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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3229/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Generale C.a.dalla Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15550/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8943 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3963/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo alla Tasi per l'annualità 2017 dovuta su un immobile ubicato nel Comune di Fiumicino.
Deduceva l'Ricorrente_1 che una parte del compendio immobiliare (particella n. 364) era adibita esclusivamente ad attività didattica e di accoglienza di minori in difficoltà, mentre la restante parte
(particella n. 369) era adibita ad abitazione delle religiose e quindi ad attività di culto.
Per l'attività didattica, nel 2017 l'Ricorrente_1 richiedeva un compenso pari a un terzo del costo medio per studente indicato dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 181.
2. Con sentenza n. 15550, depositata il 29 novembre 2023, il ricorso veniva respinto.
Osservava la Commissione che l'istituto ricorrente aveva ammesso di percepire un contributo economico per l'attività didattica che, anche se modesto, esclude l'esenzione prevista dall'art. 16, lettera a, della Legge n. 222 del 1985. Per la restante parte asseritamente adibita ad alloggio delle religiose l'Ricorrente_1 non aveva fornito alcuna prova a riguardo.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Ricorrente_1.
L'appellante, con riferimento all'immobile adibito ad attività didattica, ribadisce il carattere simbolico della retta, tale da coprire solo una modesta frazione del costo effettivo del servizio.
L'importo richiesto ai frequentatori della scuola è pari a poco meno di 1/5 del costo medio annuo per studente indicato nel Decreto Ministeriale 181, art. 5 comma 3.
Il secondo immobile, come già affermato in primo grado, è in realtà adibito a residenza delle religiose del convento, e, in relazione a tale destinazione, esente dal tributo ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera i, del
D.lgs. n. 504 del 1992.
4. Con controdeduzioni il Comune di Fiumicino chiede la conferma della sentenza impugnata.
Osserva che la percezione di un compenso per l'attività didattica, anche se di modesto ammontare, richiede una prova specifica dei presupposti per ottenere il beneficio, consistenti nello svolgimento di un'attività non commerciale. Nessuna prova è stata offerta, inoltre, relativamente all'effettiva residenza delle religiose all'interno dell'immobile.
5. All'odierna udienza pubblica, il difensore dell'Ricorrente_1 deposita giurisprudenza di questa Corte di Giustizia, riguardante ricorsi presentati dall'appellante per imposte dovute per il medesimo immobile riferito ad altre annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ricorrente_1 è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
1. Con riferimento alla parte del compendio immobiliare adibito a residenza delle religiose, questa Corte di Giustizia, con sentenza n. 1857 del 2025, ha affermato il condivisibile principio che la destinazione di un edificio ad abitazione delle religiose è a tutti gli effetti equiparata all'attività di culto, indipendentemente dalla classificazione catastale dell'immobile.
A fronte di un'affermazione in tal senso dell'Ricorrente_1, era onere del Comune fornire, sulla base di documentazione o di sopralluoghi, idonea prova contraria.
Sul punto si è espressa anche la Sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza n. 17679 del 2024, che ha ribadito il nesso di strumentalità fra l'attività di accoglienza delle religiose e l'esercizio di un'attività di culto.
2. Con riferimento all'unità immobiliare adibito ad attività didattica, la medesima sentenza di questa Corte di Giustizia ha affermato, con riferimento all'imposta dovuta dall'Ricorrente_1 per un altro esercizio finanziario per una diversa annualità, che una retta di gran lunga inferiore al costo medio per studente indicato nelle tabelle ministeriali va considerata come “simbolico”, in quanto palesemente non sufficiente a far fronte ai costi del servizio.
Il Collegio condivide tale giurisprudenza, osservando che se di per sé, come da orientamento consolidato della Corte di cassazione, una retta inferiore al costo medio per studente non configura automaticamente i requisiti per la prevista esenzione, è tuttavia indubbio che una richiesta economica pari a poco meno di
1/5 di quanto indicato nelle citate tabelle va considerata come puramente simbolica, spettando al
Comune provare che l'Ricorrente_1 abbia usufruito di ulteriori benefici pubblici o abbia comunque destinato anche una parte dell'immobile ad attività commerciale.
L'Ricorrente_1 ha provato gli altri requisiti oggettivi, cioè la libertà di accesso alle attività didattiche, e una particolare attenzione ai frequentatori in situazione di fragilità.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 700,00.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3229/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Generale C.a.dalla Chiesa 10 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15550/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8943 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3963/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ricorrente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo alla Tasi per l'annualità 2017 dovuta su un immobile ubicato nel Comune di Fiumicino.
