Decreto cautelare 23 dicembre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01965/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Rimini, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Rimini CAT.A.12/Imm./P.S. Prot. nr. -OMISSIS-, emesso il 10 dicembre 2025 e notificato in pari data, con cui è stata rifiutata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR OL e udito il solo procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il comma 2 dell’art. 7 del d.l. n. 20 del 2023, nel disciplinare le istanze di protezione speciale così recita: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. ”. Ciò anche per quanto riguarda la conversione di tale permesso di soggiorno.
Il successivo comma 3 prevede che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno” (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, n.d.r.) “se ne ricorrono i requisiti di legge.”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dapprima ottenuto un permesso di soggiorno per minore età, poi, in data 30 novembre 2022 e, dunque, prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto TR, ha presentato domanda di protezione internazionale, che gli è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. del d.lgs. 286 del 1998, il 24 luglio 2023, con rilascio del relativo permesso di soggiorno valido fino al 24 luglio 2025. L’1 settembre 2023 è stato assunto e, in data 6 giugno 2025, ha chiesto la conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’istanza è stata respinta, con il provvedimento impugnato, il quale sarebbe affetto, secondo quanto dedotto in ricorso, da violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3 del D.L. n. 20 del 2023 (convertito dalla Legge n. 50 del 2023) nonché dell'art. 6 comma 1- bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (nella formulazione antecedente alla legge n. 50 del 2023) e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto e illogicità della motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost. ) e di ragionevolezza.
Il ricorso, così articolato, può trovare positivo apprezzamento alla luce della normativa sopra riportata e della giurisprudenza che ne ha chiarito l’ambito di applicazione, precisando come l’avvenuta presentazione dell’istanza prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 20 del 2023 comporti che il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale rimanga assoggettato alla disciplina vigente al momento della proposizione dell’istanza anche per quanto riguarda la possibilità di ottenerne la conversione (cfr.. tra le tante, Consiglio di Stato, ordinanza n. 3313/2024 e sentenza n. 5666/2025, Tar Veneto sentenza n. 2326/2024, TAR Piemonte, sentenza n. 1338/2025).
Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, in quanto l’istanza di conversione è stata illegittimamente rigettata senza tenere conto che lo straniero odierno ricorrente ha richiesto il rilascio del permesso per protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del decreto TR (11 marzo 2023) e, dunque, tale titolo poteva essere convertito ai sensi della normativa vigente al momento della richiesta del suo rilascio.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione, in ragione del fatto che essa non si è adeguata all’ormai consolidata giurisprudenza formatasi in relazione alla normativa applicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione intenderà adottare.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore del ricorrente, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AR, Presidente
AR OL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | AO AR |
IL SEGRETARIO