CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CHIARENZA CLAUDIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3472/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250040720630000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente (Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2): 1) Procedere all'annullamento integrale dell'iscrizione a ruolo e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata;
2) Condannare l'amministrazione finanziaria al rimborso delle somme eventualmente versate in pendenza di giudizio;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano:
1) Il rigetto del ricorso;
2) La condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 17 giugno 2025 e depositato il 17 luglio 2025, il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250040720630000, notificata il 18 aprile 2025, con la quale l'Agenzia della Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, ha posto in riscossione il ruolo n. 2025/250773 emesso a seguito del controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione mod. 730/2021 presentata per il periodo di imposta 2020, per omesso o carente versamento di € 10.862,00 per IRPEF ed € 1.624,84 per interessi, per un totale di € 12.486,84.
2. Il ricorrente espone che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso in data 28 ottobre 2024 la comunicazione n. 04538072184, con cui aveva reso noto al ricorrente che il credito di imposta indicato al punto LP53 del mod. 730/2021 era stato annullato, poiché non erano sussistenti i presupposti per beneficiare del credito di imposta. Infatti, dai documenti in possesso dell'Ufficio non era rilevabile il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere né l'effettivo sostenimento dell'imposta da parte del contribuente. Occorreva quindi che il contribuente dimostrasse di essere rimasto effettivamente inciso dalla tassazione estera e che questa non fosse stata sostenuta dal sostituto di imposta, in virtù del contratto di distacco. Il ricorrente aveva quindi proposto istanza di autotutela, allegando tutti i documenti pertinenti.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 165 del TUIR, in quanto lo stesso, già dipendente del Società_1, nel 2020 aveva svolto la propria attività lavorativa anche in Francia, in regime di distacco, avendo mantenuto in Italia la propria residenza.
Il reddito prodotto in Francia dal ricorrente è quindi stato tassato due volte, in Italia perché aveva qui la sua residenza, ed in Francia in ragione del luogo di produzione del reddito.
Pertanto, nel mod. 730/2021 redditi 2020 aveva indicato il credito di imposta per le imposte pagate in Francia
a titolo definitivo, come previsto dall'art. 165 del TUIR.
Al fine di documentare l'effettiva spettanza del credito di imposta, il ricorrente ha depositato la dichiarazione dei redditi presentata in Francia per l'anno 2020, da cui risulta che, in relazione al reddito ivi prodotto di
€ 54.088,00 (imponibile € 48.679,00), ha subito un'imposizione di € 11.479,00, di cui € 9.433,00 trattenute alla fonte dal datore di lavoro ed € 2.047,00 quali imposte dovute a seguito della dichiarazione, che il ricorrente dichiara di avere versato.
Dalla dichiarazione francese prodotta risulta evidente che il carico impositivo è stato sostenuto effettivamente dal ricorrente, anche se versate dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta.
Il ricorrente ha quindi depositato, ad ulteriore comprova della correttezza del calcolo della detrazione d'imposta, l'attestazione del datore di lavoro del reddito prodotto in Francia (l'attestazione indica quale reddito prodotto in Francia € 51.179,24, erroneamente omesso nel modello CU 2021 redditi 2020); il prospetto di calcolo per la determinazione del credito di imposta spettante in Italia ai sensi dell'art. 165 TUIR;
i prospetti di calcolo dei redditi e delle imposte francesi predisposte dalla società di consulenza Società_2.
Il ricorrente fa presente, infine, che la regolamentazione tra le parti del profilo fiscale dell'accordo di distacco risulta in ogni caso del tutto inconferente rispetto a quanto disposto dall'art. 165 TUIR, come chiarito dalla giurisprudenza indicata in ricorso.
3. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controdeduzioni depositate in data 12 settembre 2025.
L'Agenzia delle Entrate rileva che i presupposti per ottenere il riconoscimento del credito di imposta sono: la produzione di un reddito all'estero; la concorrenza di tale reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente;
il versamento all'estero a titolo definitivo delle imposte sul reddito stesso.
