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Sentenza 22 settembre 2024
Sentenza 22 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/09/2024, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Monica Marrazzo ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 980/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesco Giuseppe Alfano e dall'avv.to Alfredo Esposito ed elettivamente domiciliato presso la sede aziendale in Frattamaggiore alla via Padre Mario Vergara giusta mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Raffaele Controparte_1
Marzano e dall'avv.to Francesco Giordano, presso il cui studio in Caivano alla via Santa Barbari n.
130, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
17.09.2024 si riportavano ai propri atti;
la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5027/2021 con il quale era stato ingiunto, su istanza della Controparte_1 all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 27.918,95, oltre interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite, chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva l'odierna opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver transatto la controversia in atti e pertanto chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ( Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II,
28/05/2013, n. 13217; Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801). Pertanto, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti e dalla transazione in atti, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5027/2021 del Tribunale di Napoli Nord, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Monica Marrazzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5027/2021;
b) spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 22.09.2024
Il Giudice
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Monica Marrazzo ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 980/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesco Giuseppe Alfano e dall'avv.to Alfredo Esposito ed elettivamente domiciliato presso la sede aziendale in Frattamaggiore alla via Padre Mario Vergara giusta mandato in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Raffaele Controparte_1
Marzano e dall'avv.to Francesco Giordano, presso il cui studio in Caivano alla via Santa Barbari n.
130, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
17.09.2024 si riportavano ai propri atti;
la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5027/2021 con il quale era stato ingiunto, su istanza della Controparte_1 all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 27.918,95, oltre interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite, chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva l'odierna opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver transatto la controversia in atti e pertanto chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ( Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II,
28/05/2013, n. 13217; Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801). Pertanto, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti e dalla transazione in atti, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5027/2021 del Tribunale di Napoli Nord, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Monica Marrazzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessata materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5027/2021;
b) spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 22.09.2024
Il Giudice
dott.ssa Monica Marrazzo