Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
L'art. 4, n. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale prevede, al fine di una sollecita definizione dello "status" dei coniugi, anche senza istanza di parte, la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, non è in contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, non dando luogo ad un'arbitraria discriminazione rispetto ai soggetti che vedano definiti in unico contesto tutti i suddetti rapporti, atteso che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettata in un unico contesto, e che la tutela fornita dai provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4, con la loro espressa modificabilità da parte del giudice istruttore e con la possibile retroattività degli effetti del definitivo riconoscimento dell'assegno di divorzio al momento della domanda vale a garantire il coniuge più debole per tutta la durata del processo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2003, n. 11838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11838 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS PRESIDENTE
Dott. Donato PLENTEDA CONSIGLIERE
Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE
Dott. Francesco FELICETTI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI Rel. CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Addolorata GIANGRANDE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Laura Remiddi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
GI NI, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Monaci n. 21, presso lo studio dell'Avv. Paolo Colosimo che lo rappresentata e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso;
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3646/01 pubblicata il 16.11.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.4.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.1997, GI DA chiedeva al Tribunale di Latina di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.9.1977 con Addolorata DE. Il giudice adito, con sentenza non definitiva del 10.6-30.8.1999, provvedeva in conformità, disponendo mediante separata ordinanza per la decisione delle questioni di carattere patrimoniale. Avverso tale sentenza, proponeva appello la DE, deducendo che il primo giudice aveva errato nel pronunciare lo scioglimento del vincolo coniugale senza contestualmente impartire le necessarie statuizioni economiche, onde la denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 4, nono comma, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987), in relazione agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, con specifico riguardo al grave pregiudizio per i diritti dell'ex coniuge il quale, in assenza dei riferiti provvedimenti, sarebbe rimasto privo di ogni tutela.
Resisteva al gravame il DA, chiedendone il rigetto. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 10.10-16.11.2001, respingeva il mezzo, sui rilievi: a) che la DE, per il momento, continuasse a percepire dal marito gli assegni stabiliti in sede di separazione consensuale (omologata il 27.6.1994), tanto vero che il Presidente del sopra indicato Tribunale, con ordinanza in data 17.3.1998, aveva dichiarato che non vi erano provvedimenti urgenti da adottare in relazione al tenore delle condizioni della riferita separazione, laddove il giudice istruttore, con ordinanza fuori udienza del 25-26.1.1999, aveva respinto un ricorso cautelare della stessa DE volto ad ottenere un aumento degli emolumenti mensili per sè e per i due figli;
b) che il sopra citato art. 4, nono comma, desse espressa facoltà al tribunale di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza non definitiva sullo status riservando al prosieguo la determinazione dell'assegno di divorzio, anche in relazione alla disciplina generale dettata, riguardo al processo civile ordinario, dall'art. 277, secondo comma, c.p.c.;
c) che la richiamata normativa non si ponesse in contrasto con i principi enunciati negli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, dedotto sul rilievo che il coniuge più debole potesse rimanere privo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione una volta venuta a cessare, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, la validità del titolo a percepire un simile emolumento, avuto riguardo all'esistenza di rimedi giustiziali alternativi, costituiti, rispettivamente, dal provvedimento ex art. 700 c.p.c. suscettibile di venire emanato dal presidente del tribunale durante la sospensione del processo, ovvero dal provvedimento di attribuzione di un assegno provvisorio di divorzio, suscettibile di venire emanato dal giudice istruttore, tali da ripristinare quanto erogato dal DA in virtù della regolamentazione convenuta all'atto della separazione;
d) che il congegno processuale relativo alla pronuncia della sentenza non definitiva escludesse la possibilità di adottare, in sede di gravame, provvedimenti circa le condizioni economiche del divorzio.
Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione la DE, deducendo due motivi di impugnazione, illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso il DA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Attraverso i due motivi di gravame sopra indicati, del cui esame congiunto si palesa l'opportunità involgendo essi la trattazione di questioni strettamente connesse, l'odierna ricorrente denunzia quanto segue.
