Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - interpretato autenticamente dall'art. 3, secondo comma, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160) - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma, dovendo invece farsi riferimento per la determinazione della quota aggiuntiva di pensione, in relazione alla normativa vigente alla data di originaria maturazione del diritto a pensione, alla misura fissata dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA VE, OR GI, LU RG, NI NU ER, BR IA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via A. Bertoloni n. 1/E, presso l'avv. Carlo Moracci, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15 del Tribunale di Firenze depositata il 20 gennaio 1999 (R.G. n. 396/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Carlo Moracci e Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 13/20 gennaio 1999, ha confermato la decisione in data 10 luglio 1997, con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da VE AN e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe. Costoro avevano richiesto che le quote aggiuntive di pensione ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 21, sesto comma, legge 21 marzo 1988 n. 67, fossero determinate sulla parte di retribuzione eccedente il c.d.
tetto pensionabile rivalutata al 1^ gennaio 1988, data di decorrenza della maggiorazione, anziché secondo il calcolo eseguito dall'ente previdenziale sul valore nominale della parte di retribuzione eccedente il massimale stabilito all'epoca del collocamento in quiescenza (avvenuto per tutti in un periodo compreso tra l'ottobre 1976 e il giugno 1979).
Nel disattendere l'appello del AN e degli altri pensionati, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza costituzionale, ha evidenziato che la data del 1^ gennaio 1988 segna soltanto il momento della corresponsione della quota aggiuntiva, la quale deve invece essere "determinata con riferimento alla situazione" per così dire, cristallizzata all'atto del collocamento a riposo". I soccombenti hanno richiesto la cassazione di questa pronuncia con ricorso articolato in un unico motivo.
L'INPS ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento, i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 21 legge 11 marzo 1988 n. 67, dell'art. 3, comma 2 bis, decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 21 maggio 1988 n. 160, in relazione all'art. 3, undicesimo comma, legge 29 maggio 1982 n. 297. Assumono che con la disposizione di carattere interpretativo di cui al denunciato art. 3, comma 2 bis, decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 21 maggio 1988 n. 160, si è inteso affermare il principio della rivalutazione delle retribuzioni del periodo da prendere in considerazione, senza con ciò rendere applicabili indiscriminatamente norme diverse quali quelle contenute nei commi 8, 9 e 10 dell'art. 3 legge n. 297 del 1982, e che detta regola opera nei confronti di tutti coloro collocati in pensione prima del gennaio 1988, senza alcuna differenza fra coloro che siano stati collocati in pensione in epoca anteriore o posteriore al 1982, e senza peraltro attribuire retroattivamente alcun beneficio, dal momento che i pensionati nulla devono ricevere per il periodo intercorrente sino al 1^ gennaio 1988, essendo stato invece riconosciuto il diritto a conseguire per il periodo successivo la quota aggiuntiva calcolata secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell'art. 3 legge n. 297 del 1982. La doglianza non può essere accolta. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. oltre alla sentenza 6 marzo 2001 n. 3225, di cui si riporta la massima, le pronunce 1^ marzo 2001 n. 2968, 8 marzo 1999 n. 1973, 13 agosto 1996 n. 7540, 11 maggio 1996 n. 4446, 8 maggio 1996 n. 4314, 24 novembre 1995 n. 12137), la norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 - interpretato autenticamente dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 160 del 1988 (di conversione del decreto legge 21 marzo 1988 n. 86) - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, undicesimo comma, legge n. 297 del 1982, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30
giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma, dovendo invece farsi riferimento per la determinazione della quota aggiuntiva di pensione, in relazione alla normativa vigente alla data di originaria maturazione del diritto a pensione, alla misura fissata dall'art. 26 della legge n. 160 del 1975.
Si è infatti rilevato, conformemente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 22 febbraio 1990 n. 72, che la data del 1^ gennaio 1988 segna solo il momento di decorrenza del diritto del pensionato al pagamento della quota aggiuntiva, e che il calcolo di questa deve essere effettuato con riferimento alla data della decorrenza della pensione, aggiungendo alla pensione in precedenza liquidata un'ulteriore quota determinata con gli stessi criteri utilizzati per la parte di retribuzione pensionabile.
La norma infatti nel richiamare la "retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile" non può che riferirsi alla retribuzione al momento del pensionamento, in quanto, diversamente, se si dovesse procedere ad una rivalutazione sia pure di una parte della retribuzione (quella eccedente il c.d. tetto) ai fini della determinazione della quota aggiuntiva, si finirebbe con l'effettuare una riliquidazione, ancorché parziale, della pensione che, già esclusa dalla Corte Costituzionale, pure i ricorrenti esplicitamente affermano esulare dalle loro richieste. I ricorrenti richiamano a sostegno della loro tesi la pronuncia di questa Corte 12 novembre 1992 n. 12170, ma questa non è in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale ora riferito, poiché nel riportarsi alla interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 72 del 1990 alle norme qui denunciate, si limita ad affermare l'applicabilità delle quote aggiuntive di cui all'art. 21 legge n. 67 del 1988 anche in favore di coloro che sono stati collocati in pensione anteriormente al 1^ gennaio 1988, senza nulla specificare in ordine al calcolo della quota.
Dal suesposto orientamento sembra invece discostarsi la recente pronuncia di questa Corte 28 marzo 2000 n. 3737, avendo confermato la decisione del giudice del merito che aveva calcolato la quota aggiuntiva a titolari di pensione liquidata anteriormente al 30 giugno 1982, sulla base della rivalutazione della retribuzione pensionabile a norma dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982. Ma il contrasto è solo apparente, dovendosi rilevare che in motivazione la medesima sentenza ha specificato, affermando esplicita adesione alla pronuncia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 72 del 1990, che il computo della quota aggiuntiva non implica una riliquidazione della pensione, in quanto si risolve in una mera sommatoria di due entità distinte (retribuzione e quota aggiuntiva) calcolate secondo aliquote diverse, e che la data del 1^ gennaio 1988 non indica la decorrenza di una pensione nuovamente e ulteriormente liquidata, ma il momento a partire dal quale deve, anche per le pensioni anteriormente decorrenti, essere corrisposta la quota aggiuntiva calcolata sulla parte eccedente la retribuzione che superava il previgente tetto massimo pensionabile, così sostanzialmente escludendo la rivalutazione della quota.
I principi affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, innanzi evidenziati, trovano ulteriore conferma nella pronuncia del Giudice delle leggi n. 180 dell'8 giugno 2001, ove si è sottolineato che la scelta legislativa contenuta nelle disposizioni delle norme in esame mira "a ricondurre la posizione dei titolari di pensioni liquidate prima del 1^ gennaio 1988 alla disciplina generale del calcolo delle quote aggiuntive, che per la rivalutazione della retribuzione considera unicamente periodi anteriori al pensionamento" e che il meccanismo previsto dall'art. 21 più volte richiamato, come precisato dalla precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 1995, esclude ai fini della determinazione delle quote aggiuntive qualsiasi operazione di complessivo ricalcolo del trattamento.
La decisione qui impugnata è conforme al suddetto orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e che va qui ribadito. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. i ricorrenti restano esonerati dal pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell'INPS. Nulla riguardo all'altra parte cui è stato pure notificato il ricorso per cassazione, Albatros Fanfani, non avendo costui espletato alcuna attività processuale in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002