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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di EL ZZ di TT, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 651 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Libera Vona e dall' avv. Pietro Giannetto, P.IVA_1
presso il cui studio, sito in Messina Via Cesareo n. 24, ha eletto domicilio, come da procure in atti;
- opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva.: CP_1
, elettivamente domiciliata EL ZZ di TT (Me), Via Umberto I P.IVA_2
n. 51 presso lo studio dell'avv. Roberta Biondo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opposta -
avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 98/2021 del 5.03.2021 emesso dal Tribunale di EL ZZ di TT nell'ambito del giudizio iscritto al n. 383/2021 R.G., veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento in favore di della somma di € 50.000,00 quale rate
[...] CP_1 scadute il 31.01.2021 e il 28.02.2021 di € 25.000,00 ciascuna, rimaste impagate, del saldo
- pari ad € 114.877,05 e portato dalla fattura n. 156/20 del 24.09.2020 - del corrispettivo convenuto per le prestazioni eseguite in favore della società ingiunta, giusta scrittura del
23.06.2020, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione esponendo: Parte_1
che affidava a lavori per la realizzazione di una tettoia Parte_1 CP_1
esterna presso lo stabilimento di proprietà sito in Francavilla di Sicilia alla C/da Santa
Caterina e, successivamente, affidava anche ulteriori lavori all'interno del suddetto capannone, per il corrispettivo concordato in complessivi € 217.377,05; che, alla data del
23/06/2020 aveva corrisposto la somma di € 102.500,00 mentre per il Parte_1 saldo pari ad € 114.877,05 le parti concordavano un piano di rientro con le seguenti modalità: € 25.000,00 al 31/10/2020, € 25.000,00 al 31/12/2020, € 25.000,00 al
31/01/2021, € 25.000,00 al 28/02/2021 ed € 14.877,05 al 31/03/2021; che nel novembre
2020, a causa di normali precipitazioni piovose, lo stabilimento ubicato in Francavilla di
Sicilia si allagava a causa dei lavori approssimativi e negligenti effettuati dalla CP_1 alla tettoia e alla copertura dell'immobile; che, a fine dicembre 2020, a causa di
[...] normali precipitazioni piovose, il capannone di proprietà dell'opponente si allagava nuovamente, costringendo il fermo di in piena, la produzione di uova di cioccolato della
Campagna Pasqua 2021; che nei primi giorni del gennaio 2021 effettuava CP_1 degli interventi, non rivelatisi risolutivi, essendosi verificate altre infiltrazioni all'interno dello stabilimento a seguito di nuove precipitazioni piovose;
che, visti i gravi danni subiti ed i costi sostenuti per ripristinare lo stato dei luoghi dopo gli allagamenti ed i fermi produzione delle uova di cioccolato, ha sospeso i pagamenti in favore della Parte_1
alle scadenze stabilite nella scrittura privata onde qualificare i danni subiti CP_1
e se tutte le criticità fossero state eliminate.
Ciò premesso, la società opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per l'avvenuto pagamento delle rate scadute il 31/12/2020 e il 31/03/2021. Inoltre, la società opponente ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti di in quanto, CP_1
a causa degli allagamenti verificatisi nel mese di novembre e dicembre 2020 e nel mese di marzo 2021, ha subito fermi di produzione per cui è stata costretta a Parte_1 pagare penali per € 80.000,00 per ritardi nelle consegne e per danni ai macchinari.
Pertanto, ha chiesto di: “Nel merito revocare e/o annullare il Parte_1
decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla per le causali di cui al Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo de quo, e, per l'effetto, rigettare la domanda così come formulata. -
Accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente e, conseguentemente, condannare la al pagamento della somma di € CP_1
80.000,00 per le ragioni innanzi addotte. - Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
Con comparsa depositata il 10.11.2021 si è costituita la quale ha CP_1 contestato gli asseriti vizi nell'esecuzione della prestazione resa in favore della società opponente e, quanto al credito azionato in monitorio, ha dichiarato che, con riguardo alle rate scadute il 31.01.2021 e il 28.02.2021, sono stati medio tempore versati alcuni acconti, residuando un'esposizione debitoria di € 23.174,29.
