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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/12/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
6629/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del G.O.P. dott.ssa
AU OF all'esito dell'udienza del 10/11/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6629/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Ponente n. 226, c. f. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. NN MA C.F._1
BA come da procura alle liti depositata in atti di giudizio e domiciliata presso il suo studio in
Paternò via L. Ariosto 3;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c. f. , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione OI-001727300
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato in data 08/07/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 0017273000, recante protocollo n.
.2100.29/05/2024.0420151, notificata in data 07/06/2024 e che si richiamava all'atto di CP_1 accertamento di violazione, protocollo n. .2100.15/05/2019.0230230, recante data 15/05/2019 e CP_1 riguardante violazioni commesse nel 2017. Dette violazioni riguardavano l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, in violazione dell'art. 2 comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983 e ss. mm. Ii. L'atto impugnato ordinava alla ricorrente , quale obbligato in via solidale, il pagamento della somma di euro
4.655,00. L'odierna ricorrente premetteva in fatto di avere dismesso la carica di rappresentante legale della società , società a responsabilità limitata semplificata, pertanto deduceva la CP_2 carenza della propria legittimazione passiva a resistere in giudizio e processuale , non essendo più la rappresentante legale in carica della citata società. Deduceva la nullità dell'Ingiunzione impugnata in quanto emessa nei confronti di un soggetto non più titolare di potere rappresentativo. Sotto altro profilo richiamava l'art. 14 della legge 689/1981 e ne invocava l'applicabilità alla fattispecie all'esame , richiamando quanto dispone detto articolo ed in particolare il termine di novanta iorni per la comunicazione dell'accertamento al trasgressore ed alle persone obbligate in solido, residenti in
Italia. Richiamava l'effetto dell'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione per le persone nei cui confronti la comunicazione sia stata omessa nel termine prescritto dalla norma richiamata.
Deduceva l'omessa notifica dell'atto di accertamento formalmente richiamato in ordinanza ingiunzione e mai notificato, con violazione dei diritti di difesa del rappresentante legale della società che avrebbe potuto depositare scritti difensivi e pagare la sanzione irrogata entro tre mesi dala notifica dell'atto medesimo di accertamento. L'omessa notifica dell'atto presupposto , secondo la prospettazione della ricorrente , creava un vizio di legittimità dell'intera procedura sanzionatoria.
Deduceva la prescrizione delle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa poiché l'atto di accertamento era stato notificato per violazioni risalenti al 2017 ormai prescritte e parimenti doveva considerarsi prescritta anche la sanzione. Sotto diverso profilo deduceva la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che richiamava l'atto di accertamento mai notificato e ricevuto dalla ricorrente, che non conosceva il contenuto del medesimo. L'assenza di motivazione ed il semplice richiamo all'accertamento , non conosciuto dalla ricorrente secondo la propria prospettazione del fatto , consentivano di chiederne l'annullamento . Evidenziava il decorso di prescrizione delle somme richieste in pagamento. Chiedeva al Tribunale l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, CP_ la declaratoria di prescrizione delle somme richieste in pagamento e l'estinzione del diritto dell' di chiedere il versamento delle sanzioni irrogate. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e del medesimo accertamento presupposto. Chiedeva vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussone. CP_ Tempestivamente si costituiva che contestava tutte le motivazioni e le argomentazioni sostenute in ricorso chiedendo il loro rigetto per infondatezza. Deduceva la regolare notifica dell' atto di accertamento e deduceva l'infondatezza dell'eccepita prescrizione non decorsa nella fattispecie.
Deduceva sotto altro profilo l'inapplicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 in presenza della disciplina speciale dell'art. 2, comma 1-bis, della legge 638/1983, come riformato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 151/2016, n.
8. Osservava sul punto che il termine di novanta giorni previsto dal citato art. 14
l. 689/1981 , non era applicabile nella fattispecie alla disciplina sanzionatoria in esame di giudizio , essendo la disciplina speciale, espressamente indicata per la fattispecie specifica, prevalente sulla disposizione generale di cui all'art. 14 indicato , e la disciplina speciale non prevedeva la decadenza dal potere di riscuotere la sanzione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma del provvedimento impugnato. La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate, successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e definizione dl presente giudizio, fissando all'uopo l'udienza del
10/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Acquisite le note come in atti depositate, la causa viene definita dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso che risulta depositato in data
08/07/2025, essendo giorno 07/07/2025 cadente nel giorno di domenica. Nella fattispecie, dalla documentazione in atti versata, essendo l'Ordinanza impugnata notificata il 07/06/2025, non risulta violato il termine di tenta giorni per proporre opposizione di cui all'art. 6 D.Lgs. 150/2011.
In via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione processuale della ricorrente odierna poiché rivestiva la carica di rappresentante della società Controparte_3 semplificata nei periodi in cui la violazione per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali è stata accertata , riferita ai periodi risalenti l'08-09-10 /2017.
Risulta pertanto infondata l'eccezione di carenza di legittimità passiva e processuale prospettata in ricorso. Parimenti infondata risulta l' eccezione di carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, appare fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 con assorbimento di ogni alta questione.
