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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11100 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19455/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – pagamento prestazioni in convenzione TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Misto, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa NTroparte_1
IA e AN EM, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.28900/2022 del Giudice di Napoli di Napoli , emessa in data 22.06.2022, pubblicata in data 05-082022 e notificata al procuratore costituito con pec solo in data 13.03.2023. Von detta sentenza il Giudice di Pace di Napoli aveva accolto l'opposizione dell' avverso il decreto NTroparte_1 ingiuntivo n. 8120/2109 relativo al credito maturato dall'appellante laboratorio nei confronti della , per il saldo delle NTroparte_2 prestazioni di laboratorio di analisi relative al mese di Settembre 2014, il tutto per il complessivo importo di euro 3.165,67 oltre accessori, revocando il decreto ingiuntivo e compensando tra le parti le spese di giudizio. L'appellante deduceva a motivi la falsa ed erronea interpretazione della normativa vigente, l'omesso esame e/o valutazione della documentazione acquisita al giudizio, la mancata applicazione dell'art. 5 lett. A del contratto sottoscritto tra le parti, la violazione del regolamento di cui al contratto ex art.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti per l'anno 2014, l'illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dall' e conferma del decreto NTroparte_1 ingiuntivo n. 8120/219, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità NTroparte_1 dell'appello in quanto proposto tardivamente e nel merito chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e diritto. Fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa, la causa veniva decisa. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, in quanto tempestivamente proposta nel termine di legge. Invero, la sentenza oggetto di gravame risulta essere stata depositata il 05/08/2022, come da timbro della cancelleria recante l'attestazione della data di deposito. Tuttavia, al deposito non fecero seguito il tempestivo compimento delle operazioni previste a carico della cancelleria, in quanto la comunicazione di avvenuto deposito avvenne solo in data 13/03/2023 ore 10.37 come da documentazione probatoria prodotta dall'appellante. Ne deriva che il termine per proporre l'appello deve farsi decorrere dalla data di comunicazione da parte della cancelleria ai due procuratori costituiti e precisamente dal 13.03.2023 (cfr. sul punto, tra l'altro Sent. Corte di Appello di Napoli n. 4474/2015). Passando al merito della causa, va rilevato che il laboratorio opposto ebbe a produrre in primo grado il contratto relativo al rapporto di NT accreditamento con l' la regolare sottoscrizione del contratto per l'anno 2014, la documentazione relativa all'esatta osservanza delle com riconosciute NT mediante deposito della delibera n. 648/2004 ratificata dalla Dgcr n. 491/2004 nonché delle date di presumibile sforamento del limite di spesa, in NT particolare riferimento la pec inviata dall' in data 10.09.2014 che indicava come data di presumibile sforamento del limite di spesa quella del 30.09.2014. L'appellante, opponente in primo grado e quindi attore in senso sostanziale, ebbe ad ottemperare in modo completo all'onere della prova, atteso che la prova del mancato superamento del tetto di spesa, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, rileva come fatto impeditivo all'esigibilità del credito, la cui prova dell'avvenuto superamento grava ex art. 2697 c.c. a carico della debitrice (cfr. Cass. 13/02/2018, n. 3403; CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 Cass. 20/01/2015, n. 826). Chiarito quanto innanzi circa l'onere della prova, va rilevato che ai sensi delle previsioni contenute nel contratto stipulato tra le NT parti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo. Per meglio comprendere la questione, occorre tener presente che, in forza del NT contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Ne deriva che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento, quanto il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo specifico contributo alla produzione accertata in eccesso. In particolare la disciplina convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo NT prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le NT prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del NT limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la spesa sanitaria nei limiti NT invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053): mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta
NT in volta, dall' Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento: “Per determinare la R.T.U del singolo Centro privato si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro: - al consuntivo delle
NT prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte
NT dei Centri che operano in quella;
- al consuntivo delle prestazioni
NT effettuate ai residenti di altre , da parte dei Centri che operano in quella
NT ; - al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni,
NT da parte dei Centri che operano in quella;
Successivamente,
NT confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento
NT del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro,
NT conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno”. La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione della
NT
Nel caso di specie la fattispecie applicabile risulta senza dubbio alcuno quella di cui all'ipotesi a): pertanto, al fine di contestare la pretesa del NT corrispettivo delle prestazioni erogate, la deve dimostrare di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, abbia determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione),