Pertanto, ha chiesto di: “1. In via preliminare concedere la p.e. del CP_1
D.I. opposto in ragione delle somme dovute, per le ragioni spiegate in narrativa;
2. nel merito dare atto che nelle more della presente opposizione l'opponente è rimasta debitrice dell'importo di € 23.174,29 otre interessi moratori sul totale ingiunto e spese per come liquidate nel D.I.
3. per effetto di quanto sopra ed in assenza di vizi delle opere realizzate dall'opposta rigettare integralmente l'opposizione proposta perché infondata in fatto e diritto anche per quanto attiene alla domanda riconvenzionale svolta. 4.
Confermare conseguentemente il D.I. opposto con ogni formula e/o statuizione. 5.
Condannare controparte per avere agito con temerarietà.
6. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Formulata proposta transattiva-conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 10.12.2021 alle condizioni ivi indicate, entrambe le parti non hanno aderito.
Con ordinanza del 2.02.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 98/2021 limitatamente all'importo di € 23.174,29 e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti con ordinanza del 14.06.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
2. Preliminarmente va rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 432/2021 R.G., anch'esso assegnato alla scrivente, come formulata il
12.11.2024 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Come si evince ex actis non ricorre identità di petitum e causa petendi tra le due controversie. Ed invero, la causa iscritta al n. 432/2021 R.G. origina dall'opposizione al decreto n. 14/2021 del 22.01.2021 emesso dal Tribunale di EL ZZ di TT nell'ambito del giudizio iscritto al n. 79/2021 R.G., con il quale veniva ingiunto a il Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 25.000,00 quale seconda rata, CP_1
scaduta il 30.11.2020 e rimasta impagata, del saldo - pari ad € 58.297,24 e portato dalla fattura n. 68/20 del 24.09.2020 - del corrispettivo convenuto per le prestazioni eseguite in favore della società ingiunta, giusta scrittura del 23.06.2020.
In detta scrittura le parti avevano convenuto il pagamento rateale del predetto saldo quale somma residua rispetto al corrispettivo complessivo di € 398.497,25, dovuta da per l'esecuzione di opere di “dismissione amianto, fornitura e posa in Parte_1
opera della nuova copertura, realizzazione di pareti interne e controsoffitto in pannelli coibentati presso l'immobile sito nel Comune di Francavilla di Sicilia C.da S. Caterina, parte di un progetto complessivo che prevedeva interventi di restauro e risanamento conservativo dell'immobile esistente”, giusta preventivo del 3.12.2018, come si legge dalla scrittura priva del 23.06.2020.
Invece, nel presente giudizio ha opposto il decreto n. 98/2021 con Parte_1 il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € CP_1
50.000,00 a titolo di rate scadute il 31.01.2021 e il 28.02.2021 di € 25.000,00 ciascuna, rimaste impagate, del saldo - pari ad € 114.877,05 e portato dalla fattura n. 156/20 del
24.09.2020 - residuo rispetto al corrispettivo complessivo di € 217.377,05, dovuto per l'esecuzione di una “tettoia esterna presso l'immobile sito nel Comune di Francavilla di
Sicilia C.da S. Caterina, parte di un progetto complessivo che prevedeva interventi di restauro e risanamento conservativo dell'immobile esistente”. Per il pagamento del saldo di € 114.877,05 le parti avevano convenuto il versamento mediante cinque rate con scrittura del 23.06.2020.
All'evidenza, ha agito in forza di una scrittura privata diversa da CP_1
quella azionata e posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 14/2021, sebbene le due scritture rechino la stessa data (23.06.2020) ed afferiscano a lavorazioni ed opere ricomprese nel più ampio progetto di risanamento dell'immobile interessato.
Quanto alla chiesta riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. procedimento n. 434/2021 R.G., pendente dinanzi all'intestato Tribunale ed assegnato ad altro Giudice, non si ravvisano i presupposti per la rimessione al Capo dell'ufficio per quanto di competenza ai sensi dell'art. 273, comma 2, c.p.c., non avendosi dettagliata contezza dell'esatto oggetto dell'indagine giudiziale e dovendosi, quindi, ritenere che la trasmissione degli atti costituirebbe un adempimento processuale che avrebbe l'effetto di ritardare la definizione della controversia in dispregio del principio di c.d. ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09/11/2020, n.25082).
