Sentenza 4 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1999, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
RE 500V Aula 'B' CANCELLER REPUBBLICA ITALIANA AE054023 OPOLO ITALIANO 00 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN REQUIRE A DICASSAZIONE AN058030 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente R.G.N. 11044/95 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Consigliere Cron. 2895 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Rel. Consigliere Ud. 29/04/98 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Rilasciata copia studio al SIG. - IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: L6000 per diritti FAGGIAN EMANUELE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE il 4 FEB. 1999 IL CANCELLIERE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO CASTRUSINI, giusta delega in atti;
CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE UPR O COPIE
- ricorrente -
Richiesta copia esecutiva del Sig. HARMONI contro per diritti. 24 FEB. 1999 FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI IL CANCELLIERE PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA 1998 MARINONI, giusta delega in atti;
1477 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 62/95 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 19/06/95 R.G.N.175/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato MARINONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19.6.1995 il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a. nei confronti di AG MA, avverso sentenza del Pretore della medesima città in data 6.9.1994 accoglieva l'appello rigettando le domande di inquadramento in qualifiche proposte dal AG.superiori e di differenze retributive Osservava in motivazione che la domanda di inquadramento nell'8a categoria, a decorrere dalla entrata in vigore dell'art.41 del contratto collettivo del 1988, per le mansioni di capo stazione sovrintendente svolte dal 1.1.1980, era infondata in quanto i capistazione superiori in servizio alla stazione di Mestre sovrintendevano soltanto alla circolazione dei treni nelle linee: Vicenza Mestre, Mestre Udine, Mira Quarto A. Mestre Portogruaro. Il profilo contrattuale rivendicato prevedeva la preposizione dirigenziale ad unità organiche di rilevante importanza che mancava nelle mansioni del ricorrente lavorando egli nell'impianto di Mestre alle dipendenze di altri otto addetti della superiore categoria. -1- Quanto alla ulteriore domanda di promozione in 9a categoria con decorrenza 26.2.1991 in applicazione degli accordi del luglio-agosto 1991, attuativi della disciplina prevista dall'art.106 del contratto, osservava che il AG non aveva l'anzianità minima triennale per partecipare alla selezione riservata ai dipendenti con il profilo di Capo stazione sovraintendente, e che eventuali discriminazioni nell'attuazione della selezione potevano comportare il diritto al risarcimento del danno (non oggetto di domanda) e non anche alla chiesta promozione. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il AG, resiste con controricorso la società Ferrovie dello Stato, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata preliminarmente la inammissibilità della esibizione della documentazione in fotocopia allegata dopo la pagina 24 del ricorso perchè in contrasto con l'art. 372 c.p.c. che vieta la produzione nel giudizio di cassazione di documenti che, come quelli esibiti, non concernono la nullità della sentenza impugnata o la ammissibilità del ricorso. -2- Deve quindi rigettarsi perchè infondata l'eccezione di inammissibiltà del ricorso per nullità del mandato in quanto mancherebbe in esso il riferimento all'oggetto dell'incarico ed alla sentenza impugnata, nonchè perchè, non essendo indicata nella procura la data di rilascio, mancherebbe la prova della posteriorità della procura alla sentenza impugnata e della anteriorità alla notifica del ricorso. Infatti essendo la procura a margine della prima pagina del ricorso indirizzato a questa Corte, intitolato quale ricorso ex art.360 c.p.c. e con indicazione della sentenza impugnata, della sua data di pubblicazione e di notifica, non può dubitarsi che il riferimento al presente ricorso contenuto nella procura sia al ricorso per cassazione di cui alla medesima pagina e che la procura abbia oggetto l'impugnazione avversO la sentenza ivi indicata. Quanto alla data la posteriorità rispetto alla sentenza risulta logicamente dalla indicazione nel ricorso delle date di pubblicazione e notificazione della sentenza, la anteriorità rispetto alla notificazione della impugnazione dal fatto che essendo la notificato è necessariamente procura contenuta nell'atto anteriore alla notificazione. -3- Con il primo motivo del ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge n°292 del 1994, 2 del D.M. n.1085 del 14.5.1985, 1,2 e 6 della legge n.190 del 1985 ed art.41 del CCNL del 5.2.1988 con relativo allegato delle declaratorie professionali, il AG lamenta che il giudice dell'appello non abbia saputo cogliere gli elementi differenziali tra la 7a e 1'8a categoria non considerazione il fatto sostanziale che le prendendo in livello superiore decisionali sono tipiche del facoltà rivendicato e che il mansionario del Dirigente Centrale Operatore, edito nel 1931 e tuttora in vigore, preveda per questa categoria facoltà di iniziativa e di emanare ordini come risultava dagli artt.1,2, 3 del detto mansionario, che trascriveva nel ricorso, invece il profilo del 70 livello esclude discrezionalità di poteri e facoltà di decisione, mentre il Tribunale non aveva dato rilievo alla autonomia decisionale e alla assunzione di responsabilità nelle esercizio delle mansioni eccedenti la declaratoria del 7° livello e proprie di quello superiore.. Aggiungeva che il profilo di Capostazione sovrintendente prevedeva anche altre - 4- mansioni oltre alla dirigenza di unità organiche di rilevante importanza, Le censure sono infondate. Attraverso il rilievo dato alla lettera di un ormai obsoleto mansionario risalente al 1931 il ricorrente vuole dimostrare l'esistenza attuale di una autonomia decisionale e responsabilità nelle mansioni del ricorrente. Correttamente il Tribunale ha proceduto all' esame in concreto ed ha accertato che il ricorrente come i suoi colleghi capi stazione superiori del medesimo impianto operavano alle dipendenze di 8 capi stazione sovrintendenti, circostanza- non contestata- che all'opposto comportava che i subordinati C.S. superiori agissero secondo le direttive particolari dei superiori, escludendo così implicitamente la affermata autonomia decisionale. Quanto al rilevo che il profilo dell'ottavo livello preveda anche attività che non consistono nella preposizione ad impianti di notevole importanza quali: "Dirigenza relativa alla circolazione dei treni in stazione о su tratti di linea- Dirigenza su unità organiche preposte al controllo ed al coordinamento di più impianti Coordinamento e controllo in particolari settori di impianti di rilevate importanza", si Osserva che il -5- ricorrente non indica in quale di questi profili risulterebbe inquadrabile la sua attività nè gli elementi probatori, il cui esame sarebbe stato omesso dal Tribunale, che suffragherebbero detta affermazione. Peraltro con il motivo successivo il AG rileva contraddittoriamente che la proposizione ad impianti di rilevante importanza è, secondo i profili del c.c.n.l. 1988/1990, uno dei due requisiti dell'8° livello. Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dei canoni dell'ermeneutica contrattuale in riferimento alle declaratorie del D.M. 1085 del 1985 e del contratto collettivo 1988 e in riferimento all'art. 2103 C.C., il AG lamenta che il Tribunale si sia limitato al confronto tra il profilo di appartenenza e quello rivendicato senza valutare il complessivo sistema delle declaratorie professionali ed in particolare che il quadro 2, allegato al CCNL 1988/1990, distingue 1'8a categoria dalla 7 a per la preposizione ad unità organiche di rilevante importanza e per la autonomia decisionale nei limiti delle direttive generali del settore. Mansioni che si attaglierebbero a quelle del -6- ricorrente e immotivato sarebbe il rigetto della domanda da parte del Tribunale. La censura, oltre che contraddire, come si è visto, la precedente, è palesemente infondata in quanto il Tribunale ha rigettato la domanda proprio per la mancanza dei due requisiti della qualifica sopra precisati. На infatti espressamente accertato che non vi era preposizione ad un impianto di rilevante importanza, quale è la stazione di Mestre, proprio perchè il ricorrente, come i suoi colleghi della stessa qualifica, lavorava costantemente sotto la direzione di uno degli otto capistazione sovrintendenti addetti al medesimo impianto. Questa modalità accertata di operare alle dirette dipendenze di un superiore implicitamente esclude la sussistenza dall'altro requisito della autonomia decisionale nei limiti delle direttive generali. Con il terzo motivo, denunziando il vizio di motivazione, si lamenta che il Tribunale non abbia motivato:
1- perchè la Dirigenza centrale di Venezia Mestre non sia un impianto di rilevante importanza, 2- sul fatto che alle medesime mansioni sia stato con il contratto del 1990 attribuito 1'8 livello -7- con decorrenza 26.10.1990, 3-sulla discriminazione della quale è stato oggetto il ricorrente per intese tra organi delle FF.SS. ed 00.SS., che malgrado gli fossero già state attribuite sin dal 26.10.1990 le funzioni di dirigente centrale coordinatore del movimento.
4- Osservava inoltre la irrazionalità della classificazione nella tipologia B, che richiede a differenza della A la permanenza per tre anni nel grado inferiore, quando il AG espletava già le mansioni alle quali chiede di esser promosso. Le censure, che riguardano entrambe le domande proposte dal AG, sono infondate. La sentenza impugnata non ha ritenuto che l'impianto di Mestre non sia di notevole importanza, ma ha escluso che i C.S. superiori di quell'impianto, tra i quali è il ricorrente, gestendo solo alcuni tratti di linea alle dipendenze di C.S. sovrintendenti, avessero la direzione di unità organiche di rilevante importanza come richiesto all'epoca dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento nell'8a categoria. Il rilievo che il contratto collettivo del 1990 abbia valorizzato le mansioni già espletate dal ricorrente, -8- collocandole nella categoria superiore, conferma e non smentisce il precedente inquadramento. L'appartenenza di determinate mansioni ad una categoria contrattuale non è un dato ontologico o assoluto ma l'effetto della valutazione che nel contratto le parti collettive danno a dette mansioni. Poiché tale potere costituisce esplicazione dell'autonomia collettiva ed è insindacabile dal giudice , il rilievo che a determinate mansioni sia stata attribuita successivamente una qualifica superiore, non invalida ma conferma il precedente inferiore inquadramento. In ordine, poi, alla domanda di superiore qualifica l'assunto, che le mansioni della nuova qualifica erano già espletate dal AG è nuovo e di fatto ed è perciò inammissibile in sede di legittimità; ed è comunque smentito dal rilievo che l'accesso alle nuove qualifiche richiedeva contrattualmente dei corsi di addestramento, circostanza che dimostra che, nel giudizio delle parti collettive, i dipendenti, che esplicavano le mansioni del AG, non possedevano già la professionalità richiesta dalla superiore qualifica. -9- Le censure poi alla contrattazione collettiva in sede locale per avere classificato la nuova qualifica in tipologia richiedente una certa anzianità per l'ammissione ai corsi per la promozione è del pari inammissibile perchè richiede l'intervento del giudice in materia attribuita alla autonomia collettiva. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle 36000oltre spese del giudizio di cassazione che liquida in £. £.
3.000.000 di onorario. Cosi deciso il 29 aprile 1998. Il Consigliere est. Il Presidente Гемасиваfuf Petilline 3 0 IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA 0 . Depocitata in Cancelleria N - 4 FEB. 1999 3 7 - 8 ABORATORE - M 1 DI CANCELLERIA I 1 A L D G E T G E N E L S E A L L E -10- D