Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha reputato tardiva l'eccezione proposta con la richiesta di riesame avverso il sequestro perché era stata preceduta da un'istanza di dissequestro).
Commentario • 1
- 1. Esami in ospedale per finalità investigative: necessario l'avviso di farsi assistere dal difensore (Cass. 24096/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2015, n. 41063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41063 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
41 0 6 3/ 15 63 1 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE - UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 19 Dott. SQUASSONI Claudia Presidente marzo 2015 Dott. MÚLLIRI Guicla Consigliere 656 SENTENZA N. Dott. DI NICOLA Vito Consigliere . Dott. ANDREAZZA Gastone Consigliere . Dott. GENTILI Andrea Consigliere rel. REGISTRO GENERALE n. 42211 del 2014 • ha pronunciato la seguente: . . SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LE, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 16 luglio 2014; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio ROMANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Leonardo BRASCA, del foro di Vibo Valentia, in sostituzione dell'avv. NC LISERRE, del foro di Paola, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 16 luglio 2014 il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, ha respinto il ricorso con il quale RE LE aveva impugnato il decreto col quale il Pm presso il Tribunale di Paola aveva convalidato il sequestro eseguito dalla locale polizia giudiziaria delle opere : edilizie relative ad uno stabilimento balneare sito in località Diamante. Il Tribunale bruzio ha osservato che dagli atti era emerso il fatto che il RE, titolare di concessione demaniale, ebbe a presentare una Scia per la esecuzione di talune opere a corredo dello stabilimento balneare da lui gestito;
essendo stato comunicato al richiedente che i lavori in questione non potevano essere eseguiti stante il contrario parere della Competente Soprintendenza ai beni ambientali, il RE aveva provveduto a redigere una nuova Scia, questa volta conforme a quanto osservato dalla Sovrintendenza nel suo parere negativo;
egli tuttavia realizzava un manufatto avente diverse caratteristiche rispetto a quelle contenute nella seconda Scia. Essendo stata, pertanto, sequestrata l'opera, dapprima d'iniziativa della polizia giudiziaria poi con la convalida del Pm, il quale provvedeva in tale sede a qualificare il sequestro in questione come probatorio, avverso di esso era proposta istanza di riesame dal RE. Av Tale istanza come detto era respinta dal Tribunale di Cosenza. Questo, infatti, rilevava sia la correttezza sostanziale del provvedimento che quella formale, in particolare con riferimento alla asserita violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; osservava, infatti, il Tribunale con riferimento a detta violazione, che sarebbe stato necessario sollevare la relativa eccezione immediatamente, cosa che, invece, non era avvenuta, : essendo il relativo rilievo stato mosso solo nel corso della udienza di riesame, sebbene fosse stata precedentemente presentata un'istanza di dissequestro. : : Ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal : Tribunale del riesame il RE, ribadendo la censura avente ad oggetto la violazione di legge per non essere stato egli avvisato della facoltà di farsi assistere nel corso delle operazioni di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse di RE NC è inammissibile. : Osserva, infatti, il Collegio che con il ricorso ora in esame la difesa dell'indagato ha censurato la ordinanza emessa dal giudice del riesame di : Cosenza nella parte in cui questo ha ritenuto tardivamente proposta, in quanto introdotta per la prima volta solo in sede di ricorso per riesame del provvedimento di sequestro, la eccezione relativa all'omesso avviso di cui 2 all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. da farsi alla parte a cura dell'autorità procedente in ordine alla facoltà che quella ha di farsi assistere dal difensore di fiducia nel corso del compimento di uno degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., fra i quali vi è lo svolgimento della perquisizione o l'esecuzione del sequestro. Ha, infatti, rilevato il Tribunale che il vizio denunziato andava evidenziato immediatamente dopo la sua integrazione e non solamente in sede di riesame. L'argomento svolto dal Tribunale bruzio, pur sostanzialmente corretto quanto al caso in questione, necessita, tuttavia, di qualche precisazione. Il tema relativo al vizio derivante dal mancato avviso della possibilità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 356 cod. proc. pen., avviso imposto alla polizia giudiziaria dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato oggetto di un'ampia disamina giurisprudenziale. Partendosi dal presupposto, generalmente riconosciuto, che l'omissione de qua integri un'ipotesi di nullità a regime intermedio una parte della giurisprudenza ha ritenuto che questa debba essere fatta valere, secondo la rigida previsione contenuta nell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo, dovendosi pertanto ritenere tardiva la relativa eccezione se formulata a distanza di parecchi giorni, sebbene in occasione del primo atto successivo del AV procedimento (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 26 novembre 2009, n. 45621; idem Sezione IV penale, 26 novembre 2009, n. 45622; sostanzialmente nello stesso senso anche: idem Sezione IV penale, 22 luglio 2013, n. 31358), essendo ulteriormente precisato che siffatta rigorosa interpretazione si giustificherebbe in