3. Venendo al merito della controversia, come già sopra esposto, CP_1 ha agito per il riconoscimento del credito di € 50.000,00 dovuto a titolo di due rate, scadute rispettivamente il 31.01.2021 e il 28.02.2021, di € 25.000,00 ciascuna, afferenti al pagamento rateale pattuito con ai fini del versamento del saldo di € Parte_1
114.877,05 portato dalla fattura n. 156/20 del 24.09.2020, quale importo residuo del corrispettivo complessivamente dovuto di € 217.377,05 per l'esecuzione di una tettoia esterna presso l'immobile sito nel Comune di Francavilla di Sicilia C.da S. Caterina.
A fondamento della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio la società opposta ha posto la scrittura del 23.06.2020 che contiene, oltre la certificazione di esecuzione delle opere, il riconoscimento del credito residuo di € 114.877,05 come si evince all'art. 4 di detta scrittura, ove testualmente si legge che “L'importo complessivo residuo da pagare al prestatore dalla committente pari ad e 114.377,05 […] che la committente con la sottoscrizione della presente riconosce come dovuto.”; detta scrittura contiene, altresì, l'accordo di pagamento del saldo in cinque rate, di cui nel presente giudizio è in contestazione il pagamento delle rate scadute il 31.01.2021 e il 28.01.2021, costituendo detto accordo una promessa di pagamento.
In corso di causa la creditrice opposta ha dichiarato di avere ricevuto il versamento di parte del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, residuando in capo all'opponente un debito per il minor importo di € 23.174,29.
Come è noto, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano un'astrazione processuale della causa debendi, determinando una relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito o della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 28/08/2024, n.23285).
Come già sopra osservato, a base del decreto ingiuntivo opposto vi è una scrittura privata contenente un espresso riconoscimento di debito, in uno alla promessa di pagamento dell'importo dovuto a saldo, in favore di per l'esecuzione di CP_1
una tettoia esterna presso l'immobile della società opponente, riconoscimento di debito e promessa di pagamento che sono certamente riferibili al mancato pagamento delle rate scadute per cui è causa. Nel caso di specie, pertanto, l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria, mentre spetta al debitore/opponente provare che il rapporto non è mai sorto o è invalido o è estinto.
Precisato che il rapporto sostanziale sottesa alla scrittura del 23.06.2020 non è stato contestato, non ha provato il fatto estintivo del credito per l'importo Parte_1 di € 23.174,29, essendosi limitata ad eccepire la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione del pagamento delle rate scadute il 31/12/2020 e il 31/03/2021, che invero non costituiscono oggetto del contendere nel presente giudizio.
In difetto di contestazione del rapporto di prestazione d'opera sottostante e della scrittura privata del 23.06.2020, né dell'entità del corrispettivo per le opere eseguite, e, altresì, in difetto di prova del fatto estintivo della intera posizione debitoria fatta valere nel presente giudizio, deve ritenersi accertato il credito residuo vantato da CP_1
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di Parte_1 al pagamento del minor importo di € 23.174,29 al netto del pagamento parziale di
[...]
cui la creditrice opposta ha dato atto in corso di giudizio.
Il superiore convincimento non è revocato in dubbio dall'eccezione di inadempimento allegata da la quale ha dedotto di avere sospeso i Parte_1
pagamenti in ragione dei danni subiti per gli allagamenti da acqua piovana, verificatisi dal novembre 2020 al marzo 2021 a causa dei lavori approssimativamente eseguiti dall'opposta sulla tettoia.
Dette circostanze - contestate da che ha attribuito detti allagamenti CP_1
al carattere alluvionale delle precipitazioni nel periodo di riferimento e che ha dedotto l'esatta esecuzione delle opere, peraltro certificata nella scrittura del 23.06.2020 - sono rimaste indimostrate, oltre che smentite di fatto dal pagamento parziale dell'importo portato dal decreto opposto.
Inoltre, non stati adeguatamente allegati e provati i lavori non eseguiti a regola d'arte. Sul punto, va richiamata l'ordinanza con la quale è stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale articolata tardivamente da oltre lo spirare del termine Parte_1 perentorio di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Sulla somma di € 23.174,29 sono dovuti gli interessi moratori ex d. lgs. n.
