Sentenza 19 maggio 1998
Massime • 1
Il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel preposto, sicché l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà dell'"extraneus" di esplicare le sue difese - postume - con incidente di esecuzione e con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che delibera sull'incidente medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/1998, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg. Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Vincenzo PANDOLFO Presidente del 19/5/1998
Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
" Giovanni BADIA " N. 3094
" Francesco CALBI " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 2226/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SA NG, n. a Greccio il 7 luglio 1961
AN di MA
avverso il decreto della Corte d'appello di MA depositato il 21 ottobre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto il rigetto del ricorso di SA e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla AN di MA avverso il decreto di primo grado, con annullamento senza rinvio del decreto della Corte d'appello nella parte in cui ha deciso nel merito di tale impugnazione.
Motivi della decisione
Con il decreto impugnato la Corte d'appello di MA ha confermato l'analogo provvedimento con il quale è stata applicata ad NG SA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni e ordinata la confisca dei beni intestati alla moglie RI RU, tra i quali un immobile Ipotecato dalla AN di MA. Hanno ritenuto i giudici del merito che, pur essendo risultati insussistenti alcuni degli elementi probatori indicati nel decreto di primo grado, deve considerarsi giustificata l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di SA, già raggiunto da ordinanze cautelari per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di altri delitti, perché risulta, sebbene senza riscontri nel certificato penale, che il 10 giugno 1988 fu trovato in possesso di cinquecento grammi di droga, che il 23 febbraio 1989 ricevette ventitrè milioni di lire dal pregiudicato Lo Dolce senza alcuna giustificazione, che era stata segnalata la sua partecipazione alla preparazione di una rapina in banca. Sicché, considerati i suoi rapporti con la banda della Magliana, è fondato il giudizio di elevata e attuale pericolosità formulato nei suoi confronti. Hanno aggiunto, poi, i giudici del merito che l'assenza di proventi leciti del proposto non giustifica il suo tenore di vita e il possesso dei beni intestati a RI RU, di cui deve presumersì la disponibilità da parte del marito, mentre sono inattendibili le prove offerte per dimostrare la percezione di leciti redditi da lavoro. Sicché si giustifica anche la misura cautelare patrimoniale, mentre la AN di MA, che vanta un'ipoteca iscritta sull'immobile sequestrato, non può dolersi della sua mancata partecipazione al procedimento di primo grado, in quanto non è titolare di un diritto di proprietà ed è stata, comunque, ammessa a intervenire nel procedimento di secondo grado, nel quale, peraltro, deduce interessi che non possono prevalere sul potere ablativo attribuito allo Stato. Ricorrono per cassazione NG SA e la AN di MA. SA deduce vizio di motivazione del decreto impugnato, lamentandone la macroscopica illogicità, per la contraddizione tra il riconoscimento dell'inconsistenza degli elementi probatori esibiti dal giudice di primo grado e la conferma della misura di prevenzione applicata sulla base di quegli stessi elementi, nonché la palese apoditticità nella parte in cui considera inattendibili le prove offerte a dimostrazione della lecita provenienza dei redditi del ricorrente e omette di considerarne la sopravvenuta buona condotta.
La AN di MA deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene in primo luogo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la misura di prevenzione non può ledere i diritti dei terzi di buona fede. Lamenta, poi, la contraddittorietà della decisione impugnata, che, pur ritenendo erroneamente legittima la mancata partecipazione della ricorrente al procedimento di primo grado, ne ha tuttavia ammesso l'impugnazione in secondo grado. Il ricorso di NG SA è infondato, perché i giudici del merito hanno incensurabilmente valutato gli elementi probatori disponibili, senza le contraddizioni denunciate dal ricorrente, ma, esclusa la rilevanza di alcuni dei dati ritenuti significativi in primo grado, hanno giustificato congruamente il perdurante giudizio di pericolosità sugli indizi posti a fondamento delle misure cautelari per partecipazione ad associazione criminosa e sulle informazioni relative ai suoi collegamenti con la banda della Magliana. Quanto al ricorso proposto dalla AN di MA, deve innanzitutto rilevarsi l'abnormità della decisione della Corte d'appello, che ha deciso sull'impugnazione proposta da un soggetto che, non essendo intervenuto nel procedimento di primo grado, non poteva considerarsi parte. D'altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa "chiamata" del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà "dell'extraneus" di esplicare le sue difese (postume) con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo" (Cass., sez. I, 16 aprile 1996, Biron, m. 204908, Cass., sez. I, 2 ottobre 1997, Nocera, m. 209130, Cass., sez. VI, 3 aprile 1995, Annunziata, m. 202309, Cass., sez. I, 29 ottobre 1986, Nava, m. 174441). Sicché deve concludersi, in conformità delle richieste del Procuratore generale, con il rigetto del ricorso di SA e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla AN di MA avverso il decreto di primo grado, con annullamento senza rinvio del decreto della Corte d'appello nella parte in cui ha deciso nel merito di tale impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da NG SA e, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla AN di MA contro il decreto del Tribunale di MA in data 18 novembre 1994, annulla senza rinvio il decreto della Corte d'appello di MA in data 2 ottobre 1997, nella parte in cui ha deciso nel merito di tale impugnazione. Condanna NG SA e la AN di MA al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in MA, il 19 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998