Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2015, n. 41063
CASS
Sentenza 19 marzo 2015

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La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha reputato tardiva l'eccezione proposta con la richiesta di riesame avverso il sequestro perché era stata preceduta da un'istanza di dissequestro).

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  • 1Esami in ospedale per finalità investigative: necessario l'avviso di farsi assistere dal difensore (Cass. 24096/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2015, n. 41063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41063
Data del deposito : 19 marzo 2015

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