231/2002.
Con il richiamato decreto il legislatore ha dato attuazione alla direttiva
2000/35/CE in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il suo ambito applicativo è indicato nell'art. 1 ove si legge che "le disposizioni contenute nel presente, decreto sì applicano, ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale". L'art. 2 precisa, poi, che per "transazioni commerciali" si intendono, "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di, servizi, contro il pagamento di un prezzo".
All'evidenza, nel caso di specie ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi, con l'effetto che la società creditrice ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori nella misura stabilita dal d. lgs. n. 231/02, interessi che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (cfr. Cass. Civ., sez. III,
31/05/2019, n.14911; Cass. Civ., sez. II, 27/02/2019, n. 5734).
4. Va rigettata la domanda riconvenzionale articolata da la quale Parte_1 ha chiesto la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 80.000,00 per le penali che la stessa ha dovuto pagare per ritardi nelle consegne, causati dai fermi di produzione subiti in occasione degli allagamenti verificatisi nei mesi di novembre- dicembre 2020 e nel mese di marzo 2021, nonché per i danni ai macchinari.
In via assorbente, detta domanda è infondata e destituita di fondamento non essendo stati allegati e dimostrati i danni asseritamente subiti ai macchinari, né essendo state documentati gli esborsi sostenuti per il pagamento di penali.
Inoltre, non vi è adeguata e sufficiente deduzione dei vizi delle lavorazioni eseguite sulla tettoia, rimasti comunque non provati, né vi è prova del collegamento causale tra gli allagamenti e i difetti esecutivi.
Conclusivamente, le circostanze genericamente allegate sono rimaste indimostrate.
A nulla è valsa la prova richiesta in seno alla memoria depositata in data 5.12.2022 oltre il termine perentorio di rito, essendo incorsa in decadenza rispetto Parte_1
alle istanze istruttorie ivi formulate, non senza considerare che i capitoli ivi articolati erano in ogni caso e in gran parte inammissibili, in quanto vertenti su circostanze non debitamente e tempestivamente allegate secondo le cadenze processuali spirate le quali maturano le preclusioni assertive. Con l'effetto che non possono essere articolati capitoli di prova su circostanze nuove, dedotte solo in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. Parimenti sono rimasti indimostrati il fermo di produzione e gli asseriti danni derivanti da detto fermo, non meglio precisati se non irritualmente ed in maniera fittizia nella richiesta di prova testimoniale tardivamente articolata. Inoltre, non sono stati indicati e documentati i criteri di determinazione e quantificazione del danno, tanto che non sarebbe stato possibile pervenire ad una liquidazione del danno neppure in via equitativa: profili questi già da soli sufficiente per ritenere l'infondatezza della pretesa fatta valere in via riconvenzionale.
Peraltro, il difetto di allegazione e prova sopra rilevato, poi, ha comportato una relevatio ad onere probandi gravante in capo all'opposta di dimostrare l'esecuzione a regola d'arte della prestazione resa (cfr., ex multis, Cass. Civ., 7/09/2022, n.26319).
Cosicché difetta la prova dell'illecito civile ascritto all'opposta e del danno asseritamente subito dalla società opponente, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno poste a carico di in favore della società Parte_1
opposta, non rilevando il parziale pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo solo in corso di causa (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 21/07/2017, n.18125: la Suprema Corte ha affermato, tra l'altro, il principio secondo il quale la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese del procedimento monitorio, né di quello di merito, salvo che ricorrano i presupposti per la compensazione).
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito di parte opposta, che si è dichiarato antistatario.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come da istanza proveniente dalla società opposta.
Agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'istituto invocato la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce, non configurabili nel caso di specie.