Con il primo, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 4, nono comma, della legge n. 898 del 1970, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo:
a) che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto infondata la censura mossa dalla DE alla decisione di primo grado, la quale si era limitata a pronunciare lo scioglimento del vincolo coniugale omettendo di decidere sulle richieste economiche da lei formulate in via d'urgenza;
b) che la sentenza impugnata appare ingiusta, poiché si è limitata ad una interpretazione meramente letterale della norma, senza considerare che, nel caso di statuizione separata, dal momento in cui la decisione sullo scioglimento del vincolo passa in giudicato perdono efficacia per il divorziato i provvedimenti che erano stati assunti in sede di separazione sul presupposto della qualità di coniuge, con il risultato che, fino a quando non intervenga decisione definitiva anche sui provvedimenti economici di divorzio, l'ex coniuge più debole resta privo di tutela, non potendo più azionare (se non per gli aspetti riguardanti la prole) il precedente titolo e non disponendo ancora di un titolo che disciplini il suo nuovo status;
c) che la Corte di merito, quindi, non poteva applicare la norma contenuta nell'art. 4, nono comma, della legge n. 898 del 1970 in modo tale da privare di ogni tutela il coniuge bisognoso, ma doveva riconoscere la necessità di provvedimenti economici di divorzio, quanto meno temporanei;
d) che detta Corte ha comunque errato nel non ritenere l'interpretazione di cui sopra in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, secondo quanto illustrato nella questione di costituzionalità sollevata dalla DE nei precedenti gradi di giudizio e ribadita nell'attuale sede di legittimità, vuoi sotto il profilo della violazione dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, vuoi sotto il profilo di una non giustificata diversità di trattamento a danno del coniuge più debole, in contrasto con il principio di solidarietà sancito dal medesimo art. 2 nonché con il principio di uguaglianza, dettato dall'art. 3 della Costituzione per tutti i cittadini e, quindi, puntualizzato dal successivo art. 29 nell'ambito del rapporto tra i coniugi.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta ancora la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, nonché degli artt. 189 e 279 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo:
a) che la decisione della Corte territoriale appare altresì censurabile nella parte in cui non ha ritenuto di accogliere la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento formulata in via d'urgenza fin dal primo grado e ribadita in sede di appello;
b) che la Corte ha richiamato il congegno della sentenza non definitiva stabilito dall'art. 279 c.p.c. per dedurre l'esistenza di una non meglio precisata preclusione, per il giudice di secondo grado, di adottare provvedimenti in ordine alle condizioni economiche del divorzio;
c) che l'interpretazione data dalla medesima Corte alla norma appare però del tutto errata, posto che, in base agli artt. 4 della legge n. 898 del 1970 e 189 c.p.c., è consentito al tribunale, il quale è
investito di tutta la causa, di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e del coniuge più debole, stabilendo in particolare un assegno provvisorio di divorzio anche con decorrenza dalla domanda, onde, se ciò è; vero, analogo potere compete al giudice di secondo grado, chiamato a valutare la correttezza della decisione impugnata.
I due motivi non sono fondati.
A norma, infatti, dell'art. 4, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, "Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10".
Si osserva, quindi, al riguardo, che la disposizione sopra riportata:
a) è stata introdotta dal legislatore, secondo quanto è dato di ricavare oltre che dall'impostazione generale della legge di riforma n. 74 del 1987 (la quale ha considerevolmente ridotto la durata minima della separazione necessaria per la proposizione della domanda di divorzio, ha posto a carico della parte convenuta l'eccezione di interruzione della separazione, ha previsto la trattazione dell'impugnazione secondo il rito camerale, ha configurato la possibilità di domanda congiunta di divorzio) altresì dai lavori preparatori, allo scopo di delineare uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo, favorendo il più possibile, attraverso l'imposizione dell'appello immediato con esclusione della riserva facoltativa di impugnazione, la formazione in tempi brevi del giudicato sulla pronuncia di divorzio (e di separazione, ex art. 23, primo comma, della legge n. 74 del 1987:
Cass. 29 novembre 1999, n. 13312) e frustrando così gli intenti defatigatori che pongano ostacoli ad un rapido intervento della decisione sullo status matrimoniale tale da eliminare l'incidenza negativa della durata della controversia attinente ai rapporti diversi da quello personale tra i coniugi;
b) configura non una deroga, ma un'ipotesi di applicazione del principio generale di cui all'art. 277, secondo comma, c.p.c. (e all'art. 279, primo comma, n. 4, c.p.c.), con l'unico elemento distintivo della sostituzione, rispetto all'istanza di parte ed alla necessaria verifica della sussistenza dell'apprezzabile interesse di questa alla sollecita definizione della domanda, di una valutazione generale ed astratta della rispondenza della pronuncia non definitiva ad un interesse siffatto (Cass. 20 febbraio 1996, n. 1314);
c) è stata quindi estesa dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dalla maggioranza degli autori, ad ogni caso in cui restino ancora da definire, non soltanto i rapporti patrimoniali dei coniugi, ovvero la spettanza o la quantificazione dell'assegno di divorzio o l'assegnazione della casa familiare o il diritto alle quote delle indennità di fine lavoro (Cass. 19 marzo 1992, n. 3426;
Cass. 26 aprile 1993, n. 4873), ma altresì quelli, patrimoniali e non, nei riguardi dei figli (Cass. 18 aprile 1991, n. 4193; Cass. 4873/93, cit.; Cass. 1314/96, cit.), o anche altre questioni pendenti tra le parti che richiedano indagini istruttorie (Cass. 1314/96, cit.);
d) viene infine intesa dalla prevalente dottrina nel senso che il tribunale, qualora la causa sia matura per la decisione sul divorzio, ma non per quella sull' "assegno" (nel senso di cui sopra), anche d'ufficio, (non può, ma) "deve", senza alcun potere discrezionale in merito, pronunciare sentenza non definitiva sul divorzio medesimo.
