Articolo 6 della Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3
Articolo 5Articolo 7
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14 aprile 1989
Art. 6. 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Entrata in vigore il 14 aprile 1989
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