Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10577 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 0577 /01 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I ASSAZIONE LA CORTE SUPREM SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11695/99 Dott. Massimo GENGHINI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cons. Rel. Cron. 23135 Dott. Antonio LAMORGESE MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo Consigliere Ud. 12/06/01 Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL RM, elettivamente domiciliata in Roma, via C. Corvisier 16 presso l'avv. Domenico Cavaliere, e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Capua, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 2763 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Moriello, Vincenzo Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, 1 giusta delega in atti;
- resistente che depositato procura avversO la sentenza n. 309 del Tribunale di Palmi depositata il 18 giugno 2001 (R.G. n. 79/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis per delega avv. Luigi Cantarini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 18 giugno 1998 il Tribunale di Palmi ha confermato la decisione in data 21 febbraio 1997, con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da RM LB nei confronti dell'INPS diretta ad ottenere l'assegno di invalidità, in quanto affetta da patologie invalidanti in misura superiore ai due terzi. Nel rigettare l'appello della assicurata, il giudice del gravame ha ritenuto che le malattie 2 riscontrate in costei (spondiloartrosi vertebrale e gonartrosi bilaterale a lieve incidenza funzionale, ipertensione arteriosa senza danno d'organo, calcolosi renale sinistra, note d'ansia, pregressa epatite) non riducevano la capacità di lavoro nella misura richiesta dalla legge per la invocata prestazione previdenziale e che le argomentazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado non erano validamente contrastate dalle deduzioni della appellante. La cassazione di tale pronuncia è stata richiesta dalla soccombente con ricorso basato su un solo motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e addebita alla sentenza impugnata di avere acriticamente il parere espresso dal condiviso consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado senza considerare affatto i rilievi mossi dal consulente di parte di essa ricorrente 3 nella relazione tecnica allegata all'atto di malattie da cui essaappello: non solo le ricorrente era affetta erano ben più gravi di quanto aveva ritenuto il consulente di ufficio, ma questi, e con lui il Tribunale che ne aveva aveva completamente ignoratocondiviso il parere, l'allergia parietaria e l'impossibilità per la ricorrente di continuare ad espletare, malgrado la poliartrosi, un'attività usurante quale quella di bracciante agricola. La censura è fondata. Come più volte ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, la genericità del rinvio alle argomentazioni del consulente tecnico ed il ricorso a mere clausole di stile, soprattutto se risultanti, come nella specie, da un modulo prestampato, per esprimere la condivisione delle conclusioni peritali e il dissenso dalle critiche mosse dalle parti, non è compatibile con l'obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito in presenza di puntuali e specifiche censure (cfr. Cass. 22 febbraio 2000 n. 1975, Cass. 23 giugno 1995 n. 7150, Cass. 13 gennaio 1995 n. 347). All'obbligo di motivazione cui era tenuto, il essendosi limitato 100a Tribunale non ha assolto, 4 negare la necessità della rinnovazione delle indagini espletate in primo grado con espressioni assolutamente generiche ("Quanto addotto dal nominato consulente, trova ampio riscontro nei dati anamnestici e nelle compiute indagini") e a ritenere che "per nulla è scalfita, dalle dell'appellante, la validità delleaffermazioni argomentazioni espresse dallo stesso c.t.u.", così critiche svolte assolutamente ignorando le all'operato dell'ausiliario nella contenute consulenza di parte allegate all'atto di appello, poi riportate nel ricorso per cassazione. Critiche che sono inerenti a punti decisivi ai fini della risoluzione della controversia, quali appunto la sussistenza della denunciata allergia parietaria e la compatibilità anche delle altre malattie accertate, in considerazione della loro gravità (o meno), con un'attività, che comportando sforzi, può essere anche usurante. Il ricorso deve essere perciò accolto e la il nuovo esame ad altro causa va rinviata per giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. S
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Антоніо болиоуск десе IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria - 2 AGO. 2001 alb oggi, IL CANCELLIERE 0 1 3 A . 3 I S T 5 S D R A , . A T ' O N , L L S L L 3 E O E 7 D B . S I I 6 I S . D 1 N N A 1 E G S T O S I O A A P D 2 O E 1 T , T O I R R A I T D U P 9