Posto, dunque, che, in termini siffatti, l'impugnata sentenza non merita di per sè censura, occorre quindi esaminare la questione di legittimità costituzionale che, già disattesa dal Giudice di appello, è stata riproposta dalla ricorrente in sede di legittimità. Al riguardo, conviene rammentare come questa Corte, con altra pronuncia (Cass. 4193/91, cit.) che il Collegio odierno condivide a pieno e che intende qui ribadire, abbia già respinto un'analoga eccezione, parimenti sollevata in relazione agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, segnatamente affermando:
a) che alla base delle varie prospettazioni di incostituzionalità della disposizione in esame, avanzate dalla medesima ricorrente, è la contestazione dell'esigenza di speditezza che la sentenza non definitiva è volta ad assicurare, ciò che, di per sè, si osserva quindi ora, appare in contrasto, giusta quanto precede, con la lettera e con la ratio della norma contenuta nell'art. 4, nono comma, della legge n. 898 del 1970, come novellata dalla legge n. 74 del 1987;
b) che il differimento ad un momento successivo, rispetto alla pronuncia di divorzio, della definizione dei diritti (come nella specie rivendicati) e dei doveri conseguenti al nuovo status non appare integrare un motivo di pregiudizio o di discriminazione rispetto al soggetto che veda riconosciuto il proprio diritto all'assegno contestualmente alla pronuncia di divorzio, atteso che nessun principio costituzionale impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri che scaturiscono da un determinato status sia dettata in un unico contesto e che la convergente tutela fornita dai provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'ottavo comma del sopra richiamato art. 4, dalla loro espressa modificabilità da parte del giudice istruttore a norma di quest'ultima disposizione (onde il potere di completo riesame dell'ordinanza presidenziale attribuito a quest'ultimo è volto esattamente ad assicurare che la tutela accordata sia quanto più possibile rispondente alle mutevoli condizioni dell'uno e dell'altro coniuge) e dalla possibile retroattività degli effetti del definitivo riconoscimento dell'assegno di divorzio al momento della domanda (cui può aggiungersi il rimedio, pure menzionato - tra gli altri - dalla Corte territoriale, costituito dall'applicazione, in sede di cautela innominata, dell'ultimo comma dell'art. 669/ter c.p.c., quale richiamato dall'art. 669/quater, secondo comma, c.p.c. per il caso in cui il processo, come nella specie, risulti sospeso), vale a garantire il coniuge più debole per tutta la durata del processo e fino al momento in cui, sulla base del compiuto accertamento dei presupposti di cui all'art. 5, sesto comma, della già indicata legge n. 898/1970 e successive modifiche, potranno essere definitivamente determinati l'an ed il quantum dell'assegno anzidetto.
Per quanto, infine, concerne la mancata adozione da parte della Corte territoriale di provvedimenti in ordine alle condizioni economiche del divorzio, segnatamente censurata in questa sede con il secondo motivo di impugnazione, vale notare, secondo quanto già rilevato correttamente dalla Corte medesima, che detto giudice è stato investito del gravame proposto avverso la sentenza non definitiva di divorzio, onde non poteva evidentemente statuire (ancorché in via provvisoria) su un capo di domanda, come appunto quello relativo al riconoscimento dell'assegno corrispondente, non deciso (neppure in via provvisoria) dal giudice di primo grado e destinato, quindi, ad ulteriore istruzione davanti ad esso. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La delicatezza della controversia e dei rapporti a questa sottesi giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 AGOSTO 2003.