P.Q.M.
il Tribunale di EL ZZ di TT, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 651/2021 R.G., così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 98/2021 del 5.03.2021 emesso dal Tribunale di
EL ZZ di TT nell'ambito del giudizio iscritto al n. 383/2021 R.G.;
- condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 di € 23.174,29 oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002; Par
- rigetta la domanda riconvenzionale di Parte_1
- condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio sostenute da parte opposta, che liquida in € 3.838,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
Così deciso in EL ZZ di TT, lì 13 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di EL ZZ di TT, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 651 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Libera Vona e dall' avv. Pietro Giannetto, P.IVA_1
presso il cui studio, sito in Messina Via Cesareo n. 24, ha eletto domicilio, come da procure in atti;
- opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva.: CP_1
, elettivamente domiciliata EL ZZ di TT (Me), Via Umberto I P.IVA_2
n. 51 presso lo studio dell'avv. Roberta Biondo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opposta -
avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 98/2021 del 5.03.2021 emesso dal Tribunale di EL ZZ di TT nell'ambito del giudizio iscritto al n. 383/2021 R.G., veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento in favore di della somma di € 50.000,00 quale rate
[...] CP_1 scadute il 31.01.2021 e il 28.02.2021 di € 25.000,00 ciascuna, rimaste impagate, del saldo
- pari ad € 114.877,05 e portato dalla fattura n. 156/20 del 24.09.2020 - del corrispettivo convenuto per le prestazioni eseguite in favore della società ingiunta, giusta scrittura del
23.06.2020, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione esponendo: Parte_1
che affidava a lavori per la realizzazione di una tettoia Parte_1 CP_1
esterna presso lo stabilimento di proprietà sito in Francavilla di Sicilia alla C/da Santa
Caterina e, successivamente, affidava anche ulteriori lavori all'interno del suddetto capannone, per il corrispettivo concordato in complessivi € 217.377,05; che, alla data del
23/06/2020 aveva corrisposto la somma di € 102.500,00 mentre per il Parte_1 saldo pari ad € 114.877,05 le parti concordavano un piano di rientro con le seguenti modalità: € 25.000,00 al 31/10/2020, € 25.000,00 al 31/12/2020, € 25.000,00 al
31/01/2021, € 25.000,00 al 28/02/2021 ed € 14.877,05 al 31/03/2021; che nel novembre
2020, a causa di normali precipitazioni piovose, lo stabilimento ubicato in Francavilla di
Sicilia si allagava a causa dei lavori approssimativi e negligenti effettuati dalla CP_1 alla tettoia e alla copertura dell'immobile; che, a fine dicembre 2020, a causa di
[...] normali precipitazioni piovose, il capannone di proprietà dell'opponente si allagava nuovamente, costringendo il fermo di in piena, la produzione di uova di cioccolato della
Campagna Pasqua 2021; che nei primi giorni del gennaio 2021 effettuava CP_1 degli interventi, non rivelatisi risolutivi, essendosi verificate altre infiltrazioni all'interno dello stabilimento a seguito di nuove precipitazioni piovose;
che, visti i gravi danni subiti ed i costi sostenuti per ripristinare lo stato dei luoghi dopo gli allagamenti ed i fermi produzione delle uova di cioccolato, ha sospeso i pagamenti in favore della Parte_1
alle scadenze stabilite nella scrittura privata onde qualificare i danni subiti CP_1
e se tutte le criticità fossero state eliminate.
Ciò premesso, la società opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per l'avvenuto pagamento delle rate scadute il 31/12/2020 e il 31/03/2021. Inoltre, la società opponente ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti di in quanto, CP_1
a causa degli allagamenti verificatisi nel mese di novembre e dicembre 2020 e nel mese di marzo 2021, ha subito fermi di produzione per cui è stata costretta a Parte_1 pagare penali per € 80.000,00 per ritardi nelle consegne e per danni ai macchinari.
Pertanto, ha chiesto di: “Nel merito revocare e/o annullare il Parte_1
decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla per le causali di cui al Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo de quo, e, per l'effetto, rigettare la domanda così come formulata. -
Accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente e, conseguentemente, condannare la al pagamento della somma di € CP_1
80.000,00 per le ragioni innanzi addotte. - Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
Con comparsa depositata il 10.11.2021 si è costituita la quale ha CP_1 contestato gli asseriti vizi nell'esecuzione della prestazione resa in favore della società opponente e, quanto al credito azionato in monitorio, ha dichiarato che, con riguardo alle rate scadute il 31.01.2021 e il 28.02.2021, sono stati medio tempore versati alcuni acconti, residuando un'esposizione debitoria di € 23.174,29.