L'Agenzia osserva, in primo luogo, che non sussiste la condizione della concorrenza tra reddito estero e reddito complessivo prodotto, in quanto la certificazione unica presentata dal sostituto di imposta non indica alcun reddito prodotto all'estero e la relativa tassazione lorda e netta effettuata in Italia, elementi invece indicati nel mod. 730/20121 del dipendente (reddito € 51.179,00, imposta estera € 10.862,00). Nel modello
730 sono indicati il reddito complessivo certificato dal datore di lavoro nella CU, che non specifica redditi prodotti all'estero, ed un ulteriore reddito non certificato da sostituti di imposta italiani. Il CU rilasciato dal datore di lavoro indica, quindi, l'intero reddito come prodotto in Italia e la relativa tassazione operata in Italia, ma non l'ulteriore tassazione effettuata in Francia, che duplica quella operata in Italia. Il sostituto di imposta avrebbe quindi dovuto trasmettere una CU/2021 integrativa.
Inoltre, l'Agenzia osserva che la documentazione prodotta non comprova che il contribuente sia stato effettivamente inciso dall'imposta estera e che questa non sia rimasta a carico del datore di lavoro. Il presupposto consiste nel fatto che le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo. La dichiarazione dei redditi francese non certifica che le imposte siano state effettivamente pagate per intero ed a titolo definitivo.
L'Agenzia rileva, infine, che il ricorrente non ha depositato gli accordi normalmente esistenti nella lettera di distacco, che consentono di verificare che l'imposta estera sia effettivamente rimasta a carico del dipendente, non avendo comprovato che questi abbia restituito al datore di lavoro le imposte da questi versate allo stato estero.
In definitiva, manca quindi la prova che il ricorrente sia stato effettivamente sottoposto a doppia imposizione.
4. Con memoria depositata il 29 gennaio 2026, il ricorrente confuta le argomentazioni recate dall'Ufficio nelle controdeduzioni, in quanto la stessa contestazione dell'Agenzia concerne il disconoscimento del credito di imposta e non l'accertamento di un ulteriore reddito non dichiarato. La parte insiste che la documentazione prodotta comprova l'avvenuta doppia tassazione, né dipende dal ricorrente l'errata compilazione da parte del sostituto di imposta della CU, mancate della certificazione dei redditi esteri, comunque avvenuta con il documento allegato 9 al ricorso. Le imposte estere sono pagate a titolo definitivo nel periodo di imposta in cui sono versate allo Stato estero, non essendoci altro documento da depositare per dimostrare detta circostanza.
Ribadisce che per costante giurisprudenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 165 TUIR, è irrilevante l'eventuale esistenza di accordi privati tra datore di lavoro e lavoratore in ordine al pagamento delle imposte estere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. la Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato, nei limiti sotto indicati. Il controllo formale della dichiarazione dei redditi prodotta dal ricorrente per l'anno 2020 ha dato esito negativo in quanto il reddito estero dichiarato dal ricorrente non ha trovato riscontro nella CU rilasciata dal datore di lavoro, che ha indicato i redditi corrisposti come interamente prodotti in Italia. Dalla documentazione depositata non risulta che il datore di lavoro abbia prodotto una certificazione unica integrativa, nonostante le attestazioni rilasciate all'interessato, e quindi la violazione formale permane.
In mancanza di tale corrispondenza tra i dati dichiarati dal ricorrente e quelli dichiarati dal sostituto di imposta, occorre valutare se il contribuente abbia in giudizio fornito la prova non solo di avere prodotto il reddito all'estero, ma, soprattutto, se tale reddito sia stato assoggettato ad imposizione sia in Francia sia in Italia, con conseguente maturazione del diritto a detrarre le imposte pagate in Francia, ai sensi dell'art. 165 TUIR, sussistendone i presupposti, con specifico riferimento all'ammontare delle imposte effettivamente pagate in
Francia a titolo definitivo.
Dalla CU depositata risulta che il reddito da lavoro dipendente è stato prodotto in Italia e su tale reddito il sostituto di imposta ha corrisposto al fisco italiano le imposte corrispondenti. Il ricorrente ha anche dichiarato, nel mod. 730/2021 (rigo C1 col. 3) il medesimo reddito indicato nel punto 1 della CU, e nel rigo C9, col. 1, la medesima imposta versata indicata nella CU nel punto 21 della CU. Dall'incrocio dei dati dichiarati non emerge quindi che il reddito prodotto all'estero indicato nel rigo G4 del mod. 730 sia ricompreso, e non ulteriore, rispetto a quello indicato nel rigo C1.
