Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR01 9 01/ 02 IN NOME DE OPOLO ITALIANO Oggetto Restaurabilite to SEZIONE TERZA CIVILE circolazione strastuly Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 9455/99 Cron. 469 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 527 Consigliere - Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 17/12/01 CASSAZIONE - UFFICIO COPIE Dott. Italo PURCARO - Consigliere Richiesta cop a studio dal Sig IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente Der diritti SEN TENZA 11 FEB, 2002 CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RANDA ROMERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARIO dal Sig. eds CAPPELLERI, che lo difende, giusta delega in atti;
per diritti 4.SS. 11.2.22 ricorrente - IL CANCELLIERS
contro
LLOYD ITALICO ASSIC SPA, con sede in Genova, in €1,55 L.3000 INCELLERIA persona del Dirigente dott. Paulo Da Silva Sebastia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che DG728826 la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 nonchè contro 2180 -1- PIEDIMONTE GIUSEPPE;
intimato avverso la sentenza n. 843/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 18/11/97 e depositata il 18/03/98 (R.G. 1283/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato OV CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PP NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 26 febbraio e l'11 marzo 1991 RA ME, premesso che il 16 luglio 1990 la sua autovettura si era scontrata con altra autovettura di proprietà di OV PI ed assicurata con la società Lloyd Italico, conveniva detti soggetti davanti al Tribunale di Roma chiedendo di essere risarcita dei danni subiti dalla sua persona e dal veicolo. Costituitasi soltanto la società convenuta, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 22 settembre 1994, rigettava la domanda, ritenendo che la RA era la esclusiva responsabile del sinistro. Proposto appello dalla RA e costituitisi entrambi gli appellati, la 5 Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 18 marzo 1998, riteneva applicabile la presunzione di uguale responsabilità dei due conducenti prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e, in ordine al quantum debeatur, rilevava che la RA non aveva riproposto in appello la domanda di risarcimento del danno conseguente alle lesioni personali da lei subite, avendo chiesto soltanto il risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura, onde riteneva rinunziata la prima domanda a norma dell'art.346 c.p.c.; relativamente ai danni al veicolo, la Corte rigettava la domanda per assenza di prova. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ME RA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, a cui la società Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso. PP PI non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 3 4 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, secondo comma, c.c. e dell'art. 101, 104, 107 cod. stradale, nonché dell'art. 2733 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.". La ricorrente sostiene che è stata provata l'assenza di sua responsabilità in ordine all'incidente, il quale si è verificato perché l'autovettura del convenuto "andava a velocità sostenuta e, soprattutto, in direzione contraria a quella che avrebbe dovuto diligentemente tenere, ossia contromano"; ciò afferma la ricorrente è stato ammesso nella comparsa di costituzione del PI in appello con dichiarazione che ha valore confessorio, onde "inconferente” è il riferimento che la sentenza impugnata fa alla violazione dell'art. 107 cod strad. (che { disciplina la distanza di sicurezza, e non la precedenza) "per suffragare l'ipotesi del concorso di responsabilità”. Il motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha, innanzitutto, affermato che risultava provata la violazione del codice della strada da parte di ambedue i conducenti dei veicoli scontratisi: in particolare, la "Fiat NO" della RA “dalla posizione di sosta" in un parcheggio “andò ad immettersi sulla strada", e quindi non osservò l'obbligo di dare al veicolo di controparte la precedenza prescritta dall'art. 105, comma settimo, dell'abrogato codice della strada (applicabile in relazione alla data dello scontro); la “Seat Ibiza" del PI “proveniva contromano". Successivamente ha rilevato che non era "possibile stabilire l'effettiva incidenza causale delle suddette due violazioni al codice della strada poste in essere dai conducenti né graduare le rispettive colpe", perché 4 5 mancavano gli “ulteriori indispensabili elementi di fatto in ordine all'effettivo punto d'urto, alla posizione della Fiat NO al momento dello scontro, alla velocità con cui detta manovra era stata eseguita”. Sulla base di tale accertamento di fatto la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la presunzione di uguale responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.. Essa, quindi, ha escluso che il procedere “contromano", da parte dell'autovettura del PI, fosse la causa esclusiva dello scontro ed ha attribuito efficacia causale anche alla violazione, da