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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3570/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 3570/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maurizio Papa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Salvina Di
Mercurio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 5.11.2024).
All'udienza del 2.12.2025 il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al
Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato telematicamente in data 22.10.2024, Pt_1
premettendo di avere contratto matrimonio il 21.8.2013 con , dal quale
[...] CP_1 nasceva il figlio (il 5.2.2011), e di essersi da lui separata giusto decreto di omologa Per_1
n. 242/2023 del 15.6.2023, (efficacia acquisita il 6.7.2023), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento) e l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: a) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi;
c) previsione dell'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere direttamente al mantenimento del figlio minore, proporzionalmente alle rispettive capacità reddituali.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata l'8.10.2025, si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di divorzio e aderiva integralmente CP_1 alle domande della ricorrente.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 2.12.2025 le parti, comparse personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, chiedevano concordemente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, che di seguito si riportano:
“a) Disporre che il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, SI.ra , e con diritto a Parte_1 mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. CP b) Stabilire che il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, secondo le proprie possibilità e previo accordo con la madre, senza alcuna limitazione di giorni e/o di tempo.
c) Dare atto che, stante la simile situazione economica dei coniugi e la paritetica gestione del tempo del figlio, le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e si impegnano a contribuire al mantenimento del minore ciascuno in proporzione alla propria capacità reddituale dividendo in misura pari al 50% ciascuno le spese straordinarie.
d) Dichiarare che i coniugi non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o causale derivante dal rapporto matrimoniale.
e) Con integrale compensazione delle spese e dei compensi di giudizio tra le parti, stante la
pagina 2 di 4 natura consensuale del procedimento”.
Pertanto, alla medesima udienza il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello prescritto (art. 3, n. 2, lett. b Legge
n. 898/1970) non è stata rispristinata, risultando impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. decreto di omologa depositato in atti).
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Siracusa il 21.8.2013 (atto n. 91, parte I, anno 2013).
Inoltre, il Collegio ritiene di potere recepire le condizioni concordate, le quali appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, con cui convive fin dalla nascita, e dalla regolamentazione libera degli incontri con l'altro genitore, come di fatto è avvenuto fino ad ora in un clima di serenità.
Anche le previsioni di ordine economico, e quindi la misura e il modo con ciascun genitore contribuirà al mantenimento, cura ed istruzione del minore, appaiono essere conformi alla sua età ed esigenze.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3570/2024 R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Siracusa il 21.8.2013 (atto n. 91, parte I, anno 2013); omologa le condizioni inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese del giudizio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, il 6.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 3570/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maurizio Papa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Salvina Di
Mercurio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 5.11.2024).
All'udienza del 2.12.2025 il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al
Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato telematicamente in data 22.10.2024, Pt_1
premettendo di avere contratto matrimonio il 21.8.2013 con , dal quale
[...] CP_1 nasceva il figlio (il 5.2.2011), e di essersi da lui separata giusto decreto di omologa Per_1
n. 242/2023 del 15.6.2023, (efficacia acquisita il 6.7.2023), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento) e l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: a) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi;
c) previsione dell'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere direttamente al mantenimento del figlio minore, proporzionalmente alle rispettive capacità reddituali.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata l'8.10.2025, si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di divorzio e aderiva integralmente CP_1 alle domande della ricorrente.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 2.12.2025 le parti, comparse personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, chiedevano concordemente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, che di seguito si riportano:
“a) Disporre che il figlio minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, SI.ra , e con diritto a Parte_1 mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. CP b) Stabilire che il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, secondo le proprie possibilità e previo accordo con la madre, senza alcuna limitazione di giorni e/o di tempo.
c) Dare atto che, stante la simile situazione economica dei coniugi e la paritetica gestione del tempo del figlio, le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e si impegnano a contribuire al mantenimento del minore ciascuno in proporzione alla propria capacità reddituale dividendo in misura pari al 50% ciascuno le spese straordinarie.
d) Dichiarare che i coniugi non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o causale derivante dal rapporto matrimoniale.
e) Con integrale compensazione delle spese e dei compensi di giudizio tra le parti, stante la
pagina 2 di 4 natura consensuale del procedimento”.
Pertanto, alla medesima udienza il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello prescritto (art. 3, n. 2, lett. b Legge
n. 898/1970) non è stata rispristinata, risultando impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. decreto di omologa depositato in atti).
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Siracusa il 21.8.2013 (atto n. 91, parte I, anno 2013).
Inoltre, il Collegio ritiene di potere recepire le condizioni concordate, le quali appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, con cui convive fin dalla nascita, e dalla regolamentazione libera degli incontri con l'altro genitore, come di fatto è avvenuto fino ad ora in un clima di serenità.
Anche le previsioni di ordine economico, e quindi la misura e il modo con ciascun genitore contribuirà al mantenimento, cura ed istruzione del minore, appaiono essere conformi alla sua età ed esigenze.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3570/2024 R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Siracusa il 21.8.2013 (atto n. 91, parte I, anno 2013); omologa le condizioni inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese del giudizio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, il 6.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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