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si sia perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n. 1268/08, il quale non può che concludersi se non a mezzo apposito provvedimento amministrativo adottato dall'organo dotato di potere rappresentativo dell'Ente, ovvero con deliberazione del Direttore Generale. Ciò in quanto il centro accreditato, non avendo contezza per ragioni esso non imputabili, di una data limite, cui modulare la propria attività, ha espletato in buona fede le prestazioni richieste. In definitiva, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art.5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione NT dell' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto (cfr.Tribunale di Napoli, X sez., sent. n. 483/2019); onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal modo di NT pagare l'intero fatturato annuale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli, X sez., sent. n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione, sent. n. 6882/18 e n. 9869/18). Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei centri restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce). Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito. Orbene, dagli atti non risulta essere stato adottato idoneo provvedimento, rispondente ai requisiti innanzi indicati, per la determinazione ed applicazione di regressione tariffaria con riferimento all'anno 2014. La nota con cui il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 direttore Generale, circa un mese dopo, comunicava la data di esaurimento del limite di spesa fissata per la branca di riferimento al 27/9/2014, non può ritenersi un atto idoneo e destinato a determinare la misura della regressione tariffaria in conformità ai criteri contrattualmente individuati, come sopra ricostruiti, bensì come una nota interna con cui si dispone il mancato pagamento delle prestazioni erogate successivamente ad una determinata data, tratta dall'analisi di informazioni non meglio specificate;
né può chiedersi al centro convenzionato l'emissione di una nota di credito per il corrispondente importo, limitandosi ad operare un laconico richiamo a prestazioni rese oltre la data di esaurimenti dei limiti di spesa per la branca. La prova del raggiungimento del tetto nel giorno da ultimo indicato è data infatti solo dalla delibera del direttore generale dell' Parte_2
del 08.5.2015, che ha fatto propri i risultati delle analisi del tavolo
[...] tecnico previsto dall'art. 6 del contratto: trova quindi applicazione l'ipotesi contemplata dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto intercorso tra le NT parti, sicché l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto annuale previsto per l'anno 2014. Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, nonostante il trascorrere di molti anni dal termine dell'anno finanziario di riferimento, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente e NT che, essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare il saldo della fattura relativa al mese di settembre 2014, richiesto in via monitoria dal laboratorio appellante. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie ridotte del 50 % per la semplicità delle due fasi processuali e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale per il primo grado, per studio, introduzione e conclusionale per il grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dall' CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8120/2109 del Giudice di Pace di
[...]
che conferma e dichiara esecutivo CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 2) Condanna l'appellata al pagamento all'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 632,50 per compensi di difesa per il primo grado e in euro 852,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19455/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – pagamento prestazioni in convenzione TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Misto, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa NTroparte_1
IA e AN EM, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.28900/2022 del Giudice di Napoli di Napoli , emessa in data 22.06.2022, pubblicata in data 05-082022 e notificata al procuratore costituito con pec solo in data 13.03.2023. Von detta sentenza il Giudice di Pace di Napoli aveva accolto l'opposizione dell' avverso il decreto NTroparte_1 ingiuntivo n. 8120/2109 relativo al credito maturato dall'appellante laboratorio nei confronti della , per il saldo delle NTroparte_2 prestazioni di laboratorio di analisi relative al mese di Settembre 2014, il tutto per il complessivo importo di euro 3.165,67 oltre accessori, revocando il decreto ingiuntivo e compensando tra le parti le spese di giudizio. L'appellante deduceva a motivi la falsa ed erronea interpretazione della normativa vigente, l'omesso esame e/o valutazione della documentazione acquisita al giudizio, la mancata applicazione dell'art. 5 lett. A del contratto sottoscritto tra le parti, la violazione del regolamento di cui al contratto ex art.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti per l'anno 2014, l'illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dall' e conferma del decreto NTroparte_1 ingiuntivo n. 8120/219, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità NTroparte_1 dell'appello in quanto proposto tardivamente e nel merito chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e diritto. Fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa, la causa veniva decisa. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, in quanto tempestivamente proposta nel termine di legge. Invero, la sentenza oggetto di gravame risulta essere stata depositata il 05/08/2022, come da timbro della cancelleria recante l'attestazione della data di deposito. Tuttavia, al deposito non fecero seguito il tempestivo compimento delle operazioni previste a carico della cancelleria, in quanto la comunicazione di avvenuto deposito avvenne solo in data 13/03/2023 ore 10.37 come da documentazione probatoria prodotta dall'appellante. Ne deriva che il termine per proporre l'appello deve farsi decorrere dalla data di comunicazione da parte della cancelleria ai due procuratori costituiti e precisamente dal 13.03.2023 (cfr. sul punto, tra l'altro Sent. Corte di Appello di Napoli n. 4474/2015). Passando al merito della causa, va rilevato che il laboratorio opposto ebbe a produrre in primo grado il contratto relativo al rapporto di NT accreditamento con l' la regolare sottoscrizione del contratto per l'anno 2014, la documentazione relativa all'esatta osservanza delle com riconosciute NT mediante deposito della delibera n. 648/2004 ratificata dalla Dgcr n. 491/2004 nonché delle date di presumibile sforamento del limite di spesa, in NT particolare riferimento la pec inviata dall' in data 10.09.2014 che indicava come data di presumibile sforamento del limite di spesa quella del 30.09.2014. L'appellante, opponente