Pertanto, ha chiesto di: “1. In via preliminare concedere la p.e. del CP_1
D.I. opposto in ragione delle somme dovute, per le ragioni spiegate in narrativa;
2. nel merito dare atto che nelle more della presente opposizione l'opponente è rimasta debitrice dell'importo di € 23.174,29 otre interessi moratori sul totale ingiunto e spese per come liquidate nel D.I.
3. per effetto di quanto sopra ed in assenza di vizi delle opere realizzate dall'opposta rigettare integralmente l'opposizione proposta perché infondata in fatto e diritto anche per quanto attiene alla domanda riconvenzionale svolta. 4.
Confermare conseguentemente il D.I. opposto con ogni formula e/o statuizione. 5.
Condannare controparte per avere agito con temerarietà.
6. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Formulata proposta transattiva-conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 10.12.2021 alle condizioni ivi indicate, entrambe le parti non hanno aderito.
Con ordinanza del 2.02.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 98/2021 limitatamente all'importo di € 23.174,29 e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti con ordinanza del 14.06.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
2. Preliminarmente va rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 432/2021 R.G., anch'esso assegnato alla scrivente, come formulata il
12.11.2024 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Come si evince ex actis non ricorre identità di petitum e causa petendi tra le due controversie. Ed invero, la causa iscritta al n. 432/2021 R.G. origina dall'opposizione al decreto n. 14/2021 del 22.01.2021 emesso dal Tribunale di EL ZZ di TT nell'ambito del giudizio iscritto al n. 79/2021 R.G., con il quale veniva ingiunto a il Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 25.000,00 quale seconda rata, CP_1
scaduta il 30.11.2020 e rimasta impagata, del saldo - pari ad € 58.297,24 e portato dalla fattura n. 68/20 del 24.09.2020 - del corrispettivo convenuto per le prestazioni eseguite in favore della società ingiunta, giusta scrittura del 23.06.2020.
In detta scrittura le parti avevano convenuto il pagamento rateale del predetto saldo quale somma residua rispetto al corrispettivo complessivo di € 398.497,25, dovuta da per l'esecuzione di opere di “dismissione amianto, fornitura e posa in Parte_1
opera della nuova copertura, realizzazione di pareti interne e controsoffitto in pannelli coibentati presso l'immobile sito nel Comune di Francavilla di Sicilia C.da S. Caterina, parte di un progetto complessivo che prevedeva interventi di restauro e risanamento conservativo dell'immobile esistente”, giusta preventivo del 3.12.2018, come si legge dalla scrittura priva del 23.06.2020.
Invece, nel presente giudizio ha opposto il decreto n. 98/2021 con Parte_1 il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € CP_1
50.000,00 a titolo di rate scadute il 31.01.2021 e il 28.02.2021 di € 25.000,00 ciascuna, rimaste impagate, del saldo - pari ad € 114.877,05 e portato dalla fattura n. 156/20 del
24.09.2020 - residuo rispetto al corrispettivo complessivo di € 217.377,05, dovuto per l'esecuzione di una “tettoia esterna presso l'immobile sito nel Comune di Francavilla di
Sicilia C.da S. Caterina, parte di un progetto complessivo che prevedeva interventi di restauro e risanamento conservativo dell'immobile esistente”. Per il pagamento del saldo di € 114.877,05 le parti avevano convenuto il versamento mediante cinque rate con scrittura del 23.06.2020.
All'evidenza, ha agito in forza di una scrittura privata diversa da CP_1
quella azionata e posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 14/2021, sebbene le due scritture rechino la stessa data (23.06.2020) ed afferiscano a lavorazioni ed opere ricomprese nel più ampio progetto di risanamento dell'immobile interessato.
Quanto alla chiesta riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. procedimento n. 434/2021 R.G., pendente dinanzi all'intestato Tribunale ed assegnato ad altro Giudice, non si ravvisano i presupposti per la rimessione al Capo dell'ufficio per quanto di competenza ai sensi dell'art. 273, comma 2, c.p.c., non avendosi dettagliata contezza dell'esatto oggetto dell'indagine giudiziale e dovendosi, quindi, ritenere che la trasmissione degli atti costituirebbe un adempimento processuale che avrebbe l'effetto di ritardare la definizione della controversia in dispregio del principio di c.d. ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09/11/2020, n.25082).