parte della RA, dell'obbligo di dare la precedenza. Trattasi di accertamenti di fatto che rientrano nei poteri del giudice del merito, e la cui motivazione resiste alle censure della ricorrente. In particolare, non sussiste la dedotta violazione dell'art.2733 c.c., perché il PI, nella comparsa di costituzione in appello, ha ammesso la propria responsabilità “concorrente”, e non esclusiva, in گیا ordine allo scontro. E tale limitata responsabilità è stata ravvisata dalla Corte di appello. Non assume rilievo, pertanto, la questione - posta nel controricorso se nella detta ammissione debba ravvisarsi una confessione. In ordine all'errata indicazione dell'art. 107 (anziché dell'art. 105) cod. strad., va osservato che tale errata indicazione dell'articolo, peraltro irrilevante, è contenuta nella sentenza di primo grado (riportata nello "svolgimento del processo" della sentenza impugnata), ma non nei "motivi della decisione" di appello. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art.346 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.", 5 6 rilevando che la domanda di risarcimento dei danni fisici è "inseparabile" da quella di risarcimento dei danni materiali, "posto che sono voci differenti ma relative alla stessa domanda inerente al quantum debeatur”, onde il petitum della richiesta risarcitoria è unico e non separabile in diversi giudizi. La Corte di appello, pertanto, non poteva intendere come rinunziata la domanda di risarcimento dei danni fisici, anche se nell'atto di appello si chiedeva solo il risarcimento del danno materiale per un evidente lapsus calami. Il motivo di ricorso è infondato, ma va corretta la disposizione legislativa che è stata individuata dalla Corte di appello a fondamento della propria pronunzia. La Corte territoriale, nel ritenere che l'appellante non aveva chiesto il risarcimento dei danni alla persona, non ha fatto applicazione dell'art.346 c.p.c., ma ha interpretato il contenuto dell'atto di appello e l'oggetto della domanda dell'appellante, concludendo che tale oggetto era stato limitato (rispetto alla domanda originaria della stessa parte) al risarcimento dei danni materiali inferti all'autovettura, con esclusione dei danni alla persona. Non viene in rilievo, quindi, la “riproposizione” di domande ed eccezioni, e cioè la loro introduzione nel giudizio di appello a mezzo di atti diversi da quello di impugnazione, ma piuttosto l'ambito di quest'ultimo atto, e quindi la corrispondenza della pronunzia al petitum dell'appellante. La Corte di appello non ha fatto altro che individuare i limiti della domanda dell'appellante ed adeguare ad essi la propria pronunzia. La 7 disposizione applicata è pertanto l'art. 112 c.p.c., e non l'art.346 erroneamente richiamato dalla Corte di appello. L'interpretazione che la Corte di appello ha dato al contenuto dell'atto di appello è corretta perché essa è conforme al suo inequivoco tenore letterale, avendo l'appellante chiesto "il risarcimento integrale dei danni subiti dalla vettura attrice” (v. le conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata). Il ricorrente si limita, in proposito, ad osservare che tale richiesta è frutto di un lapsus calami, il quale, però, non può essere riferito ad una intera ed esplicita frase, che è limitata ai danni alla vettura ed esclude ogni riferimento ai danni subiti dalla persona. La correzione apportata alla motivazione della sentenza impugnata (ai sensi dell'art.384, secondo comma, c.p.c.) rende irrilevante la questione posta dalla ricorrente se possa qualificarsi come domanda کی autonoma quella di risarcimento dei danni alla persona rispetto alla domanda di risarcimento dei danni alle cose. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.", censurando sia l'affermazione del concorso di responsabilità (che si assume contraddittoria con l'accertamento che l'altro veicolo "proveniva contromano"), sia la ritenuta assenza di prova del danno materiale all'autovettura, la quale era attestato dalla "versata documentazione" in atti. La prima censura è infondata perché non esiste contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata relativa all'applicazione 7 8 della presunzione di uguale responsabilità dei due conducenti, avendo la Corte di appello ritenuto, come si è già detto, che lo scontro era da ☐ attribuirsi anche all'inosservanza della norma sulla precedenza da parte della ricorrente. La seconda censura è inammissibile perché non si indicano nel ricorso per cassazione da quali documenti si desume la prova della entità dei danni al veicolo della ricorrente e quindi quali siano i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
4. In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. La parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle BOST 127.11 spese del giudizio di cassazione. 20.66
P.Q.M.
14.5, 77| La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 17 dicembre 2001. Il Relatore-Estensore Il Presidente Fiducia Еший про Garan Depositata in Cancelleria oggi, fi 11/2.02 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Casoli NTRAL OMA 2 20021 8