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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34585 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
udita relazione del consigliere LUCIA AIELLI;
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO LV Giuseppe, per il tramite dei difensori avv. ti Guido Contestabile e RE Sciullo, ricorre impugnando l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa ex art. 310 cod. proc. pen., che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dal GUP del Tribunale di Roma il 27/10/2023, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate dall'agevolazione mafiosa, reati per i quali LV, in esito a rito abbreviato, è stato condannato con sentenza del 20/9/2023, alla pena di anni cinque di reclusione. Il ricorrente deduce con un unico articolato motivo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis.1 cod. pen. La difesa del LV, dopo aver riprodotto il contenuto delle imputazioni, ha rilevato che il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34585 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/06/2024 Tribunale non aveva motivato in ordine alla idoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione del reato posto che la difesa aveva evidenziato l'impossibilità di riproposizione dei medesimi fatti essendo le attività commerciali del LV state sequestrate e risultando l'imputato soggetto incensurato e con ruolo marginale nella vicenda. Secondo la difesa il Tribunale ha rigettato l'appello valorizzando la presunzione relativa circa la persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria di cui all'art. 275 co.3 cod. proc. pen., senza considerare il fattore tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo generico. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016,Antignano, Rv. 266676). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale, oltre ad aver enunciato le ragioni che facevano ritenere grave la contestazione provvisoria, poi cristallizzata con la sentenza di condanna, che vedeva il ricorrente responsabile di più delitti di trasferimento fraudolento di valori aggravati dall'agevolazione mafiosa, ha motivato la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto in quella sede (incensuratezza, decorso del tempo, disagio psicologico del figlio del ricorrente) avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate le esigenze cautelari. In particolare il tempo, ha osservato il Tribunale, è stato ritenuto ininfluente attraverso pertinente rinvio a consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento 2 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE Roma, 26 giugno 2024 della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Occorre ribadire infatti che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità ( Sez. n. 6592 del 25/01/2022 Rv. 282766; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, Rv. 280248). Peraltro, ad un diverso approdo non si giunge nemmeno considerando l'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Rv. 279720) che attribuisce valenza positiva al tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti però di un rilevante arco temporale circostanza questa esclusa nel caso di specie posto che i fatti contestati risultano commessi sino al 2020. Deve invece osservarsi che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, quella applicata al ricorrente è l'unica misura idonea a prevenire il pericolo di recidiva avendo il Tribunale pertinentemente richiamato le modalità esecutive delle condotte contestate ed il ruolo non certo marginale del LV il quale si inseriva nel "sistema Alvaro" e contribuiva alla realizzazione dei delitti - fine con professionalità e per un lungo arco temporale ( pagg. 3 e 4 dell'ordinanza ). Quanto, infine, alla situazione di disagio del figlio tredicenne dell'indagato, il Tribunale ha espressamente motivato con argomentazioni tutt'altro che carenti o manifestamente illogiche (cfr. pag. 4). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 , comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO LV Giuseppe, per il tramite dei difensori avv. ti Guido Contestabile e RE Sciullo, ricorre impugnando l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa ex art. 310 cod. proc. pen., che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dal GUP del Tribunale di Roma il 27/10/2023, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate dall'agevolazione mafiosa, reati per i quali LV, in esito a rito abbreviato, è stato condannato con sentenza del 20/9/2023, alla pena di anni cinque di reclusione. Il ricorrente deduce con un unico articolato motivo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis.1 cod. pen. La difesa del LV, dopo aver riprodotto il contenuto delle imputazioni, ha rilevato che il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34585 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/06/2024 Tribunale non aveva motivato in ordine alla idoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione del reato posto che la difesa aveva evidenziato l'impossibilità di riproposizione dei medesimi fatti essendo le attività commerciali del LV state sequestrate e risultando l'imputato soggetto incensurato e con ruolo marginale nella vicenda. Secondo la difesa il Tribunale ha rigettato l'appello valorizzando la presunzione relativa circa la persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria di cui all'art. 275 co.3 cod. proc. pen., senza considerare il fattore tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo generico. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016,Antignano, Rv. 266676). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale, oltre ad aver enunciato le ragioni che facevano ritenere grave la contestazione provvisoria, poi cristallizzata con la sentenza di condanna, che vedeva il ricorrente responsabile di più delitti di trasferimento fraudolento di valori aggravati dall'agevolazione mafiosa, ha motivato la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto in quella sede (incensuratezza, decorso del tempo, disagio psicologico del figlio del ricorrente) avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate le esigenze cautelari. In particolare il tempo, ha osservato il Tribunale, è stato ritenuto ininfluente attraverso pertinente rinvio a consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento 2 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE Roma, 26 giugno 2024 della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Occorre ribadire infatti che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità ( Sez. n. 6592 del 25/01/2022 Rv. 282766; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, Rv. 280248). Peraltro, ad un diverso approdo non si giunge nemmeno considerando l'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Rv. 279720) che attribuisce valenza positiva al tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti però di un rilevante arco temporale circostanza questa esclusa nel caso di specie posto che i fatti contestati risultano commessi sino al 2020. Deve invece osservarsi che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, quella applicata al ricorrente è l'unica misura idonea a prevenire il pericolo di recidiva avendo il Tribunale pertinentemente richiamato le modalità esecutive delle condotte contestate ed il ruolo non certo marginale del LV il quale si inseriva nel "sistema Alvaro" e contribuiva alla realizzazione dei delitti - fine con professionalità e per un lungo arco temporale ( pagg. 3 e 4 dell'ordinanza ). Quanto, infine, alla situazione di disagio del figlio tredicenne dell'indagato, il Tribunale ha espressamente motivato con argomentazioni tutt'altro che carenti o manifestamente illogiche (cfr. pag. 4). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 , comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.