La Corte ritiene, tuttavia, che i documenti prodotti in giudizio consentano di ritenere dimostrato che effettivamente il reddito prodotto in Francia sia ricompreso in quello totale indicato nella CU. Tanto si evince, in primo luogo, dalla dichiarazione del datore di lavoro in data 8 ottobre 2021 (all. 9 ric.), in cui si afferma l'erronea omissione nel mod. CU 2021 dell'annotazione riguardante il reddito prodotto in Francia, sia pure per un importo non perfettamente coincidente con quello indicato nella dichiarazione dei redditi francese.
Tale dichiarazione trova riscontro nella dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente in Francia (all. 6 ric.) e nel documento dell'autorità fiscale francese (all. 7 ric.), da cui si evince che l'imposta di € 9.235,00 è stata trattenuta e versata dal sostituto di imposta.
Benché rimanga incomprensibile il motivo per cui il sostituto di imposta non abbia provveduto a rettificare formalmente la CU, tali documenti consentono di ritenere ragionevolmente provato che i redditi prodotti in
Francia siano ricompresi in quelli indicati nella CU al punto 1, per i quali è stata applicata anche la tassazione italiana, oltre quella francese.
Tuttavia, dall'esame della documentazione dell'autorità fiscale francese si evince la parziale fondatezza della ripresa effettuata dall'Agenzia delle Entrate, che nelle controdeduzioni ha insistito per ritenere mancata la prova dell'effettivo versamento a titolo definitivo delle imposte dichiarate in Francia.
Infatti, dalla documentazione fiscale francese appare provato che, in relazione al reddito ivi prodotto, il sostituto di imposta ha versato a titolo definitivo € 9.433,00 (punto 1AF della dichiarazione francese, all. 6, indicati in € 9.235,00 nel documento 7). Dalla medesima documentazione si evince che € 2.047,00 dovevano essere versati dal ricorrente a completo adempimento dei propri obblighi tributari in Francia, versamento successivo di cui non vi è prova in atti dell'avvenuta effettuazione. In sintesi, dalla documentazione fiscale francese risulta che la dichiarazione ivi presentata aveva condotto all'esito di un'imposta a debito di
€ 2.047,00, che non risulta sia stata versata né dal ricorrente né dal sostituto di imposta. Infatti, non è stata depositata in giudizio la quietanza dell'avvenuto versamento da parte del ricorrente, o altra documentazione a comprova del versamento fatto dal sostituto di imposta. Anzi, al documento formato da Società_2, all. 11 al ricorso, è allegata la tabella di calcolo delle imposte dovute al fisco francese, nell'importo di € 2.046,00, in relazione al quale la società annota che sarà necessario procedere al pagamento di tale importo alle autorità fiscali francesi entro i termini indicati dalla “bolletta fiscale finale”, come confermato dal doc. 7, in cui tale importo risulta ancora da pagare. Essendo stato provato dal ricorrente solo il pagamento a titolo definitivo di € 9.433,00, e non anche del saldo di € 2.046,00, il credito di imposta può essere riconosciuto solo in relazione all'imposta effettivamente pagata, e non sulla base di € 11.479,00.
Pertanto, utilizzando lo schema di calcolo di cui al documento all. 10 al ricorso, la Corte ridetermina in
€ 8.925,00 il credito di imposta spettante al ricorrente (€ 9.433,00 x 94,62% = € 8.925,50).
Restano assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze e deduzioni proposte dalle parti, anche considerato che eventuali accordi di distacco non incidono sulla titolarità soggettiva dell'imposta.
2. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio, considerato che l'attività dell'ufficio si è resa necessaria per il difetto originario della documentazione fiscale e per la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e accerta in euro 8.925,00 il credito di imposta spettante al ricorrente.
Spese compensate.
