Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/1998, n. 3094
CASS
Sentenza 19 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel preposto, sicché l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà dell'"extraneus" di esplicare le sue difese - postume - con incidente di esecuzione e con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che delibera sull'incidente medesimo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/1998, n. 3094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3094
    Data del deposito : 19 maggio 1998

    Testo completo