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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/07/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 973 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Simona Carbone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Cosenza, alla via E. Cristofaro, n. 57
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Simona
Francesca Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Cosenza, alla via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 6
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
2
OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.7.2025 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni oggetto dell'accordo intervenuto tra i coniugi. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
8.12.2012 e premesso, altresì, che dall'unione coniugale era nata una figlia (
[...]
, nata a [...] il [...]), chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 personale dei coniugi sul presupposto del determinarsi di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c. Sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, la ricorrente chiedeva: disporsi l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso di sé; porsi a carico del resistente un assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia pari a euro 700,00 mensili nonché un concorso Per_1 alle spese straordinarie nella misura del 50%; prevedersi, in favore del genitore non collocatario, un diritto di visita nei confronti della minore da esercitarsi alle condizioni indicate nel ricorso.
Costituitosi il resistente, all'udienza del 14.7.2025 dinanzi al relatore le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in punto di statuizioni accessorie. In particolare, le stesse concordavano sulla circostanza che l'assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario fosse pari a euro 500,00 mensili (in luogo dei 700,00 domandati dalla ricorrente). Il CP_1 assumeva, inoltre, l'obbligo di accantonare - in favore della figlia e fino Per_1 al raggiungimento della maggiore età di quest'ultima - ulteriori 200,00 euro mensili, impegnandosi a sottoscrivere, a tal fine, un piano di accumulo presso un istituto bancario. I difensori delle parti chiedevano, quindi, pronunciarsi separazione giudiziale tra i coniugi alle condizioni oggetto dell'accordo, per come meglio precisate dinanzi al relatore. Adottati provvedimenti temporanei e urgenti conformi all'intesa raggiunta, la causa era, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale. 3
La domanda diretta a ottenere la separazione personale dei coniugi, proposta da e alla quale ha aderito anche , va senza dubbio Parte_1 Controparte_1 accolta, in quanto le deduzioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e le dichiarazioni rese all'udienza dinanzi al relatore dimostrano che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta obiettivamente intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2. Sulle statuizioni accessorie alla domanda sullo status.
In punto di statuizioni accessorie, i difensori domandavano il recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti alle seguenti conclusioni:
1) affidare la figlia in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali Per_1 collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni e aspirazioni della stessa;
2) stabilire che la minore continuerà a vivere con la madre, quale genitore collocatario, in Cosenza, alla via Nicola Serra n. 96;
3) prevedere, con riferimento ai tempi di frequentazione tra la minore ed il genitore non collocatario, che quest'ultimo, poiché per esigenze lavorative si reca spesso fuori Cosenza, potrà incontrare la figlia due pomeriggi a settimana dalle ore 13.30 (con prelievo a scuola) fino alle ore 20.00, nello specifico, nei giorni di lunedì e mercoledì compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche ed extrascolastiche della minore nonché tutti i sabato
(o tutte le domeniche) dalle ore 10.00 alle ore 20.00 salvi diversi accordi assunti liberamente dalle parti e salva la diversa volontà della minore che potrà decidere autonomamente, in ragione della sua età, di incontrare il padre in altri orari e in altri giorni e di trascorrere con lui ore in più o in meno rispetto a quelle stabilite nel presente ricorso;
la stessa minore, quando vorrà, potrà decidere, altresì, di pernottare, durante il fine settimana, presso la casa del padre in Mendicino (CS). Il padre potrà accompagnare, altresì, la minore a scuola, prelevandola dall'abitazione materna alle ore 07.45, tutte le volte che la minore lo richiederà. Disporre che potrà trascorrere Per_1
- per ogni anno - una festività con il padre e una con la madre, salvo diversi accordi tra le parti e salvo diversa volontà della minore che potrà decidere autonomamente in ragione della sua età (per festività dovranno intendersi il 4
giorno di Natale, Capodanno, Ferragosto e Pasqua); potrà Per_1 trascorrere, altresì, con il padre una settimana nel periodo estivo da concordare, di anno in anno, con la madre e con la minore;
4) porre a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, la somma mensile di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge nonché il 50% delle spese straordinarie ed oltre impegno negozialmente assunto da parte del di accantonare in favore CP_1 della minore la somma ulteriore di euro 200,00 mensili fino al compimento del diciottesimo anno, mediante piano di accumulo presso istituto bancario.
L'accordo raggiunto tra le parti può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente all'interesse della figlia minore , della quale è Per_1 previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le esigenze prevedibili della minore e le possibilità economiche dei genitori.
Quanto all'obbligo assunto dal resistente in ordine alla sottoscrizione di un piano di accumulo presso un istituto bancario e all'accantonamento, per suo tramite, di ulteriori euro 200,00 mensili in favore di (e fino al raggiungimento della Per_1 maggiore età di quest'ultima), lo stesso può essere oggetto di presa d'atto da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
3. Sulle spese e competenze di lite.
Gli interessi sottesi alla domanda e l'accordo raggiunto tra i coniugi in corso di causa legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1
, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
1. pronuncia la separazione tra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, come compendiate in motivazione;
2. prende atto dell'obbligo assunto da in ordine Controparte_1 all'accantonamento di una somma mensile in favore della minore ulteriore rispetto al mantenimento ordinario;
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3. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
4. dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma