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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 5229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5229 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dr. Francesco Armato, all'esito della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta”, effettuati i controlli sulla comunicazione del decreto emesso in data 8-5-2025 e verificato il deposito di note da entrambe le parti entro il termine previsto, ha pronunciato, in data 30/06/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10326/24 del ruolo generale T R A
nato il [...] in [...] e residente a [...]. Fisc.: Parte_1
rapp.to e difeso dall'avv. Armando Maria Biondi presso il quale C.F._1 elett.te domicilia in Napoli alla via Gino Doria 158 come da mandato in atti ricorrente E
, n persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano cod. fisc.
, in virtù di procura generale alle liti C.F._2
Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/01/2024 la parte ricorrente, agiva per il pagamento, a far data dal 12/10/22 , dell'assegno sociale ex art. 3 comma 6° 08/08/1995 n. 335 con condanna di quanto dovuto oltre gli accessori di legge riconosciuto con sentenza rg 4855/22 del Tribunale di Napoli sez. Lavoro depositata in data 11/10/22; esponeva di aver presentato in data 18/05/20 all' di Napoli domanda n. 2107853900016 per l'assegno sociale, CP_1 ritenendosi in possesso dei requisiti socio-reddituali previsti;
che, in data 07/07/20, inviava in sede di riesame, su richiesta dell'Ente, il certificato di matrimonio, celebrato in Senegal, nonché documento di riconoscimento e dichiarazione sostitutiva del reddito della moglie che risiede ancora in Senegal, autenticati e tradotti dall'Ambasciata Senegalese;
che avverso il silenzio dell'Ente, in data 29/04/21 veniva presentato ricorso amministrativo seguito, poi, data l'inerzia dell'Istituto dal ricorso giudiziale iscritto al n. di Rg. 12877/21 del Tribunale di Napoli sez. Lavoro ed assegnato sul ruolo del G.L. Amalia Urzini, che accoglieva la domanda in data 11/10/22 con sentenza n. 4855/22 e, per l'effetto, condannava l'
[...]
al pagamento della prestazione oltre interessi legali dal 120° giorno successivo CP_2 fino al saldo;
che, in data 19/10/22 detta sentenza era stata notificata in formula esecutiva CP_ all' sede Provinciale e sede Legale, ma l'Ente non dava spontanea esecuzione a quanto statuito dal Giudice del Lavoro, pertanto parte ricorrente fu costretta ad adire il Giudice dell'Esecuzione per l'esecuzione forzata, a mezzo pignoramento presso terzi, dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno sociale spettante;
che con ordinanza Rg. n. 2755/23 il
1 Giudice dell'Esecuzione Dott. Alba Stefania Farina assegnava al ricorrente la somma di € 14.281,37 per ratei dell'assegno sociale dalla data della domanda amministrativa fino al
11/10/22 data del deposito della sentenza rg. N. 4855/22 del Tribunale di Napoli sez. Lavoro;
che le condizioni socio economiche, per l'attribuzione dell'assegno sociale, del ricorrente, non erano mutate nel tempo dopo il deposito della sentenza rg. 4855/22 e perdurando il comportamento omissivo dell'Ente che a tutt'oggi non aveva provveduto a mettere spontaneamente la prestazione assistenziale in pagamento, si rendeva necessaria la proposizione della presente domanda, per accertare il diritto dell'istante alla corresponsione dell' assegno sociale art. 3 comma 6° 08/08/1995 n. 335 a far data dal 12/10/22, giorno successivo al deposito della sopra indicata sentenza. Pertanto, il ricorrente adiva questo Tribunale, al fine di: “accogliere la domanda attrice e, per effetto, previa declaratoria del diritto, condannare l' all'immediato pagamento dell'assegno sociale dalla data del CP_1
12/10/22 giorno successivo al deposito della sentenza n. 4855/22 emessa dal Tribunale di Napoli sez. Lavoto oltre gli interessi legali sulle somme riconosciute con l'emananda sentenza;
Condannare il convenuto soccombente alle spese, ai diritti, all'IVA, al CPA, al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 tariffa professionale forense e all'onorario del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. CP_ L' si è costituito in giudizio rappresentando di avere in sede di autotutela liquidato la prestazione di cui al ricorso (cfr TE08 e relaz in atti), emettendo il relativo certificato con la decorrenza originaria e disponendo il pagamento della rata corrente da novembre p.v..; di avere informato con PEC (cfr pec del 11.10.2024, in allegato) il legale del ricorrente anche perché l'interessato si attivasse per trasmettere i dati IBAN onde conseguire anche il pagamento degli arretrati da cui occorrer detrarre le somme già dallo stesso acquisite in via esecutiva;
pertanto chiedeva, preliminarmente concedere rinvio per consentire il pagamento del dovuto, onerando controparte di trasmettere all'ufficio amministrativo i dati contabili indispensabili per procedere con il pagamento del dovuto ed, all'esito dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, per quanto sopra rilevato.. Con note di trattazione scritta depositate nel dicembre del 2024, parte ricorrente rappresentava che l'Ente a tutt'oggi non aveva provveduto alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno sociale, a far data dal 12/10/22 al 31/10/24; chiedeva, CP_ pertanto, termine per poter permettere all' di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
con richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere in caso di liquidazione che fosse intervenuta nelle more, con condanna alle spese e competenze del CP_ presente giudizio a danno dell' con attribuzione al difensore. Con note depositate nel febbraio 2025, l' rappresentava che il ricorrente non aveva dedotto fino a quale rata CP_1 aveva incassato con il pregresso pignoramento e dunque chiede breve rinvio per consentire il pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto, per completare il pagamento già effettuato e riconosciuto. Fissata udienza di discussione per la data del 12 giugno 2025, veniva concesso termine ulteriore per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa); con note di ts depositate il 9-5 u.s. parte ricorrente dichiarava che il ricorrente è stato liquidato nel mese di maggio 2025, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione;
la causa è stata decisa, con deposito della presente sentenza.
***** In considerazione del contenuto dei documenti e delle note depositate e delle richieste delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio,
2 allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Applicando tali principi al caso in esame, quanto dedotto dal procuratore del ricorrente in ordine all'avvenuto pagamento in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione oggetto del presente giudizio nel 7 maggio 2025 ha trovato riscontro nella documentazione in atti. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto al regime delle spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che l' non CP_1 CP_1 ha provato la sussistenza dei motivi che, a detta dell'Ente, avevano determinato il ritardo nella liquidazione della prestazione;
anche tenuto conto del contenuto della documentazione prodotta dalla parte ricorrente. Pertanto, l' va condannato al pagamento delle spese di lite come da dispositivo. CP_1 Della sentenza va data comunicazione alle parti, in quanto la stessa è stata adottata a seguito della procedura di cui all'art. 127 ter c.p.c..
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) pone le spese di lite a carico dell' che al pagamento della somma di euro 1.100,00 CP_1 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione. Si comunichi
Napoli, 30-6-2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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