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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 918/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5352/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma - Palazzo Di Citta' 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4952 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU-anno 2020 n. 4952 del
15.10.2025 - notificato il 29.10.2025 -, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 56,00, relativamente alla categoria “altri fabbricati”, e di euro 2.486,00, in riferimento alle “aree fabbricabili” riportate nel Catasto dei terreni del Comune di Salerno al Dati_Catastali_1
.
A tal fine, eccepiva:
a) la non debenza del tributo in relazione alla tipologia “altri fabbricati”, essendo, essa ricorrente, come da visura catastale, comproprietaria al 25% (e non al 50%) dell'immobile sito in Salerno alla Indirizzo_1 ;
b) il difetto di motivazione dell'atto impugnato in ordine al valore attribuito alle “aree fabbricabili”
c) la eccessività del valore attribuito alle “aree fabbricabili”.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il comune di Salerno, il quale, peraltro, contrastava solo genericamente le argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha comprovato in atti di aver corrisposto l'IMU sulle aree edificabili attribuendo alle stesse un valore di euro 95,50 al mq., di poco superiore a quello di euro 94,93/mq. riconosciuto equo, per le stesse aree, per gli anni 2011 e 2014, con le sentenze, passate in giudicato, n. 2909/2019 e n. 2682/2022 rese dalla Corte Tributaria di Secondo Grado della Campania. Lo stesso Ente impositore ha esplicitamente riconosciuto congruo il suddetto valore di euro 94,93/mq. firmando un accordo di conciliazione in relazione al giudizio pendente in appello per un accertamento IMU 2014, nonostante in primo grado il ricorso della contribuente fosse stato respinto. La sentenza n. 1026/2024 della Corte Tributaria di Secondo Grado della
Campania ha decretato la relativa cessata materia. Di recente, proprio sulla base dell'accordo di conciliazione raggiunto, anche la Corte Tributaria di Primo Grado di Salerno, in relazione al contenzioso IMU per gli anni
2019 e 2020 della sorella della ricorrente, comproprietaria delle aree edificabili in oggetto, ha ritenuto che il valore di euro 94,93/mq. fosse congruo. Sul punto, il convenuto Comune di Salerno nulla ha eccepito in merito alla documentazione versata in atti con riferimento al rischio idrogeologico e franoso dei terreni interessati e alla perizia tecnica di parte, che, a seguito di una attenta analisi, fissa in euro 72,25 il valore delle aree di cui trattasi. Per tutte le ragioni innanzi espresse, pertanto, il valore delle aree assoggettate ad accertamento si ritiene possa congruamente fissarsi in euro 94,93/mq.
Parimenti documentalmente provato si appalesa il pagamento effettuato in ordine alla tipologia “altri fabbricati”.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Salerno al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5352/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma - Palazzo Di Citta' 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4952 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU-anno 2020 n. 4952 del
15.10.2025 - notificato il 29.10.2025 -, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 56,00, relativamente alla categoria “altri fabbricati”, e di euro 2.486,00, in riferimento alle “aree fabbricabili” riportate nel Catasto dei terreni del Comune di Salerno al Dati_Catastali_1
.
A tal fine, eccepiva:
a) la non debenza del tributo in relazione alla tipologia “altri fabbricati”, essendo, essa ricorrente, come da visura catastale, comproprietaria al 25% (e non al 50%) dell'immobile sito in Salerno alla Indirizzo_1 ;
b) il difetto di motivazione dell'atto impugnato in ordine al valore attribuito alle “aree fabbricabili”
c) la eccessività del valore attribuito alle “aree fabbricabili”.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il comune di Salerno, il quale, peraltro, contrastava solo genericamente le argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha comprovato in atti di aver corrisposto l'IMU sulle aree edificabili attribuendo alle stesse un valore di euro 95,50 al mq., di poco superiore a quello di euro 94,93/mq. riconosciuto equo, per le stesse aree, per gli anni 2011 e 2014, con le sentenze, passate in giudicato, n. 2909/2019 e n. 2682/2022 rese dalla Corte Tributaria di Secondo Grado della Campania. Lo stesso Ente impositore ha esplicitamente riconosciuto congruo il suddetto valore di euro 94,93/mq. firmando un accordo di conciliazione in relazione al giudizio pendente in appello per un accertamento IMU 2014, nonostante in primo grado il ricorso della contribuente fosse stato respinto. La sentenza n. 1026/2024 della Corte Tributaria di Secondo Grado della
Campania ha decretato la relativa cessata materia. Di recente, proprio sulla base dell'accordo di conciliazione raggiunto, anche la Corte Tributaria di Primo Grado di Salerno, in relazione al contenzioso IMU per gli anni
2019 e 2020 della sorella della ricorrente, comproprietaria delle aree edificabili in oggetto, ha ritenuto che il valore di euro 94,93/mq. fosse congruo. Sul punto, il convenuto Comune di Salerno nulla ha eccepito in merito alla documentazione versata in atti con riferimento al rischio idrogeologico e franoso dei terreni interessati e alla perizia tecnica di parte, che, a seguito di una attenta analisi, fissa in euro 72,25 il valore delle aree di cui trattasi. Per tutte le ragioni innanzi espresse, pertanto, il valore delle aree assoggettate ad accertamento si ritiene possa congruamente fissarsi in euro 94,93/mq.
Parimenti documentalmente provato si appalesa il pagamento effettuato in ordine alla tipologia “altri fabbricati”.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Salerno al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026