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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
ENTENZA N.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15.12.2023, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. GRAZIELLA FOTI
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. MARCO GREGIS
parte I - anno 2008 - Comune di FINO MORNASCO (CO) - Ufficio 1;
con i seguenti figli MINORI:
- ato il 30.01.2009 Persona_1
- ata il 17.09.2013 Persona_2
FATTO
in data 15.12.2023 depositava ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. per la separazione giudiziale Parte_1
dei coniugi.
Successivamente all'udienza del 28.11.2024 i coniugi raggiungevano un accordo sulla separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto e, per l'effetto, pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Fino Mornasco;
2. Affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso il domicilio materno in Cantù, via Vergani n. 33;
3. Sul diritto/dovere di visita del genitore non collocatario il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per una settimana dalle 16.00 della domenica fino al lunedì mattina in cui li porterà a scuola;
durante la settimana successiva terrà i figli dall'uscita da scuola il martedì con pernottamento fino al giovedì mattina;
il successivo fine settimana dalla domenica mattina dalle 8.00-9.00 fino al lunedì quando li porterà a scuola;
durante quella settimana li terrà dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina e così di seguito;
per le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli minori per pari periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni;
le vacanze pasquali saranno trascorse dai minori al 50% con i genitori, con alternanza annuale tra questi ultimi nel giorno di Pasqua;
per le vacanze estive i minori trascorreranno con i genitori almeno due settimane,
anche non consecutive, nel periodo individuato entro il 31 maggio di ogni anno;
i “ponti” saranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza e da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti e, in caso di disaccordo, per gli anni pari la scelta spetterà al padre, per quelli dispari alla madre;
4. I genitori dovranno impegnarsi a favorire un corretto e sereno rapporto dei figli minori con entrambi i genitori, garantendo agli stessi un contesto sociale e educativo adatto alla loro età. Qualora i genitori fossero impossibilitati ad esercitare il proprio diritto di visita come sopra regolato, comunicheranno l'impedimento almeno un giorno prima;
5. Il padre si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato da codesto Tribunale il 24.05.2018 e qui richiamato, nulla per quanto attiene al contributo al mantenimento;
6. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora;
Parte_1
7. Il mutuo sulla casa coniugale rimane interamente a carico del sig. che continuerà ad abitarvi;
Pt_2
8. I si impegnano entrambi a proseguire i singoli percorsi di supporto psicologico. Per_3
All'udienza del 12.03.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il collegio ritiene che possa prescindersi dalla previsione di un monitoraggio del nucleo da parte dei competenti
Cont Servizi Sociali alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il dell'Azienda Sociale Comuni Insieme con la relazione del 26.2.2025 (allertato a seguito dell'udienza del 12.11.2024 in cui era comparsa la sola ricorrente), che ha concluso per la non necessità della prosecuzione della presa in carico del nucleo, apparendo le parti quali genitori competenti, senza che sia stata evidenziata alcuna situazione pregiudizievole per i minori.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 16.09.2008, in FINO MORNASCO
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO Atto N. 19 parte I - anno 2008 - Comune di FINO MORNASCO (CO) - Ufficio 1
1) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fino Mornasco (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao