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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1535/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA IN MA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7365/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1584/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008144827000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'impugnazione da parte della società Resistente_1 srl della cartella di pagamento recante il recupero da parte dell'Agenzia per le irregolarità emerse in seguito alla liquidazione del modello 770/2019 in cui sarebbero state recuperate ritenute dichiarate e non versate. Il contribuente avrebbe richiesto all'Ufficio di modificare i dati dichiarati allegando prospetti in cui sono state esposte compensazioni maturate a favore di propri dipendenti del bonus fiscale.
Nel caso che ci riguarda il controllo ha riguardato il modello 770/2019 anno d'imposta 2018 in cui secondo l'ufficio i dati integrativi per le compensazioni invocate non sarebbero stati correttamente calcolati.
Il giudice di prime cure, a dire dell'odierno appellante, avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente sul contenuto della dichiarazione integrativa presentata senza operare i riscontri del caso.
Dalle verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate nessun mutamento sarebbe intervenuto nella compilazione dei quadri in contestazione avendo il contribuente ripetuto la medesima posizione tenuta con la dichiarazione originaria.
Concludeva, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure.
Il resistente non si costituiva in giudizio benchè ritualmente citato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la presente controversia va decisa con riferimento alle regole relative all'onere della prova non avendo il contribuente giustificato le irregolarità riscontrate essendosi limitato ad aumentare alcuni importi nel quadro di riferimento senza giustificarne la motivazione documentalmente.
Permane invariato, quindi per questa Corte, quanto contestato dall'Ufficio e del tutto inosservato l'onere della prova del contribuente per le dichiarazioni oggetto di controllo automatizzato.
L'appello va quindi accolto.
Le spese vanno compensate considerata la natura interpretativa della questione trattata. Accoglie l'appello
Spese compensate
P.Q.M.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA IN MA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7365/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1584/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0008144827000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'impugnazione da parte della società Resistente_1 srl della cartella di pagamento recante il recupero da parte dell'Agenzia per le irregolarità emerse in seguito alla liquidazione del modello 770/2019 in cui sarebbero state recuperate ritenute dichiarate e non versate. Il contribuente avrebbe richiesto all'Ufficio di modificare i dati dichiarati allegando prospetti in cui sono state esposte compensazioni maturate a favore di propri dipendenti del bonus fiscale.
Nel caso che ci riguarda il controllo ha riguardato il modello 770/2019 anno d'imposta 2018 in cui secondo l'ufficio i dati integrativi per le compensazioni invocate non sarebbero stati correttamente calcolati.
Il giudice di prime cure, a dire dell'odierno appellante, avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente sul contenuto della dichiarazione integrativa presentata senza operare i riscontri del caso.
Dalle verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate nessun mutamento sarebbe intervenuto nella compilazione dei quadri in contestazione avendo il contribuente ripetuto la medesima posizione tenuta con la dichiarazione originaria.
Concludeva, quindi, per la riforma della pronuncia di prime cure.
Il resistente non si costituiva in giudizio benchè ritualmente citato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la presente controversia va decisa con riferimento alle regole relative all'onere della prova non avendo il contribuente giustificato le irregolarità riscontrate essendosi limitato ad aumentare alcuni importi nel quadro di riferimento senza giustificarne la motivazione documentalmente.
Permane invariato, quindi per questa Corte, quanto contestato dall'Ufficio e del tutto inosservato l'onere della prova del contribuente per le dichiarazioni oggetto di controllo automatizzato.
L'appello va quindi accolto.
Le spese vanno compensate considerata la natura interpretativa della questione trattata. Accoglie l'appello
Spese compensate
P.Q.M.