatti diversi da quelli oggetto del processo di criminalità organizzata nei confronti degli affiliati alla Sacra Corona Unita, all'esito del quale il SO fu condannato alla pena dell'ergastolo in attuale espiazione. Annota, infatti, il Procuratore antimafia che il suddetto processo, pur avendo avuto per oggetto numerosi omicidi consumati (46) e tentati (12) con la condanna, oltre al SO, di numerosi altri imputati, non consentì tuttavia di accertare tutti gli altri fatti di sangue commessi nel medesimo periodo e riconducibili all'attività della stessa associazione criminale, con decine di persone scomparse, che rimasero impuniti.
Da qui l'ineccepibile conclusione del Tribunale, sor retta da motivazione esente da errori giuridici e violazioni delle regole della logica, secondo cui il SO, esponente all'epoca "tutt'altro che secondario" dell'associazione criminale, come pure si legge nel provvedimento impugnato, non solo avrebbe potuto collaborare con la giustizia, ciò che pacificamente non è avvenuto, ma si trovava altresì nelle condizioni di offrire un contributo rilevante all'accertamento dei fatti nell'ambito dello stesso processo cui fu sottoposto e con riferimento al medesimo periodo di commissione dei reati in esso contestati a lui e agli altri coimputati.
Nè il Tribunale ha trascurato di esaminare l'unica allegazione addotta dal SO a sostegno dell'irrilevanza della sua collaborazione, pertinente al lungo tempo trascorso dai fatti per cui è stato condannato e al loro integrale accertamento, giacché il rilievo della possibilità, invece, di un'utile collaborazione con la giustizia è stato espressamente riferito dal decidente, attraverso il richiamo della più volte citata nota della Procura della Repubblica, proprio al periodo di commissione dei fatti per cui il ricorrente fu condannato e, in particolare, ai delitti commessi nel medesimo periodo e nello stesso contesto criminale, rimasti impuniti. E, in proposito, va rilevato che, mentre nel caso di collaborazione "inesigibile" per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso, l'art. 4 bis, comma 1 bis, Ord. Pen., fa espresso riferimento all'accertamento di tale condizione operato "nella sentenza di condanna" dello stesso istante, nel caso invece di collaborazione "irrilevante" per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, lo stesso articolo fa riferimento alla sentenza irrevocabile che quell'accertamento abbia operato e non specificamente a quella di condanna dello stesso istante, coerentemente alla condizione che può assumere il collaboratore di giustizia, quale chiamante in reità o correità, a seconda dei casi con la veste di coimputato, imputato in procedimento connesso o collegato (art. 210 c.p.p.), ovvero di imputato già giudicato in analogo procedimento e perciò assumente l'ufficio di testimone assistito ai sensi dell'art. 197 bis.
Ne consegue la coerenza di tale diversificato ambito ricognitivo dell'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia, delineato dall'art. 4 bis Ord. Pen., comma 1 bis, in stretta adesione alle citate pronunce della Corte costituzionale n. 306/1993, n. 357/1994 e n. 68/1995, con la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 58 ter Ord. Pen., che espressamente postula l'accertamento, da parte del Tribunale, delle condotte di collaborazione, previa assunzione delle necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, ovvero è stata allegata l'impossibilità di un utile contributo, ciò che è correttamente avvenuto nel caso di specie.
2. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2013