Deduceva l'Ricorrente_1 che una parte del compendio immobiliare (particella n. 364) era adibita esclusivamente ad attività didattica e di accoglienza di minori in difficoltà, mentre la restante parte
(particella n. 369) era adibita ad abitazione delle religiose e quindi ad attività di culto.
Per l'attività didattica, nel 2017 l'Ricorrente_1 richiedeva un compenso pari a un terzo del costo medio per studente indicato dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 181.
2. Con sentenza n. 15550, depositata il 29 novembre 2023, il ricorso veniva respinto.
Osservava la Commissione che l'istituto ricorrente aveva ammesso di percepire un contributo economico per l'attività didattica che, anche se modesto, esclude l'esenzione prevista dall'art. 16, lettera a, della Legge n. 222 del 1985. Per la restante parte asseritamente adibita ad alloggio delle religiose l'Ricorrente_1 non aveva fornito alcuna prova a riguardo.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Ricorrente_1.
L'appellante, con riferimento all'immobile adibito ad attività didattica, ribadisce il carattere simbolico della retta, tale da coprire solo una modesta frazione del costo effettivo del servizio.
L'importo richiesto ai frequentatori della scuola è pari a poco meno di 1/5 del costo medio annuo per studente indicato nel Decreto Ministeriale 181, art. 5 comma 3.
Il secondo immobile, come già affermato in primo grado, è in realtà adibito a residenza delle religiose del convento, e, in relazione a tale destinazione, esente dal tributo ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera i, del
D.lgs. n. 504 del 1992.
4. Con controdeduzioni il Comune di Fiumicino chiede la conferma della sentenza impugnata.
Osserva che la percezione di un compenso per l'attività didattica, anche se di modesto ammontare, richiede una prova specifica dei presupposti per ottenere il beneficio, consistenti nello svolgimento di un'attività non commerciale. Nessuna prova è stata offerta, inoltre, relativamente all'effettiva residenza delle religiose all'interno dell'immobile.
5. All'odierna udienza pubblica, il difensore dell'Ricorrente_1 deposita giurisprudenza di questa Corte di Giustizia, riguardante ricorsi presentati dall'appellante per imposte dovute per il medesimo immobile riferito ad altre annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ricorrente_1 è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
1. Con riferimento alla parte del compendio immobiliare adibito a residenza delle religiose, questa Corte di Giustizia, con sentenza n. 1857 del 2025, ha affermato il condivisibile principio che la destinazione di un edificio ad abitazione delle religiose è a tutti gli effetti equiparata all'attività di culto, indipendentemente dalla classificazione catastale dell'immobile.
A fronte di un'affermazione in tal senso dell'Ricorrente_1, era onere del Comune fornire, sulla base di documentazione o di sopralluoghi, idonea prova contraria.
Sul punto si è espressa anche la Sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza n. 17679 del 2024, che ha ribadito il nesso di strumentalità fra l'attività di accoglienza delle religiose e l'esercizio di un'attività di culto.
2. Con riferimento all'unità immobiliare adibito ad attività didattica, la medesima sentenza di questa Corte di Giustizia ha affermato, con riferimento all'imposta dovuta dall'Ricorrente_1 per un altro esercizio finanziario per una diversa annualità, che una retta di gran lunga inferiore al costo medio per studente indicato nelle tabelle ministeriali va considerata come “simbolico”, in quanto palesemente non sufficiente a far fronte ai costi del servizio.
Il Collegio condivide tale giurisprudenza, osservando che se di per sé, come da orientamento consolidato della Corte di cassazione, una retta inferiore al costo medio per studente non configura automaticamente i requisiti per la prevista esenzione, è tuttavia indubbio che una richiesta economica pari a poco meno di
1/5 di quanto indicato nelle citate tabelle va considerata come puramente simbolica, spettando al
Comune provare che l'Ricorrente_1 abbia usufruito di ulteriori benefici pubblici o abbia comunque destinato anche una parte dell'immobile ad attività commerciale.
L'Ricorrente_1 ha provato gli altri requisiti oggettivi, cioè la libertà di accesso alle attività didattiche, e una particolare attenzione ai frequentatori in situazione di fragilità.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 700,00.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo