CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14873 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: PO OL,nato a [...] [...]; avverso la sentenza del 3/3/2022 della Cortedi appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate daiPubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.s‘ sa Felicetta Marinelli,che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14873 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso;
in parziale riforma della decisione del Tribunale del medesimo capoluogo, stimate prevalenti sulla contestata recidiva le circostanze attenuanti generiche già riconosciute equivalenti in primo grado, rideterminava in melius la pena inflitta in primo grado al ricorrente. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l'imputato aveva provveduto, personalmente o incaricando altri, a sostituire i dati alfanumerici identificativi della macchina agricola provento di furtoda lui condotta, apponendovi targa e numero di telaio di altra macchina agricola intestata al padre, così integrando con la propria condotta il "tipo" riciclaggio, punito dall'art. 648 bis cod. pen.. 2.Ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. Con unico sviluppo argomentativo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte confermato la riconosciuta responsabilità dell'imputato proprio per delitto di riciclaggio, laddove nessun elemento probatorio induceva a ritenere che questi fosse consapevole della provenienza da delitto del mezzo agricolo ed anzi fosse proprio l'imputato ad aver (in proprio o incaricando altri) sostituito i tratti identificativi del veicolo condotto;
deduce altresì vizi di motivazione per illogicità manifesta e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cpcl. proc. pen.), non avendo la Corte offerto alcun concreto e razionalesostegnci argomentativo alla propria decisione di ritenere dimostrata l'attività di sostituzione dei tratti identificativi del veicolo condotto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, limitatamente al motivo che lamenta violazione della legge penale incriminatrice e vizio esiziale di motivazione nella identificazione corretta del "tipo" riciclaggio. 2.E' manifestamente infondato, difettando anche di specificità (in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata) il motivo con il quale l'imputato lamenta deficit argomentativo in ordine alla riconosciuta responsabilità per la ricezione consapevole di un oggetto provento di delitto. La Corte adeguatamente dà conto del fatto che la conduzione del mezzo agricolo, totalmente e manifestamente difforme da quello identificato dai documenti e dalla targa,e l'assenza di giustificazioni circa la provenienza e la trasformazione morfologica dell'oggetto dimostrano la consapevolezza della provenienza da delitto. Un tale argomentare si conforma, peraltro, alla costantelettura 2 giurisprudenziale della norma incriminatrice (per tutte;
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01). 2.1. La Corte ha così argomentato anche in ordine alla natura "riciclata" del mezzo condotto: evidente essendo la difformità del mez2:o rispetto a quello omologato nei documenti ed identificato dalle cifre alfanumeriche adese alla struttura. Questa Corte ha più volte affermato che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni materiali o giuridiche tali da ostacolare o rendere più difficoltosa l'identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce il collegamento degli stessi con il soggetto spogliato, ciò in quanto con la norma incriminatrice di cui all'art. 648 bis cod. pen. il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul lbene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), fungono comunque da ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562, in motivazione;
Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; gez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; gez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013, Bonnici, Rv. 256454; Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, Caprioli, non mass.). 3. Difetta, però, nella conformità verticale del giudizio di merito, un qualsivoglia riferimento alla prova della partecipazione, materiale o morale, dell'imputato alla pregressa operazione di "taroccamento trasformativo e dissimulatorio" del mezzo, alla quale secondo la deduzione difensiva, sia pure sinteticamente riproposta, il ricorrente sarebbe stato estraneo. 3.1. Né tale dimostrazione può ritenersi soddisfatta e compiuta dalla esaltazione della circostanza che la targa ed il numero di telaio identificassero un veicolo agricolo intestato al genitore dell'imputato, non potendo presumersi e dovendo viceversa dimostrarsi in fatto (più ancora della mera consapevolezza della natura taroccata della res) la collaborazione efficace nella materiale attività di sostituzione identitaria del mezzo. 3.2. Secondo un principio già più volte affermato da questa Corte, «perché si configuri la fattispecie del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., non è sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione, occorrendo un quid pluris idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato» (così Sez. 2, 3 n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; in senso conforme, Sez. 2, n. 39092 del 11/07/2017, Zanni, non mass.; Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, Morelli, Rv. 279703; più recentemente Sez. 7, n. 23598 del 3/5/2022, non mass.). 4. Uniformandosi a detto principio, la Corte (viciniore) di Salerno,destinataria delkinvio, valuterà se sussistano altri elementi, diversi da quello dellrnera conduzione del mezzo e della parentela con il titolare dei dati identificativi del veicolo, dai quali desumere che il ricorrente abbia apportato un contributo causale effettivo edefficace alla operazione di trasformazione identitaria del mezzo agricolo occasionalmente condotto. In difetto di tali epifanie,i1 fatto dovrà essere riqualificato nella meno grave ipotesi di ricettazione, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che tenga conto del più favorevole bilanciamento tra circostanze di segno diverso già operato dalla Corte qui impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21febbraio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate daiPubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.s‘ sa Felicetta Marinelli,che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14873 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso;