Venendo alle ragioni della decisione, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) , con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30 aprile le 1969, n. 153 , per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa – mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23 rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_2
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 di- cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto , deve evidenziarsi che , in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato .
Nella fattispecie all'esame l'accertamento afferente le violazioni dell'anno 2017 risulta redatto in data 15.05.2019 , come da documentazione in atti prodotta da parte resistente .
L'accertamento che riguardava le violazioni del 2017 per i periodi omessi e non versati risalenti al 08-09-10 del 2017, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio dall'ente resistente, risulta notificato in data 06/12/2019 , l'atto depositato non risultava ritirato entro il termine presso l'ufficio. In atti viene depositato altresì avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata ( 666032378342).
Tale notifica tuttavia si presenta tardiva e comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2017 , rilevabili dai flussi , docu- Pt_3
CP_ mentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2017 e poi contestate nel 2019. Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito riportato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri 11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscritta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al paga- mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer- tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi- zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli- gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre- visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti- ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione , occorre poi ricordare che, in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio 2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come , secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giu- dice di merito, nel caso di contrasto sul punto , determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'istituto ( cfr. sentenze sopra citate, emesse da questo ufficio ).
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 15/05/2019( la data che figura CP_ nell'atto di accertamento prodromico protocollo .2100.15/05/2019.0230230, allegato da CP_1
alla memoria di costituzione ) , la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 10/2017, trattandosi di ritenute relative al periodo intercorso da 08-09-10/2017 .
Pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione .
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione , e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale, il risultato non muterebbe poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […] omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”.
Da ultimo , l'applicabilità dell'art. 14 richiamato, è ribadita dall'art. 23 comma 2 , D.L.48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023 il quale , nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 ( dispone:”Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali , ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 463 del 1983,come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , le ordinanze impugnate devono essere annullate . Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6629/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 0017273000 recante
.2100.29/05/2024.0420151; CP_4
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in €884,5 oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
BA NN MA dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Catania , 06.12.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa AU OF
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del G.O.P. dott.ssa
AU OF all'esito dell'udienza del 10/11/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6629/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Ponente n. 226, c. f. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. NN MA C.F._1
BA come da procura alle liti depositata in atti di giudizio e domiciliata presso il suo studio in
Paternò via L. Ariosto 3;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c. f. , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione OI-001727300
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato in data 08/07/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 0017273000, recante protocollo n.
.2100.29/05/2024.0420151, notificata in data 07/06/2024 e che si richiamava all'atto di CP_1 accertamento di violazione, protocollo n. .2100.15/05/2019.0230230, recante data 15/05/2019 e CP_1 riguardante violazioni commesse nel 2017. Dette violazioni riguardavano l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, in violazione dell'art. 2 comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983 e ss. mm. Ii. L'atto impugnato ordinava alla ricorrente , quale obbligato in via solidale, il pagamento della somma di euro
4.655,00. L'odierna ricorrente premetteva in fatto di avere dismesso la carica di rappresentante legale della società , società a responsabilità limitata semplificata, pertanto deduceva la CP_2 carenza della propria legittimazione passiva a resistere in giudizio e processuale , non essendo più la rappresentante legale in carica della citata società. Deduceva la nullità dell'Ingiunzione impugnata in quanto emessa nei confronti di un soggetto non più titolare di potere rappresentativo. Sotto altro profilo richiamava l'art. 14 della legge 689/1981 e ne invocava l'applicabilità alla fattispecie all'esame , richiamando quanto dispone detto articolo ed in particolare il termine di novanta iorni per la comunicazione dell'accertamento al trasgressore ed alle persone obbligate in solido, residenti in
Italia. Richiamava l'effetto dell'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione per le persone nei cui confronti la comunicazione sia stata omessa nel termine prescritto dalla norma richiamata.
Deduceva l'omessa notifica dell'atto di accertamento formalmente richiamato in ordinanza ingiunzione e mai notificato, con violazione dei diritti di difesa del rappresentante legale della società che avrebbe potuto depositare scritti difensivi e pagare la sanzione irrogata entro tre mesi dala notifica dell'atto medesimo di accertamento. L'omessa notifica dell'atto presupposto , secondo la prospettazione della ricorrente , creava un vizio di legittimità dell'intera procedura sanzionatoria.
Deduceva la prescrizione delle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa poiché l'atto di accertamento era stato notificato per violazioni risalenti al 2017 ormai prescritte e parimenti doveva considerarsi prescritta anche la sanzione. Sotto diverso profilo deduceva la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che richiamava l'atto di accertamento mai notificato e ricevuto dalla ricorrente, che non conosceva il contenuto del medesimo. L'assenza di motivazione ed il semplice richiamo all'accertamento , non conosciuto dalla ricorrente secondo la propria prospettazione del fatto , consentivano di chiederne l'annullamento . Evidenziava il decorso di prescrizione delle somme richieste in pagamento. Chiedeva al Tribunale l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, CP_ la declaratoria di prescrizione delle somme richieste in pagamento e l'estinzione del diritto dell' di chiedere il versamento delle sanzioni irrogate. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e del medesimo accertamento presupposto. Chiedeva vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussone. CP_ Tempestivamente si costituiva che contestava tutte le motivazioni e le argomentazioni sostenute in ricorso chiedendo il loro rigetto per infondatezza. Deduceva la regolare notifica dell' atto di accertamento e deduceva l'infondatezza dell'eccepita prescrizione non decorsa nella fattispecie.
