Art. 2.
Il personale di ruolo in servizio nella Azienda di Stato per i servizi telefonici alla, data di entrata in vigore della presente legge, il quale non sia gia' classificato nelle categorie di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e' classificato nella categoria III, se proveniente dalle qualifiche di tecnico telefonista, operaio meccanico, e nella, categoria IV, se proveniente dalla qualifica di commesso.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale in servizio nell'Azienda predetta con la denominazione di diurnista e' nominato avventizio.
Il personale di ruolo in servizio nella Azienda di Stato per i servizi telefonici alla, data di entrata in vigore della presente legge, il quale non sia gia' classificato nelle categorie di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e' classificato nella categoria III, se proveniente dalle qualifiche di tecnico telefonista, operaio meccanico, e nella, categoria IV, se proveniente dalla qualifica di commesso.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale in servizio nell'Azienda predetta con la denominazione di diurnista e' nominato avventizio.