in parziale riforma della decisione del Tribunale del medesimo capoluogo, stimate prevalenti sulla contestata recidiva le circostanze attenuanti generiche già riconosciute equivalenti in primo grado, rideterminava in melius la pena inflitta in primo grado al ricorrente. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l'imputato aveva provveduto, personalmente o incaricando altri, a sostituire i dati alfanumerici identificativi della macchina agricola provento di furtoda lui condotta, apponendovi targa e numero di telaio di altra macchina agricola intestata al padre, così integrando con la propria condotta il "tipo" riciclaggio, punito dall'art. 648 bis cod. pen.. 2.Ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. Con unico sviluppo argomentativo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte confermato la riconosciuta responsabilità dell'imputato proprio per delitto di riciclaggio, laddove nessun elemento probatorio induceva a ritenere che questi fosse consapevole della provenienza da delitto del mezzo agricolo ed anzi fosse proprio l'imputato ad aver (in proprio o incaricando altri) sostituito i tratti identificativi del veicolo condotto;
deduce altresì vizi di motivazione per illogicità manifesta e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cpcl. proc. pen.), non avendo la Corte offerto alcun concreto e razionalesostegnci argomentativo alla propria decisione di ritenere dimostrata l'attività di sostituzione dei tratti identificativi del veicolo condotto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, limitatamente al motivo che lamenta violazione della legge penale incriminatrice e vizio esiziale di motivazione nella identificazione corretta del "tipo" riciclaggio. 2.E' manifestamente infondato, difettando anche di specificità (in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata) il motivo con il quale l'imputato lamenta deficit argomentativo in ordine alla riconosciuta responsabilità per la ricezione consapevole di un oggetto provento di delitto. La Corte adeguatamente dà conto del fatto che la conduzione del mezzo agricolo, totalmente e manifestamente difforme da quello identificato dai documenti e dalla targa,e l'assenza di giustificazioni circa la provenienza e la trasformazione morfologica dell'oggetto dimostrano la consapevolezza della provenienza da delitto. Un tale argomentare si conforma, peraltro, alla costantelettura 2 giurisprudenziale della norma incriminatrice (per tutte;
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01). 2.1. La Corte ha così argomentato anche in ordine alla natura "riciclata" del mezzo condotto: evidente essendo la difformità del mez2:o rispetto a quello omologato nei documenti ed identificato dalle cifre alfanumeriche adese alla struttura. Questa Corte ha più volte affermato che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni materiali o giuridiche tali da ostacolare o rendere più difficoltosa l'identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce il collegamento degli stessi con il soggetto spogliato, ciò in quanto con la norma incriminatrice di cui all'art. 648 bis cod. pen. il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul lbene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), fungono comunque da ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562, in motivazione;
Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; gez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; gez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013, Bonnici, Rv. 256454; Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, Caprioli, non mass.). 3. Difetta, però, nella conformità verticale del giudizio di merito, un qualsivoglia riferimento alla prova della partecipazione, materiale o morale, dell'imputato alla pregressa operazione di "taroccamento trasformativo e dissimulatorio" del mezzo, alla quale secondo la deduzione difensiva, sia pure sinteticamente riproposta, il ricorrente sarebbe stato estraneo. 3.1. Né tale dimostrazione può ritenersi soddisfatta e compiuta dalla esaltazione della circostanza che la targa ed il numero di telaio identificassero un veicolo agricolo intestato al genitore dell'imputato, non potendo presumersi e dovendo viceversa dimostrarsi in fatto (più ancora della mera consapevolezza della natura taroccata della res) la collaborazione efficace nella materiale attività di sostituzione identitaria del mezzo. 3.2. Secondo un principio già più volte affermato da questa Corte, «perché si configuri la fattispecie del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., non è sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione, occorrendo un quid pluris idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato» (così Sez. 2, 3 n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; in senso conforme, Sez. 2, n. 39092 del 11/07/2017, Zanni, non mass.; Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, Morelli, Rv. 279703; più recentemente Sez. 7, n. 23598 del 3/5/2022, non mass.). 4. Uniformandosi a detto principio, la Corte (viciniore) di Salerno,destinataria delkinvio, valuterà se sussistano altri elementi, diversi da quello dellrnera conduzione del mezzo e della parentela con il titolare dei dati identificativi del veicolo, dai quali desumere che il ricorrente abbia apportato un contributo causale effettivo edefficace alla operazione di trasformazione identitaria del mezzo agricolo occasionalmente condotto. In difetto di tali epifanie,i1 fatto dovrà essere riqualificato nella meno grave ipotesi di ricettazione, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che tenga conto del più favorevole bilanciamento tra circostanze di segno diverso già operato dalla Corte qui impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21febbraio 2023.