in primo grado e quindi attore in senso sostanziale, ebbe ad ottemperare in modo completo all'onere della prova, atteso che la prova del mancato superamento del tetto di spesa, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, rileva come fatto impeditivo all'esigibilità del credito, la cui prova dell'avvenuto superamento grava ex art. 2697 c.c. a carico della debitrice (cfr. Cass. 13/02/2018, n. 3403; CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 Cass. 20/01/2015, n. 826). Chiarito quanto innanzi circa l'onere della prova, va rilevato che ai sensi delle previsioni contenute nel contratto stipulato tra le NT parti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo. Per meglio comprendere la questione, occorre tener presente che, in forza del NT contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Ne deriva che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento, quanto il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo specifico contributo alla produzione accertata in eccesso. In particolare la disciplina convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo NT prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le NT prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del NT limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la spesa sanitaria nei limiti NT invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053): mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta
NT in volta, dall' Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento: “Per determinare la R.T.U del singolo Centro privato si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro: - al consuntivo delle
NT prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte
NT dei Centri che operano in quella;
- al consuntivo delle prestazioni
NT effettuate ai residenti di altre , da parte dei Centri che operano in quella
NT ; - al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni,
NT da parte dei Centri che operano in quella;
Successivamente,
NT confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento
NT del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro,
NT conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno”. La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione della
NT
Nel caso di specie la fattispecie applicabile risulta senza dubbio alcuno quella di cui all'ipotesi a): pertanto, al fine di contestare la pretesa del NT corrispettivo delle prestazioni erogate, la deve dimostrare di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, abbia determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione),
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si sia perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n. 1268/08, il quale non può che concludersi se non a mezzo apposito provvedimento amministrativo adottato dall'organo dotato di potere rappresentativo dell'Ente, ovvero con deliberazione del Direttore Generale. Ciò in quanto il centro accreditato, non avendo contezza per ragioni esso non imputabili, di una data limite, cui modulare la propria attività, ha espletato in buona fede le prestazioni richieste. In definitiva, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art.5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione NT dell' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto (cfr.Tribunale di Napoli, X sez., sent. n. 483/2019); onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal modo di NT pagare l'intero fatturato annuale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli, X sez., sent. n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione, sent. n. 6882/18 e n. 9869/18). Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei centri restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce). Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito. Orbene, dagli atti non risulta essere stato adottato idoneo provvedimento, rispondente ai requisiti innanzi indicati, per la determinazione ed applicazione di regressione tariffaria con riferimento all'anno 2014. La nota con cui il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 direttore Generale, circa un mese dopo, comunicava la data di esaurimento del limite di spesa fissata per la branca di riferimento al 27/9/2014, non può ritenersi un atto idoneo e destinato a determinare la misura della regressione tariffaria in conformità ai criteri contrattualmente individuati, come sopra ricostruiti, bensì come una nota interna con cui si dispone il mancato pagamento delle prestazioni erogate successivamente ad una determinata data, tratta dall'analisi di informazioni non meglio specificate;
né può chiedersi al centro convenzionato l'emissione di una nota di credito per il corrispondente importo, limitandosi ad operare un laconico richiamo a prestazioni rese oltre la data di esaurimenti dei limiti di spesa per la branca. La prova del raggiungimento del tetto nel giorno da ultimo indicato è data infatti solo dalla delibera del direttore generale dell' Parte_2
del 08.5.2015, che ha fatto propri i risultati delle analisi del tavolo
[...] tecnico previsto dall'art. 6 del contratto: trova quindi applicazione l'ipotesi contemplata dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto intercorso tra le NT parti, sicché l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto annuale previsto per l'anno 2014. Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, nonostante il trascorrere di molti anni dal termine dell'anno finanziario di riferimento, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente e NT che, essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare il saldo della fattura relativa al mese di settembre 2014, richiesto in via monitoria dal laboratorio appellante. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie ridotte del 50 % per la semplicità delle due fasi processuali e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale per il primo grado, per studio, introduzione e conclusionale per il grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dall' CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8120/2109 del Giudice di Pace di
[...]
che conferma e dichiara esecutivo CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 2) Condanna l'appellata al pagamento all'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 632,50 per compensi di difesa per il primo grado e in euro 852,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7