Deduceva sotto altro profilo l'inapplicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 in presenza della disciplina speciale dell'art. 2, comma 1-bis, della legge 638/1983, come riformato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 151/2016, n.
8. Osservava sul punto che il termine di novanta giorni previsto dal citato art. 14
l. 689/1981 , non era applicabile nella fattispecie alla disciplina sanzionatoria in esame di giudizio , essendo la disciplina speciale, espressamente indicata per la fattispecie specifica, prevalente sulla disposizione generale di cui all'art. 14 indicato , e la disciplina speciale non prevedeva la decadenza dal potere di riscuotere la sanzione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma del provvedimento impugnato. La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate, successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e definizione dl presente giudizio, fissando all'uopo l'udienza del
10/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Acquisite le note come in atti depositate, la causa viene definita dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso che risulta depositato in data
08/07/2025, essendo giorno 07/07/2025 cadente nel giorno di domenica. Nella fattispecie, dalla documentazione in atti versata, essendo l'Ordinanza impugnata notificata il 07/06/2025, non risulta violato il termine di tenta giorni per proporre opposizione di cui all'art. 6 D.Lgs. 150/2011.
In via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione processuale della ricorrente odierna poiché rivestiva la carica di rappresentante della società Controparte_3 semplificata nei periodi in cui la violazione per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali è stata accertata , riferita ai periodi risalenti l'08-09-10 /2017.
Risulta pertanto infondata l'eccezione di carenza di legittimità passiva e processuale prospettata in ricorso. Parimenti infondata risulta l' eccezione di carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, appare fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 con assorbimento di ogni alta questione.
Venendo alle ragioni della decisione, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) , con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30 aprile le 1969, n. 153 , per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa – mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23 rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_2
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 di- cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto , deve evidenziarsi che , in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato .
Nella fattispecie all'esame l'accertamento afferente le violazioni dell'anno 2017 risulta redatto in data 15.05.2019 , come da documentazione in atti prodotta da parte resistente .
L'accertamento che riguardava le violazioni del 2017 per i periodi omessi e non versati risalenti al 08-09-10 del 2017, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio dall'ente resistente, risulta notificato in data 06/12/2019 , l'atto depositato non risultava ritirato entro il termine presso l'ufficio. In atti viene depositato altresì avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata ( 666032378342).
Tale notifica tuttavia si presenta tardiva e comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2017 , rilevabili dai flussi , docu- Pt_3
CP_ mentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2017 e poi contestate nel 2019. Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale , può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. , recependole come di seguito riportato in modo quasi testuale ( cfr. sentenze 02.03.2023 emesse nelle cause iscritte ai numeri 11984/2022 R.G. ; 12152/2022 R.G. ; 9543/2022 R.G. ; sent. n. 2939/2023 emessa nella causa iscritta al n. 10401/2022 ).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al paga- mento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accer- tamento . Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provve dimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione . Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposi- zioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile , anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accer tato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbli- gatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine pre- visto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la noti- ficazione nel termine prescritto “.Per l'applicazione di tale disposizione , occorre poi ricordare che, in forza dell'art. 103, comma 6-bis , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 , il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 feb braio 2020 al 31 maggio 2020 ( 98 giorni ). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come , secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giu- dice di merito, nel caso di contrasto sul punto , determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito ( Cass. Civ. Sez. Un.
31/10/2019 n. 28210 ).
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'istituto ( cfr. sentenze sopra citate, emesse da questo ufficio ).
In concreto per quanto riguarda le omissioni dell'accertamento del 15/05/2019( la data che figura CP_ nell'atto di accertamento prodromico protocollo .2100.15/05/2019.0230230, allegato da CP_1
alla memoria di costituzione ) , la scadenza dell'ultimo pagamento risale al periodo 10/2017, trattandosi di ritenute relative al periodo intercorso da 08-09-10/2017 .
Pertanto risulta evidente che il termine di 90 giorni risulta violato già alla data di emissione della contestazione .
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'istituto per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione , e si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso di temporale, il risultato non muterebbe poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque emesse tardivamente .
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 , secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022 , secondo cui “ in particolare , il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […] omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”.
Da ultimo , l'applicabilità dell'art. 14 richiamato, è ribadita dall'art. 23 comma 2 , D.L.48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023 il quale , nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 ( dispone:”Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali , ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 463 del 1983,come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , le ordinanze impugnate devono essere annullate . Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 , come modifica to dal D.M. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6629/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 0017273000 recante
.2100.29/05/2024.0420151; CP_4
CP_ Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in €884,5 oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv.
BA NN MA dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Catania , 06.12.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa AU OF