Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2921
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Sentenza 27 febbraio 2002

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La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - interpretato autenticamente dall'art. 3, secondo comma, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160) - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma, dovendo invece farsi riferimento per la determinazione della quota aggiuntiva di pensione, in relazione alla normativa vigente alla data di originaria maturazione del diritto a pensione, alla misura fissata dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2921
    Data del deposito : 27 febbraio 2002

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