Ordinanza cautelare 25 gennaio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 25/01/2011, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2011 REG.PROV.CAU.
N. 10035/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10035 del 2010, proposto da:
DO IA, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Bidetti, con domicilio eletto presso LA EN in Roma, via Giulio Venticinque N. 6;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03982/2010, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE CONCORSO PER TITOLI 3.392 UNITÀ NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE NELL'ESERCITO
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Castiello in sostituzione di Gianluigi Bidetti;
Considerato che, essendosi il ricorrente congedato da ultimo non dell’Esercito ma dall’Arma dei Carabinieri per decorso quadriennio il 6.10.2008, e quindi in una data astrattamente utile, l’interpretazione del bando sul punto richiede un approfondimento che, per il cardine del doppio grado, dovrà essere effettuata in sede del merito di primo grado.
Atteso conseguentemente che, in relazione alla natura controversa della questione, può nelle more disporsi l’accoglimento dell’istanza cautelare limitatamente all’ammissione alla procedura concorsuale di arruolamento fino all’eventuale collocazione “con riserva” nella graduatoria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
___ 1. Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10035/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi di cui in motivazione.
___ 2. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .
___ 3. Le spese possono allo stato essere compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2011
IL SEGRETARIO