CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17202 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE IL AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15/05/2025 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17202 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2022 il Tribunale di Foggia giudicava AN DE IL colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen.) e C (art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e alle contestate aggravanti, condannava l'imputato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione. Veniva, inoltre, emessa sentenza di non luogo a procedere per la contravvenzione di cui al capo B (art. 707 cod. pen.), per l'estinzione del reato conseguente all'intervenuta prescrizione. L'imputato, infine, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 15 maggio 2025 la Corte di appello di Bari, pronunciandosi sull'impugnazione di AN DE IL, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo A per difetto de4a-r-~rte della querela, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato per il residuo reato di cui al capo C in un anno di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che AN DE IL, il 21 febbraio 2015, alle 10.40, violava le prescrizioni impostegli dal Tribunale di Foggia con il decreto emesso il 3 novembre 2014, applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, descritto al capo C, venendo sorpreso a commettere i reati originariamente contestati all'imputato ai capi A e B. I Giudice di merito, in particolare, evidenziavano che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti nell'immediatezza dei fatti - svolti il 21 febbraio 2015, alle ore 10.40, sui quali riferivano in dibattimento i testi De VA e PA -, risultavano univocamente orientati in senso sfavorevole al ricorrente e imponevano di ritenere dimostrate le condotte illecite di cui ai capi A, B e C. Gli agenti di polizia, in particolare, riferivano che AN DE IL, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al capo A, si impossessava degli infissi di alluminio installati in un fabbricato occupato da Pario Metalli s.r.I., ubicato 2 nella Strada Statale 89, all'interno della zona industriale di Manfredonia, che caricava sulla Moto Ape a bordo della quale era giunto sul posto. Nel corso dell'accertamento, inoltre, i due operatori di polizia a€-Ge-rtavano anche che l'imputato, che risultava condannato per reati contro il patrimonio, era in possesso degli arnesi funzionali alla commissione di attività di scasso, descritti al capo B. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato AN DE IL veniva condannato alle pene di cui in premessa. 2. Avverso la sentenza di appello AN DE IL, a mezzo dell'avv. AD AR, proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., conseguente all'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della trattazione orale del giudizio di appello, celebrato davanti alla Corte di appello di Bari - con le modalità previste dall'art. 23 -bis, comma 3, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche -, disposta su richiesta di un'altra parte processuale, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto processuale, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione dell'ipotesi di reato ascritta all'imputato al capo C, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che si imponeva in assenza di un accertamento sulla misura di sorveglianza presupposta e sulle prescrizioni connesse alla sua applicazione nei confronti del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AN DE IL è infondato. 2. Occorre premettere che è incontroverso che, nel giudizio di secondo grado, celebrato davanti alla Corte di appello di Bari, nell'udienza del 15 maggio 2025, veniva omesso l'avviso di trattazione orale del giudizio nei confronti del 3 difensore di fiducia dell'imputato AN IL, l'avv. AD AR, in assenza del quale si procedeva con la nomina di un sostituto processuale, indicato nell'avv. Nicola Quaranta, effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Tanto premesso, occorre anzitutto verificare se tale, incontroversa, omissione concretizza una lesione delle prerogative difensive dell'imputato AN IL, rilevante processualmente. In caso positivo, occorre ricondurre tale omissione a una delle categorie nell'ambito delle quali vengono annoverate le patologie degli atti processuali nel nostro ordinamento. Osserva il Collegio che l'omissione riscontrata nel caso di specie concretizza una lesione delle prerogative difensive irrinunciabili di AN IL, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Non è, invero, dubitabile che la trattazione orale del procedimento celebrato nei confronti di AN IL davanti alla Corte di appello di Bari, all'udienza del 15 maggio 2025 - con le modalità previste dall'art. 23-bis, comma 3, decreto-legge n. 137 del 2020, e successive modifiche -, concretizza una lesione delle sue prerogative difensive, atteso che il rispetto del rito prescelto dall'imputato, per esplicare le sue facoltà processuali, costituisce una condizione indispensabile per consentirgli di tutelare la sua posizione, garantita, sul piano costituzionale, dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., sul piano costituzionale, dall'art. 6 CEDU. Tale irregolarità concretizza, come affermato in alcuni precedenti