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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SQ NA CE MA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2138/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Commercialista - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10452 DEL 16/05/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3052/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe Ricorrente_1 S.r.l. , rappr. e difesa dal dott. Difensore_1 e dott. Difensore_2, impugnava l'avviso di accertamento , notificato il 20.5.2025, con cui il Comune di Palermo chiedeva quanto dovuto per IMU, sanzioni ed interessi per l' anno 2020 per l'importo complessivo di €.
3.879,00 .
Parte ricorrente deduceva:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa motivazione e per violazione del principio di chiarezza ai sensi dell'art. 7 Legge 212/2000 ( Statuto del Contribuente).
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt.
2 D.Lgs. 504/1992 (presupposto dell'imposta) così come espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2
D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
ovvero riconoscimento esenzione per immobili “merce” siti in Palermo alla Indirizzo_1 e immobili siti in Palermo indirizzo 2 in zona località 1 inagibili e/o occupati abusivamente.
In conclusione, chiedeva l'annullamento dell'avviso con accoglimento del ricorso e con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, che chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo su tutti i motivi del ricorso e vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memoria difensiva, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza le parti concludevano come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Parte ricorrente, con il primo motivo, contesta la omessa motivazione dell' atto impugnato, ma tale rilievo non trova riscontro dall'esame dell'atto che è congruamente motivato, poiché nell'avviso sono indicati tutti gli elementi necessari per mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere il tributo oggetto della richiesta di pagamento facendo riferimento al periodo di imposta, ai dati e superficie degli immobili, le aliquote applicate e al calcolo degli interessi e sanzioni, sicché il contribuente è stato posto nelle condizioni di conoscere il processo decisionale che ha supportato l'emissione dell'atto ed a formulare validamente tutte le sue difese.
Pur essendo l'obbligo motivazionale elemento fondamentale per la validità dell'atto, esso è soddisfatto allorchè l'Ente impositore ha esternato con chiarezza, sia pure sinteticamente, l'iter logico giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata ( Cass. 1905/2007) . La giurisprudenza ha delineato al riguardo gli elementi minimi che debbono essere chiaramente indicati nell'atto e cioè gli oggetti imponibili costituiti dall'unità immobiliare posseduta, la descrizione della destinazione d'uso, la superficie imponibile e le modalità di calcolo dell'imposta, coi riferimenti normativi e regolamentari. Tali elementi sono tutti chiaramente presenti nell'atto impugnato che sotto tale profilo è legittimo. La motivazione, d'altro canto, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio adottato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria e non deve essere allegata o fornita in sede di emanazione del provvedimento, ma secondo le norme relative all'onere della prova, in sede di eventuale contenzioso.
Con riferimento a quanto dedotto relativamente alla richiesta di esenzione dal pagamento dell'IMU per le unità immobiliari individuate in catasto al id. catastale 1 in quanto debbono essere considerati “immobili merce”, è da dire che il Comune di Palermo ha riconosciuto tale condizione applicando una aliquota dello 0,25, così come previsto nel regolamento comunale adottato con Delibera di Giunta
Comunale n. 140 del 23/09/2020 attuativo di quanto previsto dall'art 1 - comma 751 - legge 27 dicembre
2019, n. 160), a decorrere dal 2020 e fino al 2021.
Considerato legittimo il presupposto impositivo come delineato dalla norma, tale motivo del ricorso viene respinto.
Per quanto riguarda gli immobili siti in Palermo indirizzo 2 in zona località 1, per i quali si chiede l'esenzione in quanto inagibili ed occupati, si rileva che parte ricorrente ha fornito la prova di non avere il possesso di detti immobili in quanto illegittimamente occupati da terze persone, così come risulta dalle querele in atti proposte dalla ricorrente e dai suoi danti causa e, in ultimo dalla querela del 26/11/2020, che ha dato origine al procedimento penale pendente dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, iscritto al n. 584/2021 avverso vari imputati del reato di cui agli artt. 110, 81 e 633 C.P. per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, invaso arbitrariamente l'edificio sito a Palermo, nel indirizzo 2 15 p.t., di proprietà della Ricorrente_1 srl.
Al riguardo, si è consapevoli che questa Corte con riferimento all'annualità 2016, con la sentenza n. 141/2025, dep.8.1.2025, ha ritenuto che " dal complessivo contenuto delle denunce prodotte si evince non una situazione di occupazione abusiva stabile e permanente, tale da aver comportato la perdita di possesso dell'immobile da parte della società, ma, piuttosto una situazione di abbandono, accompagnata da plurimi atti di effrazione e di danneggiamento ai danni dell'immobile in questione", tuttavia tale condivisibile motivazione non osta nel ritenere che, successivamente, nel periodo che ci occupa tale situazione si sia modificata, tanto più che sono stati individuati dalle forze dell'ordine i presunti responsabili di tale occupazione, il che fa presumere che non si sia trattato di semplici effrazioni o danneggiamenti, ma di una occupazione abusiva stabile che ha determinato lo spossessamento del bene da parte del ricorrente, almeno nel periodo che ci occupa.
Appare, dunque, applicabile al caso in esame quanto statuito dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 60/2024 del 5/3-18/4/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o
633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
In conclusione, l'atto impugnato va confermato per quanto richiesto per gli immobili siti in Indirizzo_1 e annullato per quanto richiesto per il indirizzo 2.
