Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2012, n. 34147
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale, emessa il 12 gennaio 2012. Le parti coinvolte nel processo erano l'imputato, un amministratore di condominio, e la parte civile, erede di una persona che aveva subito lesioni a causa di un incidente avvenuto presso il condominio. L'imputato contestava la responsabilità penale per omessa manutenzione di un'area pericolosa, sostenendo che non avesse ricevuto segnalazioni di pericolo e che non fosse tenuto a intervenire senza un'apposita delibera assembleare.

La Corte ha accolto in parte il ricorso dell'imputato, annullando la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali, ritenendo inammissibile l'appello del Procuratore Generale contro la sentenza di assoluzione di primo grado. Tuttavia, ha confermato la responsabilità civile dell'imputato, sottolineando che l'amministratore ha un obbligo di garanzia per la sicurezza delle aree comuni, indipendentemente da specifiche autorizzazioni. La Corte ha evidenziato che l'omissione di interventi per rimuovere situazioni di pericolo, come le sconnessioni del marciapiede, integra una condotta colposa, specialmente in presenza di un'anziana. La sentenza ha quindi ribadito l'importanza della diligenza nella gestione delle aree comuni e la responsabilità dell'amministratore nel garantire la sicurezza dei passanti.

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Massime1

L'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtù del quale ha l'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l'incolumità di terzi (nella specie rappresentata dall'omesso livellamento della pavimentazione dell'edificio condominiale che aveva determinato la caduta di un passante).

Commentario1

  • 1L'amministratore di condominio: poteri e doveri
    Paolo Accoti · https://www.studiocataldi.it/ · 22 febbraio 2019

    Avv. Paolo Accoti - L'amministratore rappresenta l'organo di gestione e rappresentanza del condominio, lo stesso agisce alla stessa stregua di un mandatario con rappresentanza, pertanto, l'amministratore di condominio, in virtù del contratto concluso con i condòmini e, per essi, con l'assemblea condominiale, si obbliga a compiere tutti gli atti giuridici necessari, di gestione e di rappresentanza, nell'interesse del soggetto mandante, quale appunto l'assemblea. Il rapporto tra amministratore, assemblea e condòmini Gli obblighi dell'amministratore Gli altri obblighi a carico dell'amministratore Le anticipazioni economiche dell'amministratore Il rapporto tra amministratore, assemblea e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2012, n. 34147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34147
Data del deposito : 12 gennaio 2012

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