L'Estensore Il Presidente
UD AR AS MI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CHIARENZA CLAUDIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3472/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250040720630000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente (Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2): 1) Procedere all'annullamento integrale dell'iscrizione a ruolo e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata;
2) Condannare l'amministrazione finanziaria al rimborso delle somme eventualmente versate in pendenza di giudizio;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano:
1) Il rigetto del ricorso;
2) La condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 17 giugno 2025 e depositato il 17 luglio 2025, il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250040720630000, notificata il 18 aprile 2025, con la quale l'Agenzia della Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, ha posto in riscossione il ruolo n. 2025/250773 emesso a seguito del controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione mod. 730/2021 presentata per il periodo di imposta 2020, per omesso o carente versamento di € 10.862,00 per IRPEF ed € 1.624,84 per interessi, per un totale di € 12.486,84.
2. Il ricorrente espone che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso in data 28 ottobre 2024 la comunicazione n. 04538072184, con cui aveva reso noto al ricorrente che il credito di imposta indicato al punto LP53 del mod. 730/2021 era stato annullato, poiché non erano sussistenti i presupposti per beneficiare del credito di imposta. Infatti, dai documenti in possesso dell'Ufficio non era rilevabile il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere né l'effettivo sostenimento dell'imposta da parte del contribuente. Occorreva quindi che il contribuente dimostrasse di essere rimasto effettivamente inciso dalla tassazione estera e che questa non fosse stata sostenuta dal sostituto di imposta, in virtù del contratto di distacco. Il ricorrente aveva quindi proposto istanza di autotutela, allegando tutti i documenti pertinenti.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 165 del TUIR, in quanto lo stesso, già dipendente del Società_1, nel 2020 aveva svolto la propria attività lavorativa anche in Francia, in regime di distacco, avendo mantenuto in Italia la propria residenza.
Il reddito prodotto in Francia dal ricorrente è quindi stato tassato due volte, in Italia perché aveva qui la sua residenza, ed in Francia in ragione del luogo di produzione del reddito.
Pertanto, nel mod. 730/2021 redditi 2020 aveva indicato il credito di imposta per le imposte pagate in Francia
a titolo definitivo, come previsto dall'art. 165 del TUIR.
Al fine di documentare l'effettiva spettanza del credito di imposta, il ricorrente ha depositato la dichiarazione dei redditi presentata in Francia per l'anno 2020, da cui risulta che, in relazione al reddito ivi prodotto di
€ 54.088,00 (imponibile € 48.679,00), ha subito un'imposizione di € 11.479,00, di cui € 9.433,00 trattenute alla fonte dal datore di lavoro ed € 2.047,00 quali imposte dovute a seguito della dichiarazione, che il ricorrente dichiara di avere versato.
Dalla dichiarazione francese prodotta risulta evidente che il carico impositivo è stato sostenuto effettivamente dal ricorrente, anche se versate dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta.
Il ricorrente ha quindi depositato, ad ulteriore comprova della correttezza del calcolo della detrazione d'imposta, l'attestazione del datore di lavoro del reddito prodotto in Francia (l'attestazione indica quale reddito prodotto in Francia € 51.179,24, erroneamente omesso nel modello CU 2021 redditi 2020); il prospetto di calcolo per la determinazione del credito di imposta spettante in Italia ai sensi dell'art. 165 TUIR;
i prospetti di calcolo dei redditi e delle imposte francesi predisposte dalla società di consulenza Società_2.
Il ricorrente fa presente, infine, che la regolamentazione tra le parti del profilo fiscale dell'accordo di distacco risulta in ogni caso del tutto inconferente rispetto a quanto disposto dall'art. 165 TUIR, come chiarito dalla giurisprudenza indicata in ricorso.
3. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controdeduzioni depositate in data 12 settembre 2025.
L'Agenzia delle Entrate rileva che i presupposti per ottenere il riconoscimento del credito di imposta sono: la produzione di un reddito all'estero; la concorrenza di tale reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente;
il versamento all'estero a titolo definitivo delle imposte sul reddito stesso.
