Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21226
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa traduzione degli atti

    La Corte ha ritenuto che la lingua del processo è l'italiano e la traduzione è prevista solo per specifici atti indicati dall'art. 143 c.p.p., tra cui non rientrano gli atti del procedimento di sorveglianza. Ha inoltre affermato che, anche nel procedimento di esecuzione, è configurabile un diritto alla traduzione funzionale alla presentazione di una richiesta o memoria, ma l'interessato ha l'onere di formulare apposita richiesta evidenziando tale necessità. Nel caso di specie, né il condannato né il suo difensore hanno chiesto la nomina di un interprete o la traduzione degli atti. Inoltre, il ricorrente non ha evidenziato alcuna specifica finalità difensiva per cui fosse necessaria la traduzione, né il concreto pregiudizio subito a seguito della lamentata omissione. Pertanto, la dedotta nullità non si è verificata e non è deducibile né rilevabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21226
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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