Le spese, considerato il parziale accoglimento del ricorso, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto richiesto per il indirizzo 2. Spese compensate. Così deciso il 10.12.2025
Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SQ NA CE MA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2138/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Commercialista - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10452 DEL 16/05/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3052/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe Ricorrente_1 S.r.l. , rappr. e difesa dal dott. Difensore_1 e dott. Difensore_2, impugnava l'avviso di accertamento , notificato il 20.5.2025, con cui il Comune di Palermo chiedeva quanto dovuto per IMU, sanzioni ed interessi per l' anno 2020 per l'importo complessivo di €.
3.879,00 .
Parte ricorrente deduceva:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa motivazione e per violazione del principio di chiarezza ai sensi dell'art. 7 Legge 212/2000 ( Statuto del Contribuente).
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt.
2 D.Lgs. 504/1992 (presupposto dell'imposta) così come espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2
D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
ovvero riconoscimento esenzione per immobili “merce” siti in Palermo alla Indirizzo_1 e immobili siti in Palermo indirizzo 2 in zona località 1 inagibili e/o occupati abusivamente.
In conclusione, chiedeva l'annullamento dell'avviso con accoglimento del ricorso e con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, che chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo su tutti i motivi del ricorso e vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memoria difensiva, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza le parti concludevano come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Parte ricorrente, con il primo motivo, contesta la omessa motivazione dell' atto impugnato, ma tale rilievo non trova riscontro dall'esame dell'atto che è congruamente motivato, poiché nell'avviso sono indicati tutti gli elementi necessari per mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere il tributo oggetto della richiesta di pagamento facendo riferimento al periodo di imposta, ai dati e superficie degli immobili, le aliquote applicate e al calcolo degli interessi e sanzioni, sicché il contribuente è stato posto nelle condizioni di conoscere il processo decisionale che ha supportato l'emissione dell'atto ed a formulare validamente tutte le sue difese.
Pur essendo l'obbligo motivazionale elemento fondamentale per la validità dell'atto, esso è soddisfatto allorchè l'Ente impositore ha esternato con chiarezza, sia pure sinteticamente, l'iter logico giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata ( Cass. 1905/2007) . La giurisprudenza ha delineato al riguardo gli elementi minimi che debbono essere chiaramente indicati nell'atto e cioè gli oggetti imponibili costituiti dall'unità immobiliare posseduta, la descrizione della destinazione d'uso, la superficie imponibile e le modalità di calcolo dell'imposta, coi riferimenti normativi e regolamentari. Tali elementi sono tutti chiaramente presenti nell'atto impugnato che sotto tale profilo è legittimo. La motivazione, d'altro canto, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio adottato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria e non deve essere allegata o fornita in sede di emanazione del provvedimento, ma secondo le norme relative all'onere della prova, in sede di eventuale contenzioso.
Con riferimento a quanto dedotto relativamente alla richiesta di esenzione dal pagamento dell'IMU per le unità immobiliari individuate in catasto al id. catastale 1 in quanto debbono essere considerati “immobili merce”, è da dire che il Comune di Palermo ha riconosciuto tale condizione applicando una aliquota dello 0,25, così come previsto nel regolamento comunale adottato con Delibera di Giunta
Comunale n. 140 del 23/09/2020 attuativo di quanto previsto dall'art 1 - comma 751 - legge 27 dicembre
2019, n. 160), a decorrere dal 2020 e fino al 2021.
Considerato legittimo il presupposto impositivo come delineato dalla norma, tale motivo del ricorso viene respinto.
Per quanto riguarda gli immobili siti in Palermo indirizzo 2 in zona località 1, per i quali si chiede l'esenzione in quanto inagibili ed occupati, si rileva che parte ricorrente ha fornito la prova di non avere il possesso di detti immobili in quanto illegittimamente occupati da terze persone, così come risulta dalle querele in atti proposte dalla ricorrente e dai suoi danti causa e, in ultimo dalla querela del 26/11/2020, che ha dato origine al procedimento penale pendente dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, iscritto al n. 584/2021 avverso vari imputati del reato di cui agli artt. 110, 81 e 633 C.P. per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, invaso arbitrariamente l'edificio sito a Palermo, nel indirizzo 2 15 p.t., di proprietà della Ricorrente_1 srl.
Al riguardo, si è consapevoli che questa Corte con riferimento all'annualità 2016, con la sentenza n. 141/2025, dep.8.1.2025, ha ritenuto che " dal complessivo contenuto delle denunce prodotte si evince non una situazione di occupazione abusiva stabile e permanente, tale da aver comportato la perdita di possesso dell'immobile da parte della società, ma, piuttosto una situazione di abbandono, accompagnata da plurimi atti di effrazione e di danneggiamento ai danni dell'immobile in questione", tuttavia tale condivisibile motivazione non osta nel ritenere che, successivamente, nel periodo che ci occupa tale situazione si sia modificata, tanto più che sono stati individuati dalle forze dell'ordine i presunti responsabili di tale occupazione, il che fa presumere che non si sia trattato di semplici effrazioni o danneggiamenti, ma di una occupazione abusiva stabile che ha determinato lo spossessamento del bene da parte del ricorrente, almeno nel periodo che ci occupa.
Appare, dunque, applicabile al caso in esame quanto statuito dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 60/2024 del 5/3-18/4/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o
633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
In conclusione, l'atto impugnato va confermato per quanto richiesto per gli immobili siti in Indirizzo_1 e annullato per quanto richiesto per il indirizzo 2.
Le spese, considerato il parziale accoglimento del ricorso, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto richiesto per il indirizzo 2. Spese compensate. Così deciso il 10.12.2025
Giudice monocratico Anna Vasquez