ragione del fatto che non ricorrerebbe nel caso l'esercizio di facoltà processuali comportanti cognizioni tecniche E professionali proprie del difensore (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 settembre 2013, n. 36009). Tale rigido indirizzo parrebbe mitigato dall'orientamento, solo in parte conforme, secondo il quale la tempestività della predetta eccezione, si ribadisce concernente la denunzia di una nullità di carattere generale a regime intermedio, sarebbe riscontrabile ogniqualvolta sia almeno rispettato il termine, fissato dall'art. 366 cod. proc. pen., di 5 giorni dalla nomina del difensore che è a questo concesso per l'esame degli atti (Corte di cassazione, Sezione II penale, 1 aprile 2011, n. 13392; idem Sezione II penale, 16 maggio 2011, n. 19100; idem Sezione III penale, 18 aprile 2012, n. 14873). Ancora più elastico, appare, infine un diverso indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è tempestiva la eccezione concernente il mancato avviso di cui 3 all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. anche se eccepito per la prima volta in sede di richiesta di riesame (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 giugno 2009, n. 26588) o, più genericamente, di riesame (Corte di cassazione, Sezione V penale, 27 febbraio 2012, n. 7564; dall'esame della motivazione della sentenza non è, peraltro, chiaro se nell'occasione la Corte abbia voluto intendere, come nella precedente ipotesi, che lo sbarramento per la proposizione della eccezione è costituito dalla proposizione del riesame e, quindi, dalla elencazione degli argomenti contenuti nel relativo ricorso, ovvero, con applicazione ulteriormente estensiva della disciplina che comunque la lettera della motivazione della citata sentenza non parrebbe escludere, dalla discussione camerale dell'istanza di riesame). Ritiene la Corte che il più corretto indirizzo sia quello che ancora il concetto di immediatezza della proposizione della eccezione in questione alla naturale procedimentalità degli strumenti che l'ordinamento appresta per la tutela degli interessi nell'ambito del giudizio penale, così come in ogni altro genere di processo in senso tecnico. Con ciò vuole chiarirsi che la immediatezza, richiamata dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., non va intesa in termini esclusivamente e rigidamente temporali - di tal che, seguendo l'interpretazione ora censurata, dovrebbe considerarsi non immediato tutto ciò che avviene a distanza di un lasso di tempo cronologicamente non brevissimo rispetto al termine di Ab riferimento ma in termini procedimentali. - Deve, in altre parole, ritenersi non immediato un atto, è quindi la attività che sia stata compiuta tramite esso, laddove questo sia stato preceduto, nella scansione temporale degli atti del procedimento, da un altro precedente atto nel quale sarebbe stato possibile compiere la attività realizzata solo successivamente con l'ulteriore atto. Solo in questo modo, si ritiene, è valorizzato un concetto di immediatezza che, oltre a corrispondere più puntualmente alla valenza semantica del sostantivo in questione (è, infatti, caratterizzato dalla immediatezza tutto ciò che non presenta un intervallo logico, un medium, rispetto a ciò che lo precede), meglio si inquadri nella caratteristica procedimentalizzazione della attività giudiziaria. Va, d'altra parte precisato, che nello spirito della interpretazione normativa esposta, la individuazione dell'atto nel quale il predetto vizio deve essere fatto valere non può essere caratterizzata da rigidi schemi nominalistici, dovendo, invece, questo, proprio nel rispetto, appunto, della natura procedimentale del giudizio, ravvisarsi nel primo atto, successivo a 4 quello viziato, che vada ad incardinarsi nella sequenza degli atti tipica del processo. A tale proposito è, infatti, stato rilevato, e la considerazione viene qui ora convintamente condivisa, che il termine per la denunzia della omissione dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non è posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la parte o in difensore, ben potendo la relativa eccezione essere proposta, ove non intervengano anteriormente altri atti del procedimento, anche al di fuori di specifici atti, mediante lo strumento delle memorie e richieste che, ex art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 15 novembre 2012, n. 44840). Nel nostro caso, per quanto emerge in maniera non contestata dal testo della ordinanza impugnata, l'attuale ricorrente aveva fatto precedere la richiesta di riesame da una istanza di dissequestro del bene oggetto del provvedimento cautelare, istanza nella quale, potendo la richiesta di dissequestro essere fondata anche su eventuali ragioni di nullità del provvedimento presupposto, egli avrebbe dovuto, onde non incorrere nella preclusione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., denunziare l'esistenza del mancato avviso costituente vizio del conseguente provvedimento. Non avendo in detta occasione il ricorrente provveduto a tale incombente, correttamente il Tribunale di Cosenza, stante la preclusione in tale modo maturata, ha ritenuto tardiva, e come tale inammissibile, la relativa eccezione proposta solo in sede di istanza di riesame. Ala dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. i 616 cod. proc. pen., la condanna del RE alla rifusione delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga,emto delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015 Il Presidente Il Consigliere eştensore Amnoha Frantilifentch DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 OTT 2015 IL 5 IL CANCELLIERE Luana Mariani