L'Agenzia osserva, in primo luogo, che non sussiste la condizione della concorrenza tra reddito estero e reddito complessivo prodotto, in quanto la certificazione unica presentata dal sostituto di imposta non indica alcun reddito prodotto all'estero e la relativa tassazione lorda e netta effettuata in Italia, elementi invece indicati nel mod. 730/20121 del dipendente (reddito € 51.179,00, imposta estera € 10.862,00). Nel modello
730 sono indicati il reddito complessivo certificato dal datore di lavoro nella CU, che non specifica redditi prodotti all'estero, ed un ulteriore reddito non certificato da sostituti di imposta italiani. Il CU rilasciato dal datore di lavoro indica, quindi, l'intero reddito come prodotto in Italia e la relativa tassazione operata in Italia, ma non l'ulteriore tassazione effettuata in Francia, che duplica quella operata in Italia. Il sostituto di imposta avrebbe quindi dovuto trasmettere una CU/2021 integrativa.
Inoltre, l'Agenzia osserva che la documentazione prodotta non comprova che il contribuente sia stato effettivamente inciso dall'imposta estera e che questa non sia rimasta a carico del datore di lavoro. Il presupposto consiste nel fatto che le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo. La dichiarazione dei redditi francese non certifica che le imposte siano state effettivamente pagate per intero ed a titolo definitivo.
L'Agenzia rileva, infine, che il ricorrente non ha depositato gli accordi normalmente esistenti nella lettera di distacco, che consentono di verificare che l'imposta estera sia effettivamente rimasta a carico del dipendente, non avendo comprovato che questi abbia restituito al datore di lavoro le imposte da questi versate allo stato estero.
In definitiva, manca quindi la prova che il ricorrente sia stato effettivamente sottoposto a doppia imposizione.
4. Con memoria depositata il 29 gennaio 2026, il ricorrente confuta le argomentazioni recate dall'Ufficio nelle controdeduzioni, in quanto la stessa contestazione dell'Agenzia concerne il disconoscimento del credito di imposta e non l'accertamento di un ulteriore reddito non dichiarato. La parte insiste che la documentazione prodotta comprova l'avvenuta doppia tassazione, né dipende dal ricorrente l'errata compilazione da parte del sostituto di imposta della CU, mancate della certificazione dei redditi esteri, comunque avvenuta con il documento allegato 9 al ricorso. Le imposte estere sono pagate a titolo definitivo nel periodo di imposta in cui sono versate allo Stato estero, non essendoci altro documento da depositare per dimostrare detta circostanza.
Ribadisce che per costante giurisprudenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 165 TUIR, è irrilevante l'eventuale esistenza di accordi privati tra datore di lavoro e lavoratore in ordine al pagamento delle imposte estere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. la Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato, nei limiti sotto indicati. Il controllo formale della dichiarazione dei redditi prodotta dal ricorrente per l'anno 2020 ha dato esito negativo in quanto il reddito estero dichiarato dal ricorrente non ha trovato riscontro nella CU rilasciata dal datore di lavoro, che ha indicato i redditi corrisposti come interamente prodotti in Italia. Dalla documentazione depositata non risulta che il datore di lavoro abbia prodotto una certificazione unica integrativa, nonostante le attestazioni rilasciate all'interessato, e quindi la violazione formale permane.
In mancanza di tale corrispondenza tra i dati dichiarati dal ricorrente e quelli dichiarati dal sostituto di imposta, occorre valutare se il contribuente abbia in giudizio fornito la prova non solo di avere prodotto il reddito all'estero, ma, soprattutto, se tale reddito sia stato assoggettato ad imposizione sia in Francia sia in Italia, con conseguente maturazione del diritto a detrarre le imposte pagate in Francia, ai sensi dell'art. 165 TUIR, sussistendone i presupposti, con specifico riferimento all'ammontare delle imposte effettivamente pagate in
Francia a titolo definitivo.
Dalla CU depositata risulta che il reddito da lavoro dipendente è stato prodotto in Italia e su tale reddito il sostituto di imposta ha corrisposto al fisco italiano le imposte corrispondenti. Il ricorrente ha anche dichiarato, nel mod. 730/2021 (rigo C1 col. 3) il medesimo reddito indicato nel punto 1 della CU, e nel rigo C9, col. 1, la medesima imposta versata indicata nella CU nel punto 21 della CU. Dall'incrocio dei dati dichiarati non emerge quindi che il reddito prodotto all'estero indicato nel rigo G4 del mod. 730 sia ricompreso, e non ulteriore, rispetto a quello indicato nel rigo C1.
La Corte ritiene, tuttavia, che i documenti prodotti in giudizio consentano di ritenere dimostrato che effettivamente il reddito prodotto in Francia sia ricompreso in quello totale indicato nella CU. Tanto si evince, in primo luogo, dalla dichiarazione del datore di lavoro in data 8 ottobre 2021 (all. 9 ric.), in cui si afferma l'erronea omissione nel mod. CU 2021 dell'annotazione riguardante il reddito prodotto in Francia, sia pure per un importo non perfettamente coincidente con quello indicato nella dichiarazione dei redditi francese.
Tale dichiarazione trova riscontro nella dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente in Francia (all. 6 ric.) e nel documento dell'autorità fiscale francese (all. 7 ric.), da cui si evince che l'imposta di € 9.235,00 è stata trattenuta e versata dal sostituto di imposta.
Benché rimanga incomprensibile il motivo per cui il sostituto di imposta non abbia provveduto a rettificare formalmente la CU, tali documenti consentono di ritenere ragionevolmente provato che i redditi prodotti in
Francia siano ricompresi in quelli indicati nella CU al punto 1, per i quali è stata applicata anche la tassazione italiana, oltre quella francese.
Tuttavia, dall'esame della documentazione dell'autorità fiscale francese si evince la parziale fondatezza della ripresa effettuata dall'Agenzia delle Entrate, che nelle controdeduzioni ha insistito per ritenere mancata la prova dell'effettivo versamento a titolo definitivo delle imposte dichiarate in Francia.
Infatti, dalla documentazione fiscale francese appare provato che, in relazione al reddito ivi prodotto, il sostituto di imposta ha versato a titolo definitivo € 9.433,00 (punto 1AF della dichiarazione francese, all. 6, indicati in € 9.235,00 nel documento 7). Dalla medesima documentazione si evince che € 2.047,00 dovevano essere versati dal ricorrente a completo adempimento dei propri obblighi tributari in Francia, versamento successivo di cui non vi è prova in atti dell'avvenuta effettuazione. In sintesi, dalla documentazione fiscale francese risulta che la dichiarazione ivi presentata aveva condotto all'esito di un'imposta a debito di
€ 2.047,00, che non risulta sia stata versata né dal ricorrente né dal sostituto di imposta. Infatti, non è stata depositata in giudizio la quietanza dell'avvenuto versamento da parte del ricorrente, o altra documentazione a comprova del versamento fatto dal sostituto di imposta. Anzi, al documento formato da Società_2, all. 11 al ricorso, è allegata la tabella di calcolo delle imposte dovute al fisco francese, nell'importo di € 2.046,00, in relazione al quale la società annota che sarà necessario procedere al pagamento di tale importo alle autorità fiscali francesi entro i termini indicati dalla “bolletta fiscale finale”, come confermato dal doc. 7, in cui tale importo risulta ancora da pagare. Essendo stato provato dal ricorrente solo il pagamento a titolo definitivo di € 9.433,00, e non anche del saldo di € 2.046,00, il credito di imposta può essere riconosciuto solo in relazione all'imposta effettivamente pagata, e non sulla base di € 11.479,00.
Pertanto, utilizzando lo schema di calcolo di cui al documento all. 10 al ricorso, la Corte ridetermina in
€ 8.925,00 il credito di imposta spettante al ricorrente (€ 9.433,00 x 94,62% = € 8.925,50).
Restano assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze e deduzioni proposte dalle parti, anche considerato che eventuali accordi di distacco non incidono sulla titolarità soggettiva dell'imposta.
2. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio, considerato che l'attività dell'ufficio si è resa necessaria per il difetto originario della documentazione fiscale e per la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e accerta in euro 8.925,00 il credito di imposta spettante al ricorrente.
Spese compensate.
L'Estensore Il Presidente
UD AR AS MI