giurisprudenziali, che, pur non risultarto in termini, si attagliano al caso di specie, costituisce una nullità generale a regime intermedio, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01, che, in un caso analogo a quello in esame, affermava: «Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.». Nella stessa direzione ermeneutica occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 7750 del 22/10/2021, dep. 2022, N., Rv. 282897 - 01, secondo cui: «Nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere 4 comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.». La violazione riscontrata nel caso di specie, dunque, deve essere ricondotta alla categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio, con la conseguenza che la patologia processuale verificatasi nei confronti di AN DE IL avrebbe dovuto essere eccepita nel primo atto utile successivo all'udienza in cui si verificava la violazione censurata, costituito dall'impugnazione della sentenza di appello, pronunciata il 15 maggio 2025. Tale eccezione, in effetti, veniva proposta tempestivamente dalla difesa del ricorrente, che la prospettava nell'ambito della doglianza in esame, con il ricorso per cassazione introduttivo del presente procedimento, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 2.1. Resta, però, da verificare se la sola proposizione del ricorso, con l'indicazione della nullità di ordine generale a regime intermedio verificatasi, sia sufficiente, come nel caso di specie, a fare ritenere la sequenza procedimentale consequenziale all'atto processuale irregolare caducabile. A tale quesito occorre fornire risposta negativa. A sostegno di queste conclusioni, si muove Sez. 5, n. 47562 del 27/10/2023, Terujanu, Rv. 285557 - 01, secondo cui: «In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la nullità, derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da una delle altre parti, può essere eccepita con il ricorso per cassazione a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l'imputato abbia subito nell'esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore». Tale opzione ermeneutica, a ben vedere, tra il suo fondamento da Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 01, che, seppure in una vicenda processuale diversa da quella affermava la necessità di ancorare la patologia di un atto all'effettiva lesione del diritto di difesa riscontrata, affermando: «Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione». L'applicazione al caso di specie del principio di diritto, da ultimo, richiamato rende evidente l'infondatezza della doglianza in esame, tenuto conto del fatto che la difesa del ricorrente si limitava a sostenere la violazione degli artt. 178, 5 comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., senza indicare il pregiudizio, concreto ed effettivo, che si era verificato rispetto all'esercizio del suo diritto di difesa, così come parametrato alla luce delle contestazioni processuali elevate nei suoi confronti. A tali considerazioni deve aggiungersi che, nel caso in esame, nessuna lesione effettiva delle prerogative difensive del ricorrente si era verificata, a seguito della celebrazione del procedimento con le forme della trattazione orale, tenuto conto del fatto che, nel procedimento di appello, il difensore depositava ritualmente conclusioni scritte e, successivamente, presentava ricorso per cassazione, dando origine al presente procedimento. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione dell'ipotesi di reato ascritta all'imputato al capo C, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che si imponeva in assenza di un accertamento sulla misura di sorveglianza presupposta e sulle prescrizioni connesse alla sua applicazione nei confronti del ricorrente. Occorre premettere che è incontroverso che AN DE IL era stato edotto delle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Foggia, con il decreto applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emesso il 3 novembre 2014, la cui procedura comunicativa si perfezionava regolarmente nei confronti del ricorrente. Né è dubitabile che le condotte poste in essere da DE IL il 21 febbraio 2015 fossero contrastanti con le prescrizioni impostegli con il decreto sopra citato, essendo stato l'imputato sorpreso, nei termini ascrittigli al capo A, mentre stava per impossessarsi degli infissi di alluminio di un fabbricato commerciale, ubicato nella zona industriale di Manfredonia, che caricava sulla Moto Ape a bordo della quale era giunto sul posto. Gli operatori di polizia intervenuti sul luogo del delitto, inoltre, accertavano che l'imputato, che risultava condannato per reati contro il patrimonio, era in possesso degli arnesi funzionali alla commissione di attività di scasso, che veniva trovati all'interno della Moto Ape, che risultano compiutamente descritti al capo B. La ricostruzione degli accadimenti criminosi, dunque, appare incompatibile con l'assunto difensivo, non potendosi dubitare, presupposta la regolarità della 6 procedura comunicativa della misura di sorveglianza controversa, che DE IL fosse pienamente consapevole dell'illiceità delle sue condotte e delle conseguenze che ne sarebbero derivate per la sua condizione di sorvegliato speciale. