Sentenza 4 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI0 0066/02 SEZIONE TERZA CIV LIQUIDA ZON SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROCESSUALI - Presidente R.G.N. 14463/99 Dott. Gaetano NICASTRO 66 Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere Cron. Rep. 21 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Dott. Giuliano LUCENTINI Ud.06/07/01Consigliere- Dott. Alberto - Rel. Consigliere- CORTE P TALEVI ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per diritti L. -4 GEN. 2002 sul ricorso proposto da: CANCELLIER TI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA €1,55 L.3000 CANCELLERIA TRALICCI, difeso dall'avvocato MARIO CAPPELLERI, giusta delega in atti;
ricorrente DH675484
contro
TABANELLI UCCELLI RAFFAELLA, MEIE ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 9776/98 del Tribunale di ROMA, Sezione V Civile, emessa il 25/03/98 e depositata il 2001 23/05/98 (R.G. 32201/96); 1488 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/07/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 25.3- 23.5.98, il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da TI IA avverso la sentenza n. 631 emessa dal Giudice di Pace di Roma, in data 5 marzo 1996, in riforma della sentenza appellata, cosi provvedeva: 1) dichiara la responsabilità presunta di entrambi i conducenti nella produzione del sinistro, ex art. 2054, II comma, codice civile;
2) condanna la NEIE Assicurazioni S.p.a. e NE CC RA - in solido -al pagamento in favore di TI IA della somma di £ £.
2.065.000 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla pronunzia;
3) condanna la MEIE Assicurazioni S.p.a. e la NE CC RA - in solido a rimborsare a TI IA le spese dell'intero giudizio, liquidate in complessive £ 3.200.000=, di cui £.1.500.000= per onorari, £ 1.200.000= per diritti, £ 500.000= per esborsi, oltre IVA e cap come per legge, distratte al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Gina Tralicci. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione NI IA con due motivi. Le controparti non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo il ricorrente NI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. lamentando che il Tribunale ha liquidato le spese di lite afferenti entrambi i gradi di giudizio sotto i minimi di legge, omettendo il rimborso ex art. 15 del D.M. 392/90, senza indicazione del criterio di liquidazione e senza indicazione delle voci ritenute non dovute o dovute in misura inferiore. Con il secondo motivo il ricorrente NI denuncia "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", sempre in ordine alla liquidazione delle spese ed all'omessa pronuncia circa il rimborso forfettario ex art. 15 della tariffa. Le doglianze vanno accolte per quanto di ragione. Infatti (v. tra le altre Cass. n. 6816 del 2/7/1999) "In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa non puo' limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimita', l'accertamento della conformita' della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilita' dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 legge 794/1942". Invece il Tribunale di Roma, di fronte ad una nota spese specifica (relativa al primo e secondo grado e concernente espressamente anche il rimborso spese ex art. 15 della tariffa) ha proceduto ad una liquidazione di somme minori di quelle richieste senza alcuna motivazione (e perfino senza distinguere tra spese di primo e secondo grado) rendendo così tra l'altro impossibile un congruo e completo controllo di tutti gli eventuali vizi concernenti la liquidazione delle singole voci. Il ricorso va dunque accolto per la totale assenza di motivazione sul punto (ragione assorbente rispetto alle altre doglianze). La sentenza va cassata in relazione e la causa va rinviata ad altra sezione del Tribunale di Roma. F A detto Giudice di Rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del Giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Roma. Così deciso a Roma il 6.7.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Собщем войн Albut Tren IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria Jocy, 4 4 1.02 ог IL CANCELLERE C1 1037129,11 885 Gina Casoli 14087 20.66 + TOT: 149, 77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrars inC 225018 2.4 MAG 2002 4 149,77 DANTANOVE (77) (euroCENTO A PPO p. Dirigent: (Dottisca Liarla, Il Responsabile All Giudiziari (Dr. M. BACCICHINI) 5