Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17202
CASS
Sentenza 13 maggio 2026

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  • Rigettato
    Omesso avviso al difensore di fiducia della trattazione orale del giudizio di appello

    La Corte rileva che l'omissione concretizza una lesione delle prerogative difensive irrinunciabili ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituendo una nullità generale a regime intermedio. Tuttavia, tale nullità, per essere rilevante in Cassazione, richiede l'allegazione specifica della concreta ed effettiva menomazione subita dall'imputato nell'esercizio del suo diritto di difesa. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a sostenere la violazione di legge senza indicare il pregiudizio concreto, e nessuna lesione effettiva si è verificata, dato che il difensore ha depositato conclusioni scritte e presentato ricorso per cassazione.

  • Inammissibile
    Mancata riqualificazione del reato di cui al capo C

    La Corte ritiene il motivo inammissibile, dato che risulta incontroverso che l'imputato era stato edotto delle prescrizioni impostegli con il decreto di sorveglianza speciale, la cui procedura comunicativa si è perfezionata regolarmente. Le condotte poste in essere erano contrastanti con tali prescrizioni, essendo stato sorpreso mentre si impossessava di infissi e in possesso di arnesi da scasso. La ricostruzione degli accadimenti è incompatibile con l'assunto difensivo, e l'imputato era pienamente consapevole dell'illiceità delle sue condotte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17202
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17202
    Data del deposito : 13 maggio 2026

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