CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21226 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: El DD RE nato a (MAROCCO) il 07/06/1999 avverso l'ordinanza del 15/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato cessato nei confronti di El DD RE il regime di arresti domiciliari esecutivi ex art 656 comma 10 , cod. proc. pen., già sospeso in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, e ha rigettato le richieste di misure alternative dell'affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà avanzate dal condannato. A ragione della decisione osserva che El DD RE non dispone di domicilio idoneo a garantire, tenuto conto delle pregresse violazioni, l’osservanza delle prescrizioni imposte da qualunque misura alternativa. 2. Ricorre per cassazione El DD RE, per il tramite del difensore di fiducia, articolando unico motivo con cui eccepisce la nullità del provvedimento impugnato nonché di quello precedente con cui il Magistrato di sorveglianza di Mantova, in data 17 dicembre Penale Sent. Sez. 1 Num. 21226 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 2025, aveva in via provvisoria sospeso gli arresti domiciliari per omessa traduzione di entrambi i predetti atti in una lingua conosciuta o, comunque, comprensibile dal condannato alloglotta. Premesso in fatto che il difensore aveva rappresentato all’udienza del 15 gennaio 2026 che El DD RE non parlava e comprendeva la lingua italiana, tanto che nel procedimento di cognizione era stato nominato un interprete, che tutti gli atti formati fino a quel momento non risultavano tradotti in modo da consentirne la comprensione all’interessato e che in udienza non era stato nominato un interprete, evidenzia in diritto che risultano violate, oltre alla norma processuale di cui all'art. 143 cod. proc. pen., le norme sovranazionali e costituzionali di cui agli art. 6, comma 3 lett. e) Conv. EDU, 14, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 24 e 111 della Costituzione nonché principi ripetutamente affermati in materia dalla richiamata giurisprudenza, eurounitaria, costituzionale e di legittimità, che richiedono la consapevole partecipazione dell'accusato nel processo a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è passibile di rigetto. 1. Ill sistema processuale stabilisce il diritto dell'imputato a conoscere il contenuto di tutti gli atti di accusa, già nel procedimento che si svolge in sede di cognizione;
l'esercizio di tale diritto, però, è regolamentato nell'ordinamento processuale, in modo da renderlo compatibile con le esigenze di certezza e celerità del processo e conforme ai principi relativi alla tipicità dei mezzi di impugnazione. E’ pacifico che a lingua del processo è la lingua italiana (art. 109 cod. proc. pen.), pertanto gli “atti” del processo sono redatti in lingua italiana. Soltanto di alcuni specifici “atti” del processo, indicati nell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., è prevista la traduzione;
si tratta degli atti più significativi in cui è contenuta l’accusa a carico dell’imputato (l’informazione di garanzia o sul diritto di difesa, le ordinanze cautelari, l’avviso di conclusione indagini, il decreto di citazione a giudizio, la sentenza o il decreto penale di condanna), e tra essi non ci sono gli atti dell’incidente di esecuzione ed el procedimento di sorveglianza. Con riferimento al procedimento di esecuzione le cui norme sono applicabili salvo incompatibilità a quello di sorveglianza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile il disposto dell’art. 143, comma 1 seconda parte,, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., affermando il principio secondo cui è configurabile un vero e proprio diritto alla traduzione funzionale alla presentazione di una richiesta o una memoria nel corso del procedimento;
tuttavia, l'interessato ha l'onere di formulare apposita richiesta evidenziando tale necessità funzionale alla presentazione di una precisa richiesta o una memoria” (Sez. 1, n. 34866 del 12/05/2021, Azarbouz, Rv. 281893 – 02 e più di recente Sez. 1, n. 13557 del 2025 e Sez. 1, n. 35836 del 2024 non massimate) Anche le Sezioni Unite, occupandosi della questione in materia di applicazione delle misure cautelari personali, hanno precisato che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, [...], Rv. 285186 - 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01). L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo (cfr. Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, [...], Rv. 211870 - 01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove «sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto»). Siffatta conclusione, d’altra parte, è imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». 2. Nel caso in esame, la dedotta nullità non si è verificata e non è comunque Né deducibile né rilevabile. Dagli atti di causa, consultabili in queta sede di legittimità in ragione della natura processuale della questione posta dal ricorrente, ed in particolare dal verbale di udienza del 15 gennaio 2026 risulta che né El DD RE né il suo difensore hanno chiesto la nomina di un interprete o formulato richiesta di traduzione degli atti processuali, compresa l’ordinanza emessa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza. In ogni caso, nel corpo del ricorso non è evidenziato, neanche implicitamente, per quale specifica finalità difensiva era necessaria la nomina dell’interprete o la traduzione degli atti del procedimento e, correlativamente, quale sia stato il concreto pregiudizio subito a seguito della lamentata omissione. 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato cessato nei confronti di El DD RE il regime di arresti domiciliari esecutivi ex art 656 comma 10 , cod. proc. pen., già sospeso in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, e ha rigettato le richieste di misure alternative dell'affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà avanzate dal condannato. A ragione della decisione osserva che El DD RE non dispone di domicilio idoneo a garantire, tenuto conto delle pregresse violazioni, l’osservanza delle prescrizioni imposte da qualunque misura alternativa. 2. Ricorre per cassazione El DD RE, per il tramite del difensore di fiducia, articolando unico motivo con cui eccepisce la nullità del provvedimento impugnato nonché di quello precedente con cui il Magistrato di sorveglianza di Mantova, in data 17 dicembre Penale Sent. Sez. 1 Num. 21226 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 2025, aveva in via provvisoria sospeso gli arresti domiciliari per omessa traduzione di entrambi i predetti atti in una lingua conosciuta o, comunque, comprensibile dal condannato alloglotta. Premesso in fatto che il difensore aveva rappresentato all’udienza del 15 gennaio 2026 che El DD RE non parlava e comprendeva la lingua italiana, tanto che nel procedimento di cognizione era stato nominato un interprete, che tutti gli atti formati fino a quel momento non risultavano tradotti in modo da consentirne la comprensione all’interessato e che in udienza non era stato nominato un interprete, evidenzia in diritto che risultano violate, oltre alla norma processuale di cui all'art. 143 cod. proc. pen., le norme sovranazionali e costituzionali di cui agli art. 6, comma 3 lett. e) Conv. EDU, 14, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 24 e 111 della Costituzione nonché principi ripetutamente affermati in materia dalla richiamata giurisprudenza, eurounitaria, costituzionale e di legittimità, che richiedono la consapevole partecipazione dell'accusato nel processo a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è passibile di rigetto. 1. Ill sistema processuale stabilisce il diritto dell'imputato a conoscere il contenuto di tutti gli atti di accusa, già nel procedimento che si svolge in sede di cognizione;
l'esercizio di tale diritto, però, è regolamentato nell'ordinamento processuale, in modo da renderlo compatibile con le esigenze di certezza e celerità del processo e conforme ai principi relativi alla tipicità dei mezzi di impugnazione. E’ pacifico che a lingua del processo è la lingua italiana (art. 109 cod. proc. pen.), pertanto gli “atti” del processo sono redatti in lingua italiana. Soltanto di alcuni specifici “atti” del processo, indicati nell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., è prevista la traduzione;
si tratta degli atti più significativi in cui è contenuta l’accusa a carico dell’imputato (l’informazione di garanzia o sul diritto di difesa, le ordinanze cautelari, l’avviso di conclusione indagini, il decreto di citazione a giudizio, la sentenza o il decreto penale di condanna), e tra essi non ci sono gli atti dell’incidente di esecuzione ed el procedimento di sorveglianza. Con riferimento al procedimento di esecuzione le cui norme sono applicabili salvo incompatibilità a quello di sorveglianza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile il disposto dell’art. 143, comma 1 seconda parte,, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., affermando il principio secondo cui è configurabile un vero e proprio diritto alla traduzione funzionale alla presentazione di una richiesta o una memoria nel corso del procedimento;
tuttavia, l'interessato ha l'onere di formulare apposita richiesta evidenziando tale necessità funzionale alla presentazione di una precisa richiesta o una memoria” (Sez. 1, n. 34866 del 12/05/2021, Azarbouz, Rv. 281893 – 02 e più di recente Sez. 1, n. 13557 del 2025 e Sez. 1, n. 35836 del 2024 non massimate) Anche le Sezioni Unite, occupandosi della questione in materia di applicazione delle misure cautelari personali, hanno precisato che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, [...], Rv. 285186 - 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01). L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo (cfr. Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, [...], Rv. 211870 - 01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove «sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto»). Siffatta conclusione, d’altra parte, è imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». 2. Nel caso in esame, la dedotta nullità non si è verificata e non è comunque Né deducibile né rilevabile. Dagli atti di causa, consultabili in queta sede di legittimità in ragione della natura processuale della questione posta dal ricorrente, ed in particolare dal verbale di udienza del 15 gennaio 2026 risulta che né El DD RE né il suo difensore hanno chiesto la nomina di un interprete o formulato richiesta di traduzione degli atti processuali, compresa l’ordinanza emessa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza. In ogni caso, nel corpo del ricorso non è evidenziato, neanche implicitamente, per quale specifica finalità difensiva era necessaria la nomina dell’interprete o la traduzione degli atti del procedimento e, correlativamente, quale sia stato il concreto pregiudizio subito a seguito della lamentata omissione. 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore 4