3. Venendo al merito della controversia, come già sopra esposto, CP_1 ha agito per il riconoscimento del credito di € 50.000,00 dovuto a titolo di due rate, scadute rispettivamente il 31.01.2021 e il 28.02.2021, di € 25.000,00 ciascuna, afferenti al pagamento rateale pattuito con ai fini del versamento del saldo di € Parte_1
114.877,05 portato dalla fattura n. 156/20 del 24.09.2020, quale importo residuo del corrispettivo complessivamente dovuto di € 217.377,05 per l'esecuzione di una tettoia esterna presso l'immobile sito nel Comune di Francavilla di Sicilia C.da S. Caterina.
A fondamento della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio la società opposta ha posto la scrittura del 23.06.2020 che contiene, oltre la certificazione di esecuzione delle opere, il riconoscimento del credito residuo di € 114.877,05 come si evince all'art. 4 di detta scrittura, ove testualmente si legge che “L'importo complessivo residuo da pagare al prestatore dalla committente pari ad e 114.377,05 […] che la committente con la sottoscrizione della presente riconosce come dovuto.”; detta scrittura contiene, altresì, l'accordo di pagamento del saldo in cinque rate, di cui nel presente giudizio è in contestazione il pagamento delle rate scadute il 31.01.2021 e il 28.01.2021, costituendo detto accordo una promessa di pagamento.
In corso di causa la creditrice opposta ha dichiarato di avere ricevuto il versamento di parte del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, residuando in capo all'opponente un debito per il minor importo di € 23.174,29.
Come è noto, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano un'astrazione processuale della causa debendi, determinando una relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito o della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 28/08/2024, n.23285).
Come già sopra osservato, a base del decreto ingiuntivo opposto vi è una scrittura privata contenente un espresso riconoscimento di debito, in uno alla promessa di pagamento dell'importo dovuto a saldo, in favore di per l'esecuzione di CP_1
una tettoia esterna presso l'immobile della società opponente, riconoscimento di debito e promessa di pagamento che sono certamente riferibili al mancato pagamento delle rate scadute per cui è causa. Nel caso di specie, pertanto, l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria, mentre spetta al debitore/opponente provare che il rapporto non è mai sorto o è invalido o è estinto.
Precisato che il rapporto sostanziale sottesa alla scrittura del 23.06.2020 non è stato contestato, non ha provato il fatto estintivo del credito per l'importo Parte_1 di € 23.174,29, essendosi limitata ad eccepire la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione del pagamento delle rate scadute il 31/12/2020 e il 31/03/2021, che invero non costituiscono oggetto del contendere nel presente giudizio.
In difetto di contestazione del rapporto di prestazione d'opera sottostante e della scrittura privata del 23.06.2020, né dell'entità del corrispettivo per le opere eseguite, e, altresì, in difetto di prova del fatto estintivo della intera posizione debitoria fatta valere nel presente giudizio, deve ritenersi accertato il credito residuo vantato da CP_1
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di Parte_1 al pagamento del minor importo di € 23.174,29 al netto del pagamento parziale di
[...]
cui la creditrice opposta ha dato atto in corso di giudizio.
Il superiore convincimento non è revocato in dubbio dall'eccezione di inadempimento allegata da la quale ha dedotto di avere sospeso i Parte_1
pagamenti in ragione dei danni subiti per gli allagamenti da acqua piovana, verificatisi dal novembre 2020 al marzo 2021 a causa dei lavori approssimativamente eseguiti dall'opposta sulla tettoia.
Dette circostanze - contestate da che ha attribuito detti allagamenti CP_1
al carattere alluvionale delle precipitazioni nel periodo di riferimento e che ha dedotto l'esatta esecuzione delle opere, peraltro certificata nella scrittura del 23.06.2020 - sono rimaste indimostrate, oltre che smentite di fatto dal pagamento parziale dell'importo portato dal decreto opposto.
Inoltre, non stati adeguatamente allegati e provati i lavori non eseguiti a regola d'arte. Sul punto, va richiamata l'ordinanza con la quale è stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale articolata tardivamente da oltre lo spirare del termine Parte_1 perentorio di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Sulla somma di € 23.174,29 sono dovuti gli interessi moratori ex d. lgs. n.