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Le considerazioni esposte impongono di ribadire il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 20 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17202 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2022 il Tribunale di Foggia giudicava AN DE IL colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen.) e C (art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e alle contestate aggravanti, condannava l'imputato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione. Veniva, inoltre, emessa sentenza di non luogo a procedere per la contravvenzione di cui al capo B (art. 707 cod. pen.), per l'estinzione del reato conseguente all'intervenuta prescrizione. L'imputato, infine, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 15 maggio 2025 la Corte di appello di Bari, pronunciandosi sull'impugnazione di AN DE IL, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo A per difetto de4a-r-~rte della querela, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato per il residuo reato di cui al capo C in un anno di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che AN DE IL, il 21 febbraio 2015, alle 10.40, violava le prescrizioni impostegli dal Tribunale di Foggia con il decreto emesso il 3 novembre 2014, applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, descritto al capo C, venendo sorpreso a commettere i reati originariamente contestati all'imputato ai capi A e B. I Giudice di merito, in particolare, evidenziavano che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti nell'immediatezza dei fatti - svolti il 21 febbraio 2015, alle ore 10.40, sui quali riferivano in dibattimento i testi De VA e PA -, risultavano univocamente orientati in senso sfavorevole al ricorrente e imponevano di ritenere dimostrate le condotte illecite di cui ai capi A, B e C. Gli agenti di polizia, in particolare, riferivano che AN DE IL, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al capo A, si impossessava degli infissi di alluminio installati in un fabbricato occupato da Pario Metalli s.r.I., ubicato 2 nella Strada Statale 89, all'interno della zona industriale di Manfredonia, che caricava sulla Moto Ape a bordo della quale era giunto sul posto. Nel corso dell'accertamento, inoltre, i due operatori di polizia a€-Ge-rtavano anche che l'imputato, che risultava condannato per reati contro il patrimonio, era in possesso degli arnesi funzionali alla commissione di attività di scasso, descritti al capo B. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato AN DE IL veniva condannato alle pene di cui in premessa. 2. Avverso la sentenza di appello AN DE IL, a mezzo dell'avv. AD AR, proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., conseguente all'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della trattazione orale del giudizio di appello, celebrato davanti alla Corte di appello di Bari - con le modalità previste dall'art. 23 -bis, comma 3, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche -, disposta su richiesta di un'altra parte processuale, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto processuale, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione dell'ipotesi di reato ascritta all'imputato al capo C, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che si imponeva in assenza di un accertamento sulla misura di sorveglianza presupposta e sulle prescrizioni connesse alla sua applicazione nei confronti del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AN DE IL è infondato. 2. Occorre premettere che è incontroverso che, nel giudizio di secondo grado, celebrato davanti alla Corte di appello di Bari, nell'udienza del 15 maggio 2025, veniva omesso l'avviso di trattazione orale del giudizio nei confronti del 3 difensore di fiducia dell'imputato AN IL, l'avv. AD AR, in assenza del quale si procedeva con la nomina di un sostituto processuale, indicato nell'avv. Nicola Quaranta, effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Tanto premesso, occorre anzitutto verificare se tale, incontroversa, omissione concretizza una lesione delle prerogative difensive dell'imputato AN IL, rilevante processualmente. In caso positivo, occorre ricondurre tale omissione a una delle categorie nell'ambito delle quali vengono annoverate le patologie degli atti processuali nel nostro ordinamento. Osserva il Collegio che l'omissione riscontrata nel caso di specie concretizza una lesione delle prerogative difensive irrinunciabili di AN IL, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Non è, invero, dubitabile che la trattazione orale del procedimento celebrato nei confronti di AN IL davanti alla Corte di appello di Bari, all'udienza del 15 maggio 2025 - con le modalità previste dall'art. 23-bis, comma 3, decreto-legge n. 137 del 2020, e successive modifiche -, concretizza una lesione delle sue prerogative difensive, atteso che il rispetto del rito prescelto dall'imputato, per esplicare le sue facoltà processuali, costituisce una condizione indispensabile per consentirgli di tutelare la sua posizione, garantita, sul piano costituzionale, dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., sul piano costituzionale, dall'art. 6 CEDU. Tale irregolarità concretizza, come affermato in alcuni precedenti giurisprudenziali, che, pur non risultarto in termini, si attagliano al caso di specie, costituisce una nullità generale a regime intermedio, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750 - 01, che, in un caso analogo a quello in esame, affermava: «Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.». Nella stessa direzione ermeneutica occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 7750 del 22/10/2021, dep. 2022, N., Rv. 282897 - 01, secondo cui: «Nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere 4 comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.». La violazione riscontrata nel caso di specie, dunque, deve essere ricondotta alla categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio, con la conseguenza che la patologia processuale verificatasi nei confronti di AN DE IL avrebbe dovuto essere eccepita nel primo atto utile successivo all'udienza in cui si verificava la violazione censurata, costituito dall'impugnazione della sentenza di appello, pronunciata il 15 maggio 2025. Tale eccezione, in effetti, veniva proposta tempestivamente dalla difesa del ricorrente, che la prospettava nell'ambito della doglianza in esame, con il ricorso per cassazione introduttivo del presente procedimento, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 2.1. Resta, però, da verificare se la sola proposizione del ricorso, con l'indicazione della nullità di ordine generale a regime intermedio verificatasi, sia sufficiente, come nel caso di specie, a fare ritenere la sequenza procedimentale consequenziale all'atto processuale irregolare caducabile. A tale quesito occorre fornire risposta negativa. A sostegno di queste conclusioni, si muove Sez. 5, n. 47562 del 27/10/2023, Terujanu, Rv. 285557 - 01, secondo cui: «In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la nullità, derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da una delle altre parti, può essere eccepita con il ricorso per cassazione a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l'imputato abbia subito nell'esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore». Tale opzione ermeneutica, a ben vedere, tra il suo fondamento da Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 01, che, seppure in una vicenda processuale diversa da quella affermava la necessità di ancorare la patologia di un atto all'effettiva lesione del diritto di difesa riscontrata, affermando: «Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione». L'applicazione al caso di specie del principio di diritto, da ultimo, richiamato rende evidente l'infondatezza della doglianza in esame, tenuto conto del fatto che la difesa del ricorrente si limitava a sostenere la violazione degli artt. 178, 5 comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., senza indicare il pregiudizio, concreto ed effettivo, che si era verificato rispetto all'esercizio del suo diritto di difesa, così come parametrato alla luce delle contestazioni processuali elevate nei suoi confronti. A tali considerazioni deve aggiungersi che, nel caso in esame, nessuna lesione effettiva delle prerogative difensive del ricorrente si era verificata, a seguito della celebrazione del procedimento con le forme della trattazione orale, tenuto conto del fatto che, nel procedimento di appello, il difensore depositava ritualmente conclusioni scritte e, successivamente, presentava ricorso per cassazione, dando origine al presente procedimento. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione dell'ipotesi di reato ascritta all'imputato al capo C, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che si imponeva in assenza di un accertamento sulla misura di sorveglianza presupposta e sulle prescrizioni connesse alla sua applicazione nei confronti del ricorrente. Occorre premettere che è incontroverso che AN DE IL era stato edotto delle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Foggia, con il decreto applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emesso il 3 novembre 2014, la cui procedura comunicativa si perfezionava regolarmente nei confronti del ricorrente. Né è dubitabile che le condotte poste in essere da DE IL il 21 febbraio 2015 fossero contrastanti con le prescrizioni impostegli con il decreto sopra citato, essendo stato l'imputato sorpreso, nei termini ascrittigli al capo A, mentre stava per impossessarsi degli infissi di alluminio di un fabbricato commerciale, ubicato nella zona industriale di Manfredonia, che caricava sulla Moto Ape a bordo della quale era giunto sul posto. Gli operatori di polizia intervenuti sul luogo del delitto, inoltre, accertavano che l'imputato, che risultava condannato per reati contro il patrimonio, era in possesso degli arnesi funzionali alla commissione di attività di scasso, che veniva trovati all'interno della Moto Ape, che risultano compiutamente descritti al capo B. La ricostruzione degli accadimenti criminosi, dunque, appare incompatibile con l'assunto difensivo, non potendosi dubitare, presupposta la regolarità della 6 procedura comunicativa della misura di sorveglianza controversa, che DE IL fosse pienamente consapevole dell'illiceità delle sue condotte e delle conseguenze che ne sarebbero derivate per la sua condizione di sorvegliato speciale. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Le considerazioni esposte impongono di ribadire il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 20 marzo 2026.