231/2002.
Con il richiamato decreto il legislatore ha dato attuazione alla direttiva
2000/35/CE in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il suo ambito applicativo è indicato nell'art. 1 ove si legge che "le disposizioni contenute nel presente, decreto sì applicano, ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale". L'art. 2 precisa, poi, che per "transazioni commerciali" si intendono, "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di, servizi, contro il pagamento di un prezzo".
All'evidenza, nel caso di specie ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi, con l'effetto che la società creditrice ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori nella misura stabilita dal d. lgs. n. 231/02, interessi che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (cfr. Cass. Civ., sez. III,
31/05/2019, n.14911; Cass. Civ., sez. II, 27/02/2019, n. 5734).
4. Va rigettata la domanda riconvenzionale articolata da la quale Parte_1 ha chiesto la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 80.000,00 per le penali che la stessa ha dovuto pagare per ritardi nelle consegne, causati dai fermi di produzione subiti in occasione degli allagamenti verificatisi nei mesi di novembre- dicembre 2020 e nel mese di marzo 2021, nonché per i danni ai macchinari.
In via assorbente, detta domanda è infondata e destituita di fondamento non essendo stati allegati e dimostrati i danni asseritamente subiti ai macchinari, né essendo state documentati gli esborsi sostenuti per il pagamento di penali.
Inoltre, non vi è adeguata e sufficiente deduzione dei vizi delle lavorazioni eseguite sulla tettoia, rimasti comunque non provati, né vi è prova del collegamento causale tra gli allagamenti e i difetti esecutivi.
Conclusivamente, le circostanze genericamente allegate sono rimaste indimostrate.
A nulla è valsa la prova richiesta in seno alla memoria depositata in data 5.12.2022 oltre il termine perentorio di rito, essendo incorsa in decadenza rispetto Parte_1
alle istanze istruttorie ivi formulate, non senza considerare che i capitoli ivi articolati erano in ogni caso e in gran parte inammissibili, in quanto vertenti su circostanze non debitamente e tempestivamente allegate secondo le cadenze processuali spirate le quali maturano le preclusioni assertive. Con l'effetto che non possono essere articolati capitoli di prova su circostanze nuove, dedotte solo in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. Parimenti sono rimasti indimostrati il fermo di produzione e gli asseriti danni derivanti da detto fermo, non meglio precisati se non irritualmente ed in maniera fittizia nella richiesta di prova testimoniale tardivamente articolata. Inoltre, non sono stati indicati e documentati i criteri di determinazione e quantificazione del danno, tanto che non sarebbe stato possibile pervenire ad una liquidazione del danno neppure in via equitativa: profili questi già da soli sufficiente per ritenere l'infondatezza della pretesa fatta valere in via riconvenzionale.
Peraltro, il difetto di allegazione e prova sopra rilevato, poi, ha comportato una relevatio ad onere probandi gravante in capo all'opposta di dimostrare l'esecuzione a regola d'arte della prestazione resa (cfr., ex multis, Cass. Civ., 7/09/2022, n.26319).
Cosicché difetta la prova dell'illecito civile ascritto all'opposta e del danno asseritamente subito dalla società opponente, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno poste a carico di in favore della società Parte_1
opposta, non rilevando il parziale pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo solo in corso di causa (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 21/07/2017, n.18125: la Suprema Corte ha affermato, tra l'altro, il principio secondo il quale la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese del procedimento monitorio, né di quello di merito, salvo che ricorrano i presupposti per la compensazione).
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito di parte opposta, che si è dichiarato antistatario.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come da istanza proveniente dalla società opposta.
Agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'istituto invocato la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce, non configurabili nel caso di specie.
P.Q.M.
il Tribunale di EL ZZ di TT, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 651/2021 R.G., così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 98/2021 del 5.03.2021 emesso dal Tribunale di
EL ZZ di TT nell'ambito del giudizio iscritto al n. 383/2021 R.G.;
- condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 di € 23.174,29 oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002; Par
- rigetta la domanda riconvenzionale di Parte_1
- condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio sostenute da parte opposta, che liquida in € 3.838,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
Così deciso in EL ZZ di TT, lì 13 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile